Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3559 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3559 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 6005-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SAESA SRL;
– intimato –

2018
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avverso la sentenza n. 9/2011 della COMM.TRIB.REG.
CAGLIARI, depositata il 20/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI;

Data pubblicazione: 14/02/2018

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

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FATTI DI CAUSA
Rilevato che con atto registrato il 2 luglio 2004 la contribuente
S.A.E.S.A. s.r.l. acquistava un terreno edificabile nel comune di
Siniscola per un valore dichiarato di 144.500 euro;
che l’Ufficio delle entrate di Nuoro emetteva un avviso di
rettifica e liquidazione, ai fini dell’imposta di registro, con il quale

rettificava il valore dell’immobile elevandolo a 260.214 euro;
che la contribuente impugnava il detto avviso davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, lamentando sia
l’irragionevolezza dei criteri adottati (il riferimento ai dati
dell’osservatorio immobiliare della provincia di Nuoro, anziché a
quelli di reali trasferimenti immobiliari) sia la presenza di un errore
materiale (ossia l’indicazione di una valutazione dell’immobile di
31 euro al metro quadrato, somma che, moltiplicata per la
superficie dell’immobile acquistato – 2798 mq – dà come risultato
89.738 euro);
che la suddetta Commissione Tributaria, dopo aver disposto
una perizia che valutava l’immobile come avente un valore di
334.000 euro, con sentenza n. 137/01/07, accoglieva il ricorso
della contribuente, annullando l’avviso di accertamento in quanto
l’avviso di rettifica si sarebbe basato unicamente sui dati
dell’osservatorio immobiliare, senza alcuna allegazione
documentale né esposizione del procedimento logico-giuridico
seguito per giungere alla rettifica del valore;
che avverso detta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle
entrate, lamentando la circostanza che il giudice di primo grado,
dopo aver disposto una perizia, non ne aveva però poi
minimamente tenuto conto in motivazione ai fini della decisione,
sia pure per disattenderla;

Ric.n.rg. 6005 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

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che la contribuente non si costituiva in appello;
che la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna
respingeva l’appello senza rispondere al suddetto motivo ma
fondando la sua decisione sulla rilevanza dell’errore materiale
contenuto nell’avviso emesso dall’Agenzia delle entrate
consistente nell’aver assunto come base di calcolo del valore
dell’immobile 31 euro al metro quadrato anziché 31 euro al metro

e completezza richiesti dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000
laddove richiede che gli atti dell’Amministrazione finanziaria siano
motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge n. 241
del 1990, poteva indurre il contribuente ad una non corretta
difesa;
che l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un
unico motivo e che la contribuente non si costituiva;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in
relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, la ricorrente
Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
e conseguentemente la nullità della sentenza per violazione del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto da
un lato la sentenza non ha risposto al motivo di doglianza
dell’Agenzia delle entrate (il non aver motivato sul perché non si
sia tenuto conto della perizia disposta d’ufficio) e dall’altro si è
pronunciata su una questione (l’errato riferimento dell’avviso ai
metri quadrati anziché ai metri cubi) che non è stata affrontata
dalla sentenza di primo grado né è stata prospettata dalle parti in
appello;
ritenuto che il motivo di ricorso è fondato;

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cubo, in quanto tale errore, non rispettando i dettami di chiarezza

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che infatti, avendo il giudice di primo grado deciso nel merito il
ricorso ritenendo inidonei i criteri prescelti dall’amministrazione,
ha implicitamente (e ragionevolmente: specie se si consideri che
l’indicazione dei metri cubi era comunque contenuta nella parte
motivazionale del provvedimento impositivo) riconosciuto la
riconoscibilità e la superabilità dell’errore materiale;
che dunque sarebbe stato preciso onere del contribuente

avvenuta, tanto che il contribuente neppure si è costituito in
appello e che pertanto si è formato un giudicato interno sulla
correttezza dei calcoli matematici – peraltro da ricondurre entro
un ipotesi di mero errore materiale facilmente riconoscibile effettuati dall’amministrazione nell’avviso, non anche sulla
ragionevolezza dei criteri seguiti: Cass. 8 ottobre 1983, n. 5857;
in senso analogo anche Cass. 27 agosto 2007, n. 18090;
che infatti incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza
della Commissione tributaria regionale la quale esamini una
questione già sollevata con il ricorso introduttivo, ma non
specificamente riproposta in appello, in quanto l’art. 56 del d. Igs.
31 dicembre 1992, n. 546, nel prevedere che “le questioni ed
eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione
provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello,
s’intendono rinunciate” – ha una portata analoga alla disposizione
contenuta nell’art. 346 cod. proc. civ., posto che il termine
“questioni” (per tali intendendosi quelle suscettibili di essere
dedotte come autonomo motivo di ricorso o d’impugnazione) non
ha un’accezione più ampia del riferimento alle “domande”
contenute nell’art. 346 cod. proc. civ., non ricomprendendo,
pertanto le mere argomentazioni giuridiche; né, ai fini della rituale
riproposizione di una questione, che va effettuata in maniera

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riproporre tale doglianza in appello, circostanza che invece non è

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chiara ed univoca, è sufficiente il generico riferimento
dell’appellante a tutte le argomentazioni difensive prospettate nel
ricorso principale (Cass. 20 ottobre 2010, n. 21506);
che è stato altresì affermato che i motivi dell’opposizione al
provvedimento impositivo si configurano come “causae petendi”
della correlata domanda di annullamento, sicché incorre nel vizio
di extra o ultrapetizione il giudice adito che dichiari la nullità

parte interessata (Cass. 6 aprile 2017, n. 9020);
che oltretutto la sentenza di appello presenta anche il vizio di
omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in quanto
l’omesso esame concerne direttamente una domanda od
un’eccezione introdotta in causa e, quindi, nel caso del motivo
d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello (ossia
la circostanza che la sentenza di primo grado non ha tenuto conto
delle risultanze della perizia effettuata: Cass. 5 dicembre 2014, n.
25761);
che infatti il giudizio tributario non si connota come un
giudizio di “impugnazione-annullamento”, bensì come un giudizio
di “impugnazione-merito”, in quanto non è finalizzato soltanto ad
eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una
decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva
dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa
quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti
da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto
impositivo impugnato e, dall’altro lato, dagli specifici motivi
dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (Cass. 20 ottobre
2011, n. 21759);
ritenuto dunque che il ricorso va accolto e la sentenza va
cassata, con conseguente rinvio alla Commissione Tributaria

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dell’avviso di accertamento sulla base di motivi non dedotti dalle

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Regionale della Sardegna in diversa composizione, che deciderà
anche in merito al regolamento delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del
giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della

Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2018.
Il Presidente
omenico Chindemi

Sardegna in diversa composizione.

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