Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3559 del 12/02/2011

Cassazione civile sez. III, 12/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 12/02/2011), n.3559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGEA (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CERFAR SAS (OMISSIS), (gia’ CERFAR SRL), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato CODACCI

PISANELLI ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NOBILI ANDREA, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4414/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

15/10/08, depositata il 30/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Codacci Pisanelli Alfredo, difensore della

controricorrente che si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

conferma la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 dicembre 2009 l’AGEA ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 30 ottobre 2008 dalla Corte d’Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva determinato in Euro 154.937,07 per capitale ed Euro 76.099,07 per interessi il credito vantato nei suoi confronti dalla Ce.Far. S.r.l.

L’intimata ha resistito con controricorso.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – La ricorrente denuncia violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. Formula il seguente quesito: premesso che presupposto dell’impugnazione e’ la soccombenza e, che, nel caso in esame la notifica della sentenza e’ stata eseguita dalla parte vittoriosa anche se parzialmente soccombente, dica la Corte se l’avvenuta notificazione precluda anche ad essa l’impugnazione se proposta oltre il termine cosi’ detto breve; in altri termini, se il termine breve decorra anche a svantaggio del notificante – appellante.

Un quesito siffatto frustra le finalita’ perseguite dall’art. 366 bis c.p.c. poiche’ si rivela assolutamente astratto in quanto prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto, che occorreva tanto piu’ evidenziare in quanto non pacifici (infatti vengono contestati dalla resistente) e dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto tempestivo l’appello.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La resistente ha presentato memoria adesiva alla relazione ed ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando, altresi’, che l’appello era sicuramente tardivo poiche’ la notifica avrebbe dovuto essere effettuata all’ente nella sua sede, come stabilito da Cass. 18 gennaio 2006, n. 863 e 28 settembre 2005, n. 18959; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2011

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