Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3559 del 10/02/2017
Cassazione civile, sez. un., 10/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.10/02/2017), n. 3559
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28720/2015 proposto da:
TIMOSSI COMMERCIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
LUCA A. CENTORE e PIERPAOLO CURRI, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FRANCE BOISSONS Societè par Actions Simplifiee, FRANCE BOISSONS
RHONE ALPES Societè par Actions Simplifiee (già Societè en Nom
Collectif), FRANCE BOISSON SUD-EST Societè par Actions Simplifiee
(già Societè en Nom Collectif), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,
PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo STUDIO CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT
& MOSLE LLP, rappresentate e difese dall’avvocato MICHELE
TAMBURINI, per procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
FRANCE BOISSONS SERVICES Societè a responsabilitè limitè;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
12549/2014 del TRIBUNALE di GENOVA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/11/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IGNAZIO PATRONE, il quale chiede alla Corte di dichiarare che
sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria francese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso della TIMOSSI COMMERCIALE s.p.a., il Tribunale di Genova, con decreto emesso il 6 giugno 2014, ingiungeva alla FRANCE BOISSONS SUD-EST societè en nom collectif – più tardi societè par action simplifiee – ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, FRANCE BOISSONS societè par actions simplifiee, FRANCE BOISSONS SERVICES societè à responsabilitè limitee e FRANCE BOISSONS RHONE ALPES societè en nom collectif, di pagare la somma di Euro 108.519,50, oltre accessori, a titolo di controvalore di imballaggi di bevande ad essa vendute, non riconsegnati dall’acquirente, in violazione di un espresso patto di resa.
Avverso il provvedimento, gli ingiunti proponevano opposizione con atto di citazione notificato in data 24 settembre 2014, eccependo il difetto di giurisdizione, in favore del giudice francese, nonchè l’omessa notifica a uno dei soci illimitatamente responsabili; e, nel merito, l’infondatezza della pretesa creditoria, anche in punto quantum debeatur.
Costituitasi ritualmente, la Timossi Commerciale s.p.a. insisteva nella domanda e proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., notificato l’1 dicembre 2015, deducendo che ciascuna bolla di consegna e fattura di accompagnamento contenevano le condizioni contrattuali, inclusive del foro convenzionale del Tribunale di Genova.
Resistevano, con controricorso, la France Boissons Sud-Est societè par actions simplifiee ed i soci illimitatamente responsabili.
All’adunanza camerale del 22 novembre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice italiano in forza del criterio generale di cui al Regolamento 22/12/2000 n. 44 – 2001/44/CE (Regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), applicabile alla fattispecie ratione temporis.
L’accordo di deroga, richiedente la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 23, ove ne sia parte una società, deve essere sottoscritto, infatti, dal rappresentante legale di quest’ultima (Cass., sez. unite, 18 ottobre 2012, n. 17845).
Nella specie, la pretesa clausola di proroga della giurisdizione in favore dello Stato italiano – e precisamente, presso il Tribunale di Genova – sarebbe contenuta, invece, per espressa ammissione della stessa ricorrente Timossi, in fatture e bolle di accompagnamento; e cioè, in atti postnegoziali: come tali, già di per sè inidonei a disciplinare la giurisdizione per ogni controversia scaturente da contratti già stipulati, con efficacia ex ante, oltre che sottoscritti da personale dipendente, non meglio identificato e comunque privo del potere di rappresentanza della società destinataria della merce.
Le spese del presente regolamento di giurisdizione e del processo di merito pendente dinanzi al Tribunale di Genova seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
PQM
– Dichiara la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana;
– condanna la Timossi Commerciale s.p.a. alla rifusione delle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 3.500,00, di cui Euro 3.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge, nonchè del presente regolamento di giurisdizione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017