Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3558 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M.G., domiciliato in Roma, via Vallinseri 11, presso

l’avv. Pacifici Paolo, che insieme all’avv. Gianfranco Cualbu lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94.08.04 della Commissione Tributaria

Regionale della Sardegna, depositata in data 30.09.2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

gennaio 2010 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;

per il ricorrente l’avvocato Paolo Gentili, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di p.v.c. della polizia tributaria di Nuoro, era rettificata la dichiarazione Iva presentata per l’anno 1993 dal veterinario S.M.G., accertando la omessa registrazione di compensi professionali per L. 223.521.947. Il contribuente impugnava l’avviso davanti alla CTP di Nuoro, che accoglieva il ricorso ritenendo che gli elementi evidenziati dall’Ufficio non fossero sufficienti a fondare l’accertamento. La CTR ha accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, rilevando che – a fronte dei versamenti rilevati sul conto corrente bancario del contribuente – quest’ultimo non aveva fornito prova idonea del fatto che essi non avessero riferimento all’attività professionale. Il S. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso si deduce violazione, di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e art. 38, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 e art. 54) e vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si assume che il contribuente aveva dimostrato l’erroneità dei rilievi contestati con l’avviso, ribaltando l’onere della prova del fondamento della rettifica sull’Amministrazione finanziaria, che non vi aveva fatto fronte. Si aggiunge che nella memoria di costituzione davanti alla Commissione Tributaria di primo grado l’Ufficio aveva riconosciuto di aver duplicato la considerazione di versamenti per L. 76.000.000, riducendo la contestazione di omessa registrazione di corrispettivi da L. 223.521.947 a L. 158.830.069.

La doglianza con la quale si assume di aver dimostrato in giudizio la erroneità dei rilievi contenuti nell’avviso è inammissibile, perchè critica in modo affatto generico il merito (e non i profili di legittimità) della decisione impugnata, senza specificare nessun elemento processuale che sarebbe stato con essa in contrasto.

La osservazione che la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto che in primo grado l’Ufficio aveva riconosciuto una parziale erroneità per duplicazione di partite dell’accertamento dei corrispettivi non dichiarati è del pari inammissibilmente dedotta come “vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, senza indicazione della norma di diritto che si assume violata, come prescrive l’art. 366 c.p.c., n. 4.

Il ricorso va dunque respinto, ma possono compensarsi le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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