Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3558 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3558 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 15596-2013 proposto da:
CURCIO DOMENICO, PERRI ALBA, domiciliati in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato
NICOLA GAMBARO (avviso postale em art. 135);
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI COSENZA in persona del
2018
223

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 56/2012 della COMM.TRIB.REG. di
CATANZARO, depositata il 17/05/2012;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO

MARIA STALLA.

Rilevato che:
§ 1. Domenico Curcio ed Alba Perri propongono due motivi di ricorso per la
cassazione della sentenza n. 56/4/12 del 17 maggio 2012 con la quale la
commissione tributaria regionale della Calabria, a conferma della prima
decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per imposta di
registro loro notificato dall’agenzia delle entrate con riguardo a rogito
notarile del 22 novembre 1984; atto con il quale essi avevano acquistato

8.500.000, rettificato dall’ufficio in lire 46.520.000 (lire 22.000/mq.).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che
correttamente il primo giudice si fosse attenuto, nel confermare l’avviso di
accertamento opposto, “agli atti di compravendita, rogitati su terreni della

stessa zona territoriale e con la stessa destinazione urbanistica di quello
che qui interessa, in epoca di poco antecedente”.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, 1^ co. n. 3
cod.proc.civ. – violazione dell’articolo 7, 1^ comma, legge 212/00. Per non
avere la commissione tributaria regionale considerato che l’avviso di
accertamento si basava sul maggior valore asseritamente desunto

“dai

valori medi di mercato praticati per trasferimenti a titolo oneroso nel
medesimo periodo per gli immobili simili e viciniori”, senza tuttavia che tali
atti di trasferimento venissero allegati all’avviso o, quantomeno, in
quest’ultimo riportati nei loro estremi.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, 1″ co. n. 5
cod.proc.civ. – omessa, ovvero insufficiente e contraddittoria motivazione.
Per non avere la commissione tributaria regionale esplicitato
adeguatamente le ragioni per cui si doveva, a fini estimativi, considerare
prevalente l’ubicazione del terreno in zona di mare suscettibile di sviluppo
edilizio turistico, rispetto all’oggettiva inedificabilità del terreno (inserito in
zona E, agricola, del PRG). Invece ritenuta prevalente – tra altre parti, ma
con riguardo ad un terreno in medesima zona e con la stessa destinazione
urbanistica – da altra sezione della commissione tributaria provinciale di
Cosenza (sent.n. 176/10/09).

3
Ric.n.15596/13 rg. – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

un terreno in Marinella di Nocera Terinese (CZ), al prezzo dichiarato di lire

§ 2.2 E’ fondato, con effetto assorbente dell’ulteriore censura, il primo
motivo di ricorso.
L’avviso di accertamento in oggetto (riportato per autosufficienza, nel
suo contenuto essenziale, nel ricorso per cassazione) è stato motivato nella
correlazione di due fattori di ritenuta rilevanza estimativa: – l’ubicazione del
terreno in zona di mare connotata, al momento della cessione, da un
notevole sviluppo edilizio di tipo turistico; – i valori medi di mercato

Mentre il primo parametro dava conto di un profilo di particolare
apprezzamento e valorizzazione di mercato dell’area in questione, senza
tuttavia essere di per sé in grado di concretamente quantificare l’incidenza
economica di tale apprezzamento sul valore venale dell’area stessa, il
secondo parametro faceva generico richiamo ad altri atti di trasferimento
ad effetto comparativo. Atti, tuttavia, che non erano allegati all’avviso, né
in quest’ultimo indicati: vuoi nel loro contenuto dispositivo essenziale
(necessario anche al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle dedotte
condizioni di oggettiva comparabilità con il trasferimento qui dedotto);
vuoi, quantomeno, nei loro estremi di rogito e registrazione (idonei a
renderli agevolmente attingibili e consultabili dal contribuente).
Ricorre, in proposito, l’orientamento di legittimità secondo cui (Cass.
6914/11): “nel regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto
anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di
fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano
allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto
essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto,
contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie
e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui
indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale
sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto
richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli
elementi della motivazione del provvedimento” (così Cass. ord.9032/13).
Analogamente si è più di recente espressa Cass. ord. 21066/17, secondo
cui: “In tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica e di liquidazione

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Ric.n.15596/13 rg. — Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

praticati per trasferimenti simili e coevi.

della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni
immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi
adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto
essenziale dell’atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a
far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in
questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto utilizzato per la
comparazione”.

congruamente motivato l’avviso di accertamento, limitandosi a richiamare
quanto già sul punto affermato dal primo giudice; il quale però – nel
richiamare anch’egli, in maniera del tutto generica, i suddetti parametri non dava conto né dell’allegazione all’avviso degli atti comparativi, né della
loro specificazione contenutistica essenziale, ovvero per estremi
identificativi. Né maggiore specificazione poteva trarsi dalla menzionata
rogatoria presso l’ufficio del registro di Lamezia Terme, i cui esiti non
emergevano dalla motivazione dell’avviso (salvo eventualmente rilevare
solo sotto il successivo e diverso profilo della ‘prova’ del fondamento
impositivo).
Da tutto ciò si evince come l’avviso opposto non potesse considerarsi
adeguatamente motivato, risolvendosi esso nella mera ‘comunicazione’ di
una pretesa impositiva i cui connotati valutativi sostanziali non potevano
essere adeguatamente e completamente colti dai contribuenti
(specialmente sul punto qualificante della stima con metodo comparativo);
così da permettere loro di svolgere un’adeguata ed esauriente difesa.
Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza
impugnata, con decisione nel merito mediante accoglimento del ricorso
introduttivo dei contribuenti ed annullamento dell’avviso opposto.
Le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico dell’agenzia
delle entrate; con compensazione di quelle dei gradi di merito, stante il
consolidamento in corso di causa dei su riportati indirizzi interpretativi.

Pqm
La Corte
– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

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Ric.n.15596/13 rg. – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

Nel caso di specie, la commissione tributaria regionale ha ritenuto

-

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie
il ricorso introduttivo dei contribuenti;

condanna l’agenzia delle entrate al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.300,00; oltre
rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;
compensa il merito.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data

Il Presidente
omenico Chindemi

25 gennaio 2018.

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