Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3558 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 3558 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6088 del R.G. anno 2009
proposto da:
Consorzio

Cooperative

Costruzioni

CCC

società

cooperativa, dom.ta in Roma via Marianna Dionigi 57 presso
l’Avv. Dorangela Di Stefano con l’avv. Domenico Borghesi che la
rappresenta e difende per procura a margine

ricorrente-

contro
Busi Impianti s.p.a. dom.ta in Roma via Cola Di Rienzo 111
presso l’avv. Domenico D’Amato che la rappresenta e difende,
unitamente all’avv. Paolo Biavati, per procura speciale in calce al
contro ricorrente-

controricorso

nonché sul ricorso iscritto allo stesso numero
proposto da:
Busi Impianti s.p.a. dom.ta in Roma via Cola Di Rienzo 111
presso l’avv. Domenico D’Amato che la rappresenta e difende,
unitamente all’avv. Paolo Biavati, per procura speciale in calce al
controricorso

ricorrente incidentalecontro

Data pubblicazione: 14/02/2014

Consorzio

Cooperative

Costruzioni

CCC

società

cooperativa, dom.ta in Roma via Marianna Dionigi 57 presso
l’Avv. Dorangela Di Stefano con l’avv. Domenico Borghesi che la
rappresenta e difende per procura a margine

controricorrente-

Entrambi avverso la sentenza 1053 del 26.06.2008
della Corte di Appello di Bologna ; udita la relazione della causa
svolta nella p.u. del 17.01.2014 dal Cons. Luigi MACIOCE; udito

Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha
concluso per la cassazione della sentenza per l’accoglimento del
primo motivo del ricorso 6089/2009 RG
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Insorta controversia tra la soc. Busi Impianti ed il Consorzio Cooperative Costruzioni – la prima ed il secondo (quale capogruppo)
partecipanti ad un RTI per l’assunzione di lavori di appalto del Polo Ospedaliero di Ferrara – la soc. Busi promosse giudizio arbitrale
sulla base dell’art. 8 della scrittura 3.5.1996 (richiamante il precedente accordo 18.7.1994 contenente analoga clausola compromissoria) nel mentre il Consorzio dedusse la inopponibilità ad esso
della disposizione invocata. La soc. Busi, in particolare, chiese al
Collegio di accertare il suo diritto a compensi pari ad oltre €
1.600.000 in relazione alla quota di opere effettuate, ben maggiore di quella prevista in contratto. Il Collegio con lodo 26.4.2005
dichiarò inopponibile al Consorzio, per difetto di sottoscrizione, la
cialinma ?fi

awan, 8 sje geritture del 1996 e di contra affermò

validità ed efficacia dell’art. 9 della scrittura del 1994 ‹ sulla base
della applicazione del quale dispose il prosieguo, anche per le spe-

se.
Il lodo 26.04.2005 è stato impugnato dal Consorzio innanzi alla
Corte di Bologna e la società Busi ha eccepito l’inammissibilità,
stante il carattere non definitivo della decisione.
La Corte adìta ha dichiarato inammissibile l’impugnazione immediata con pronunzia che è stata impugnata per cassazione con
ricorso del Consorzio iscritto al n.6089/2009 R.G. che è stato
chiamato alla stessa udienza di discussione del ricorso in disamina

2

l’avv. Domenico Borghesi; presente il P.M., in persona del

Il Collegio Arbitrale, poi, istruita la causa, con decisione definitiva
13/14.6.2006 accertava il preteso mutamento della quota dei lavori e pertanto condannava il Consorzio al pagamento in favore
della soc. Busi Impianti della somma di C 2.224.222. Il detto lodo
definitivo è stato quindi impugnato dal Consorzio in via principale
e dalla soc. Busi in via incidentale. La Corte di Bologna con sen-

motivazione: che, con riguardo alla doglianza di violazione del
contraddittorio rivolta alla decisione arbitrale di non ammettere la
produzione documentale tardiva e di ritenere non giustificata tale
istanza, andava condivisa la valutazione arbitrale per la quale non
sussisteva alcuna prova di essere stato il Consorzio impossibilitato a curare una produzione tempestiva, che in relazione al connesso tema del pregiudizio ai diritti di difesa, giovava considerare
che Busi Impianti aveva ampliato il petitum essendosi riservata
tale facoltà sin dalla domanda arbitrale, senza che da tal ampliamento derivasse la valutazione di opere effettuate fuori dal ruolo
di mandante dell’ATI, che neanche sussisteva contraddizione nella valutazione arbitrale in ordine alla riconducibilità delle pretese
alle sole opere effettuate come mandante dell’ATI, stante
l’esistenza di una motivazione completa e comprensibile, fondata
su testi e documenti, e, come tale, insindacabile,

che la adozione

da parte del Collegio del criterio equitativo per liquidare la percentuale forfetaria di oneri e costi era frutto di scelta conforme a legge, che neanche sussisteva la prospettata violazione dell’art.
2735 c. 1 c.c. per avere gli arbitri ritenuto liberamente valutabile
la confessione di Busi Impianti, in quanto resa non alla parte ma a
un terzo (nella specie la Coopcostruzioni), dato che da un canto
tale società era terzo e che, dall’altro canto,difettavano i profili
oggettivi e soggettivi per aversi confessione, che, in relazione alle
considerazioni dianzi formulate per l’impugnazione principale, era
anche infondata la censura mossa in via incidentale contro la detta liquidazione equitativa.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata 1’8.1.2009, il Consor-

3

tenza 26.06.2008 ha respinto le impugnazioni, affermando, in

zio C.C. ha proposto ricorso con sei motivi in data 6.03.2009 al
quale ha opposto difese la soc. Busi Impianti con controricorso
dell’8.4.2009 contenente ricorso incidentale condizionato affidato
ad un motivo, resistito da controricorso 11.05.2009 del Consorzio.
Il Consorzio ha depositato memoria ed il suo difensore ha discusso oralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
alla

richiesta del requirente P.G. di cassare la sentenza qui impugnata
come effetto della (richiesta) cassazione con rinvio della sentenza
20.10.2008, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione
immediata avverso il lodo parziale 26.4.2005, sia alla analoga articolata istanza di cui alla memoria del Consorzio, che la decisione
contestuale del ricorso 6089/2009 RG fa escludere l’esito auspicato dal requirente e l’opzione della sospensione prospettata dal
Consorzio.
Se, infatti, il Collegio nella stessa camera di consiglio (nella
quale è stata deliberata la decisione qui esposta) ha deciso
l’accoglimento del ricorso 6089/2009 con cassazione della sentenza ma con decisione, ex art. 384 c.p.c., di inammissibilità dei
quattro motivi di impugnazione proposti avverso la decisione arbitrale (sulla quale la Corte di Bologna aveva erroneamente ritenuto
di non poter decidere), ne consegue che ha acquisito irrevocabilità
la decisione parziale stessa e, pertanto, ben può essere esaminato
il decisum della Corte di merito sul lodo definitivo 14.06.2006, decisum che, come dianzi anticipato, ha rigettato tutte le ragioni di
impugnazione svolte dal Consorzio su detto lodo con statuizioni
che il Consorzio in questa sede (con impugnazione incidentale
condizionata di Busi Impianti) censura.
Ed è di tali censure, dunque, che occorre farsi carico, da subito potendosi affermare che esse, non condivisibili, vanno rigettate.
Primo motivo: esso lamenta la statuizione della Corte di merito di condividere la decisione arbitrale di non ammettere, per
tardività e carenza di prova della producibilità tempestiva, i docu-

4

Giova, preliminarmente, considerare, con riguardo sia

menti attestanti che le opere ulteriori erano state da Busi Impianti
effettuate per subappalto di Coopcostruttori (alla quale le pretese
si sarebbero dovute rivolgere): gi arbitri infatti, ad avviso del ricorrente Consorzio, non avrebbero potuto fissare termini perentori di produzione documentale e, comunque, avrebbero dovuto valutare la incolpevolezza della intempestiva produzione.
Il motivo non è fondato posto che se gli arbitri non erano affat-

codice di rido nella istruttoria e nella decisione, nondimeno essi
erano liberi di scegliere anche la completa adesione al modello
processuale del codice processuale con il solo limite della congruità della scelta rispetto al fine e del rispetto del contraddittorio.
Questa Corte ha infatti ripetutamente precisato che il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza
che gli arbitri non sono tenuti all’osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a
meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell’incarico arbitrale e che il loro giudizio deve comunque esplicarsi nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come
il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica previsione
della lesione di tale principio come motivo di nullità del lodo, ai
sensi dell’art. 829,c. 9 c.p.c. (Cass. 23670 del 2006, 19949 del
2007 e

17099 del 2013).

E poiché nella specie la Corte

dell’impugnazione ha rettamente ritenuto che la fissazione del
termine di cui all’art. 184 c.p.c. era scelta corretta, quale frutto di
una libera e lecita scelta di recepimento di un modello processuale
ispirato ad esigenze di speditezza e concentrazione istruttoria, e
poiché l’esclusione della prova della incolpevolezza del mancato
rispetto del termine imposto è stata dalla Corte di merito congruamente motivata, ne discende la chiara inconsistenza della
censura sotto entrambi i profili nei quali è articolata.

Secondo motivo: esso si duole del fatto che il Collegio abbia
consentito la estensione del petitum a suo dire fatta da Busi Impianti in conclusionale senza alcun reale contraddittorio di con-

5

to vincolati (in difetto di mandato delle parti) alla osservanza del

troparte e lamenta che la Corte di Appello abbia asseverato tale
scelta. La doglianza non merita condivisione.
In realtà la Corte territoriale ha parlato di ampliamento quantitativo del petitum fatto dopo la CTU e precisando innanzi al Collegio arbitrale le proprie richieste (pertanto non in conclusionale)
a scioglimento di una riserva assunta sin dall’origine proprio con
riguardo agli esiti della istruttoria. E tale dinamica

da, trova preciso riscontro nelle conclusioni impugnatorie trascritte in sentenza (pag. 6 punto 2), sì chè non si scorge la consistenza del profilo afferente la lesione del contraddittorio di tale ampliamento. La sentenza in disamina,poi, ha addebitato a negligenza del CCC il fatto di non aver prodotto tempestivamente la
documentazione a sostegno delle sue ragioni, sì da impedire che i
fatti (legittimamente) dedotti potessero portare agli esiti divisati
da Busi Impianti. E la statuizione sulla carenza di tempestiva iniziativa probatoria è stata già esaminata in una con le critiche infondatamente ad essa mosse.
Terzo motivo: esso, in relazione alla pretesa prova della
fondatezza della domanda indebitamente “ampliata”, censura la
decisione di ritenere provati i fatti a base della estensione dei lavori da parte di Busi (lavori effettuati da Busi come mandante
dell’ATI e ritenuti tutti compresi in tal rapporo); ciò sarebbe avvenuto, ad avviso del Consorzio, distorcendo il contenuto probatorio
dell’istruttoria espletata e ciò in violazione dell’art. 2697 c.c. La
censura è inammissibile perché (cfr. pagg. 15 e 16 del ricorso)
essa si appunta direttamente sulla valutazione arbitrale ed anche
mostra di ignorare il passaggio della sentenza che, rettamente,
ha rammentato la esistenza di una congrua motivazione arbitrale
sulla prova raggiunta, motivazione non sindacabile in sede di impugnazione proprio perché comprensibile ed immune da gravi equivoci interni (da SU 24785 del 2008 a Cass. 20555 del 2009
e 7573 del 2011, 26673 del 2013).
Quarto motivo: si duole del fatto che sia stata convalidata la
scelta arbitrale di ricorrere ad una liquidazione equitativa di alcune

6

delrampliamento”, in attuazione di facoltà riservata nella doman-

voci del quantum. La scelta è esatta ed il motivo è infondato,
dovendosi ricordare che nel giudizio di impugnazione del lodo, ove
le parti abbiano concordato sulla natura rituale dell’arbitrato e sull’applicazione ad esso delle regole processuali civili vigenti, vanno, conseguentemente, applicati anche i principi giurisprudenziali in tema di accertamento e liquidazione del danno, sì chè non
è censurabile la decisione degli arbitri che siano pervenuti alla li-

mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per
l’impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al
riguardo, quanto nell’ipotesi di notevole difficoltà di compiere una
precisa quantificazione (Cass.

6931 del 2004 e 16992 del

2005).

Quinto motivo(per errore indicato come sesto) : esso denunzia di violazione dell’art. 2735 c. 1 c.c. la scelta di ritenere applicabile alla specie il primo comma e quindi di ritenere soggetto terzo Coopcostruzioni e pertanto liberamente valutabili le dichiarazioni confessorie di Busi rese allo stesso. In realtà, ad avviso del
ricorrente Consorzio, Coopcostruzioni era socio di CCC e quindi
agiva in comunanza di interesse sì che la dichiarazione ad esso
resa era da valutare come prova legale.
La doglianza non è ammissibile posto che essa contiene nulla più
che la proposta di allargare l’area del “terzo”, ai fini della valutazione della dichiarazione confessoria, e quindi accampa dati di
mero fatto, perché essi presuppongono una valutazione di comunanza di interesse che sfugge ad ogni verifica in questa sede.
Segue la richiesta di art. 384 c.p.c. e la riproposizione delle
ragioni di impugnazione (da pag. 21 a pag. 51 del ricorso). Tutto
resta dunque assorbito nella reiezione dei motivi.
Da ultimo, venendo all’esame dell’incidentale condizionato di
Busi Impianti ( contenente, da pag. 30 a pag. 43 del controricorso, una doglianza sulla condivisione della scelta arbitrale di detrarre il 22,50% dal dovuto per oneri e costi e quindi una censura
di malgoverno della prova) esso resta assorbito.
La reiezione del ricorso principale impone di regolare le spese

7

quidazione dei danni in via equitativa, tanto nell’ipotesi in cui sia

secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente Consorzio a versare alla contro ricorrente società
Busi Impianti per spese di giudizio la somma di C 8.200 (di cui C 200 per
esborsi) oltre IVA e CPA.
Così deciso nella c.d.c. del 17.1.2014.
Il aos-est.

AAARI

Pre,44eate,
lytu,

.Anct,t-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

lAni r )

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA