Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3558 del 12/02/2011

Cassazione civile sez. III, 12/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 12/02/2011), n.3558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato

CIARDO DANIELA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TORRE MICHELE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO GENOVESI, 29, presso lo studio dell’avvocato

CONSIGLIO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PERSICO

ANTONELLA, giusta procura ad litem a margine del ricorso;

– controricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 746/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 19/12/08, depositata il 23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 27 maggio 2009 M.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 23 febbraio 2009 dalla Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari -confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda di riscatto proposta nei confronti di S.P. in relazione alla vendita a D.S. dell’appartamento da lui condotto in locazione.

Il D. ha resistito con controricorso, mentre il S. non ha svolto attivita’ difensiva.

2 – Il ricorso, articolato in due motivi, viola palesemente il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti e’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Il primo motivo denuncia falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 3, lett. g);

omessa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 38 e 39;

contraddittoria motivazione circa la natura abitativa dell’immobile sito in Ossi Piazza Casu 4; fatto controverso decisivo per il giudizio: natura C non abitativa.

Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 157 c.p.c.; regime specifico della nullita’ della disdetta creata da parte locatrice;

insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso afferente la validita’ della disdetta.

Le due censure si fondano su documenti (comunicazione del Comune di Ossi, atto di disdetta) in relazione ai quali non e’ stata rispettata la norma indicata.

3. – Inoltre la formulazione dei due motivi non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Nella specie vengono formulati quesiti plurimi dando per scontati fatti che tali non sono e mancano i momenti di sintesi necessari per specificare per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli contraddittoria e insufficiente.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non contengono elementi che inducano a statuizione diversa;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando, altresi’, quale ulteriore ragione d’inammissibilita’, che i due motivi di ricorso non censurano la ratio decidendi della sentenza impugnata; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2011

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