Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3558 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 10/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22656/2015 proposto da:

TOV B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86,

presso lo STUDIO LEGALE BONI CANDIANO GRECO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA CANDIANO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SE.BO. DI B.P. & C. S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato LUCA VALENTINOTTI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO SUTTI

e LIVIA OGLIO, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

5361/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di accogliere il

ricorso, dichiarando il difetto della giurisdizione italiana a

favore di quella del Regno dei Paesi Bassi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso della SE.BO. s.a.s., il Tribunale di Firenze, con decreto in data 3 febbraio 2014, ingiungeva alla TOV B.V. di pagare la somma di Euro 86.620,90, oltre accessori, a titolo di prezzo della vendita di articoli di bigiotteria.

Avverso il provvedimento, la Tov B.V. proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 27 marzo 2014, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello dei Paesi Bassi; ed in via gradata, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, in favore di quello di Arezzo. Nel merito, chiedeva accertarsi l’inadempimento del contratto: con la conseguente condanna, in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni.

Costituitasi ritualmente, la Se.Bo. s.a.s. chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Nel corso del giudizio, la Tov B.V. proponeva ricorso per regolamento di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c..

Resisteva con controricorso la Se.Bo s.a.s., eccependo, in via preliminare di rito, la nullità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata, priva dell’attestazione di conformità del difensore, nonchè l’inammissibilità del ricorso, per carenza del requisito di autosufficienza; e nel merito, la sua infondatezza, dal momento che la Tov, svolgendo la domanda riconvenzionale, aveva accettato, implicitamente, la giurisdizione italiana.

Il Procuratore generale chiedeva l’accoglimento del ricorso.

La causa passava in decisione all’adunanza camerale del 22 novembre 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ infondata l’eccezione preliminare, di rito, di nullità della notificazione, in forza del principio generale secondo cui la nullità non può mai essere pronunziata se l’atto abbia raggiunto lo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3). Nella specie, la SEBO si è difesa nel merito, con piena cognizione dei fatti di causa, mostrando di non aver subito alcuna menomazione nel suo diritto di difesa; non senza aggiungere che, in ogni caso, l’eventuale invalidità della notificazione, priva dell’attestazione del procuratore di conformità degli atti notificati agli originali, ne avrebbe solo comportato la rinnovazione, senza alcuna sanzione di inammissibilità del ricorso (art. 291 c.p.c.).

Anche l’eccezione di carenza di autosufficienza del ricorso è infondata, dal momento che i fatti sostanziali della controversia appaiono, seppur concisamente, riportati nel ricorso in esame.

Da ultimo, neppure si può attribuire valore di accettazione implicita della giurisdizione italiana alla proposizione, da parte della TOV B.V., di una domanda riconvenzionale di danni, tenuto conto della sua formulazione in via meramente subordinata: e quindi, da esaminare solo in caso di rigetto dell’eccezione, espressamente definita preliminare, di carenza di giurisdizione del giudice italiano.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Questa Corte ha più volte statuito che per luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio – e segnatamente, per luogo in cui i beni siano stati o sarebbero dovuti essere consegnati, in base al contratto – dinanzi alla cui autorità giudiziaria la persona domiciliata nel territorio di uno Stato-membro può essere convenuta, ex art. 5, n. 1, reg. CE 44/2001, deve intendersi il luogo dove va eseguita la prestazione che, in base a criteri economici, possa ritenersi principale: tale, insomma, da caratterizzare l’intero rapporto.

Con la precisazione: a) che il foro così individuato opera qualunque sia l’oggetto della domanda, ivi compreso, dunque, il caso in cui si faccia giudizialmente valere l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria di pagamento del prezzo; b) che per luogo di consegna deve intendersi quello in cui questa è stata effettuata, con effetto liberatorio per il venditore; oppure, ove la consegna non sia ancora avvenuta, il luogo concordato dalle parti; c) che, in mancanza di previsione contrattuale, luogo di consegna è quello di recapito finale della merce: in cui, cioè, i beni compravenduti entrino nella disponibilità materiale, e non solo giuridica, dell’acquirente.

Sotto questo profilo, l’art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001, nel confermare il criterio di individuazione del giudice competente, stabilito dall’art. 5 della Convenzione di Bruxelles, prevale sulle disposizioni della Convenzione di Vienna: il cui art. 31, con il riferimento alla consegna al vettore, detta una regula iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori tra le parti in ordine ai tempi dell’adempimento, ma non pure ai fini del riparto di giurisdizione tra i giudici dei diversi Stati membri (Cass., sez. unite, 27 novembre 2015 n. 24244).

Il predetto orientamento non solo è stato costantemente ribadito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. un. 19 giugno 2014, n. 13941; Cass. civ. sez. un. 21 gennaio 2014, n. 1134; Cass. civ. sez. un. 2 maggio 2012, n. 6640), ma appare altresì suffragato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (Corte di giustizia ue 25 febbraio 2010 n. 381, Car Trim c. soc. Keysafety; Corte di giustizia U.E. 9 giugno 2011, c-87/10, Electrosteel Europe s.a.), alla luce del principio che il criterio “risponde al meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del regolamento” (punto 60 della sentenza 25 febbraio 2010, C-381- 08), in quanto “presenta un alto grado di prevedibilità” e garantisce altresì “un obiettivo di prossimità”: e cioè, “l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne” (punto 61).

In tema di vendita internazionale di cose mobili, dunque, il luogo di consegna dev’essere individuato in base a criteri economici, in relazione al recapito finale della merce, che ne segna l’acquisizione della disponibilità materiale, e non soltanto giuridica, da parte dell’acquirente.

In applicazione dei predetti principi, dev’essere dunque dichiarata la carenza di di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana: atteso che è incontroverso che il luogo di consegna degli articoli di bigiotteria venduti dalla SE.BO di B.P. & c. s.a.s. fosse stato contrattualmente stabilito in (OMISSIS).

Le spese del presente regolamento di giurisdizione e del processo di merito pendente dinanzi al Tribunale di Firenze seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

PQM

– Dichiara la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana;

– condanna la SE.BO. di B.P. & c. s.a.s. alla rifusione delle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 3.500,00, di cui Euro 3.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge, nonchè del presente regolamento di giurisdizione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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