Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3556 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Zeffiro Società consortile a r. 1. in Amministrazione straordinaria,

in persona dei Commissari straordinari dr.ssa M.L.M.

C. in T., prof. S.M. e avv. T.P.

M., elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Granisci n.

54, presso l’avv. Tasco Giampiero, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 29.19.03 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata in data 19/02/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

gennaio 2010 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;

viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento

del quinto motivo, rigettati gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Zeffiro, costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile e del D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 26 quale organizzazione comune delle imprese consorziate per la realizzazione dei lavori di ampliamento dell’Aeroporto di (OMISSIS), avendo provveduto ad eseguire e fatturare in esenzione di Iva a ciascuna delle imprese consorziate la quota parte di relativa competenza delle opere appaltate dall’ente committente alla associazione temporanea di imprese, presentò domanda di rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti nell’anno 1998 per l’importo di L. 500.000.000. L’Ufficio comunicò il rifiuto di rimborso, riferendolo erroneamente, con un primo atto del 30.01.2002 (3864/2002), ad una diversa istanza, e precisando successivamente (con provvedimento 20424/2002 del 13.02.2002) che la domanda respinta era quella presentata il 6 novembre 2000 col prot.

n. 2248. Il Corsorzio impugnò entrambi gli atti di rifiuto. I ricorsi furono riuniti ed accolti dalla CTP di Roma. La CTR del Lazio accolse l’appello dell’Ufficio. Il Consorzio impugna con cinque motivi la sentenza della CTR. L’Agenzia delle Entrate non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Coi primi tre motivi di ricorso si deduce che il provvedimento di diniego comunicato dall’Ufficio non era idoneamente motivato, contenendo la sola affermazione che il rimborso richiesto non competeva “per mancanza del presupposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 tenuto conto della Ris. n. 106 del 20.8.1998”.

Questa risoluzione faceva a sua volta riferimento a quella n. 460487 del 1 agosto 1987, che non solo non era allegata al provvedimento ma non poteva essere conosciuta perchè inesistente. L’Ufficio intendeva in realtà riferirsi alla risoluzione n. 460437, ma ciò aveva chiarito solo nel giudizio d’appello, facendone corretto richiamo a sostegno dell’impugnazione. Tale richiamo esauriva peraltro la motivazione del gravame, privo per il resto di specifici motivi di censura della sentenza di primo grado.

In relazione a tali premesse di fatto, che si precisa essere state ribadite nelle difese d’appello, si lamenta che la sentenza della CTR ne abbia omesso la considerazione, incorrendo nei vizi di violazione di legge (L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53) ed omessa motivazione su punti decisivi.

Col quarto motivo si deduce omessa motivazione sul punto, anch’esso rilevato nelle difese d’appello e considerato decisivo, che il primo dei provvedimenti impugnati (del 30.10.2002) indicava erroneamente il numero di protocollo dell’istanza di rimborso rigettata. In quanto nullo per indeterminatezza dell’oggetto, esso non era stato sanato dall’atto di rettifica adottato il 13.02.2002, e la CTR avrebbe dovuto dichiararne la nullità.

Col quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 6, art. 30, comma 3, lett. b) e L. n. 212 del 2000, art. 10 nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn., 3 e 5) deducendo che la CTR non ha dato conto del percorso logico in base al quale ha ritenuto infondata la domanda di rimborso, avendo ciò affermato con considerazioni inconcludenti e tautologiche.

I primi tre motivi possono trattarsi congiuntamente. Essi sono infondati. Nei fatti esposti non è ravvisabile nè violazione delle norme invocate nè omesso esame di punti decisivi, giacchè la errata indicazione nell’avviso degli estremi della risoluzione ministeriale in riferimento non rendeva il provvedimento immotivato, essendo ben sufficiente allo scopo la notazione che il rimborso non competeva “per mancanza del presupposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2”. L’esplicitazione delle ragioni del rifiuto ben poteva avvenire in giudizio, e già in primo grado l’Ufficio espose nelle controdeduzioni il contenuto della risoluzione ministeriale applicata. La quale non costituiva il motivo del diniego (che restava la “mancanza del presupposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2”) ma chiariva le considerazioni giuridiche che avevano condotto l’Ufficio a ritenere inesistente il presupposto del rimborso. Questione giuridica, dunque, e non di fatto, la cui pur insufficiente considerazione non potrebbe integrare gli estremi dei vizi (di violazione di legge ed omesso esame) denunciati.

Il quarto motivo è del pari infondato. E’ incontestato che i due provvedimenti impugnati si riferissero ad una unica domanda di rimborso, erroneamente indicata nel primo di essi e precisata nei suoi esatti estremi con il secondo. La decisione di rigetto della pretesa del contribuente esauriva dunque tutta la materia controversa, ed era affatto inutile la distinta considerazione dei due atti dell’Amministrazione confluiti nella espressione di una unica volontà.

E’ fondato il quinto motivo, col quale si lamenta che le ragioni della decisione adottata non sono state dalla CTR adeguatamente chiarite, essendosi la stessa limitata ad osservare che l’Ufficio aveva “validamente dimostrato, con riferimento anche alle citate risoluzioni ministeriali, che, nel caso di specie, L’IVA corrisposta dalla società consortile per i servizi ricevuti da terzi non è soggetta a rimborso non risultando i presupposti D.P.R. n. 633 del 1972 citato, ex art. 30, comma 3”. Poichè il dispositivo della sentenza è corretto, la decisione impugnata non va peraltro cassata, ma solo integrata nella motivazione, ex art. 384 c.p.c., u.c..

La tesi della ricorrente (che nei suoi confronti ricorresse il presupposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. b in quanto le operazioni da esso compiute, consistenti nelle attività di esecuzione delle opere appaltate alle imprese consorziate, dovessero andare esenti da IVA) non è invero accettabile. Il beneficio in riferimento è previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 6 per i “servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti”. Nella specie ricorre il presupposto oggettivo, ma non anche quello soggettivo della esenzione, giacchè le prestazioni di cui trattasi sono state rese dal Consorzio non al committente di quei lavori, ma alle imprese consorziate. Esse non riflettono “direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti” aeroportuali: qualificazione che spetta alle prestazioni che, tramite il consorzio, sono state rese dalle imprese riunite. Spetta dunque a queste ultime, come è pacifico, di fatturare i lavori al committente in esenzione di Iva, ma non anche al Consorzio nei confronti delle imprese. La disposizione del D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 26, comma 2 (“La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto”) annulla il rilievo della sostituzione dell’esecutore nel rapporto fra committente ed imprese appaltatoci, ma non toglie che fra le imprese ed il consorzio si costituisca un autonomo rapporto giuridico, riconducibile al mandato, in forza del quale il Consorzio si incarica di rendere al committente le prestazioni ad esso dovute dalle imprese appaltatrici. Tali prestazioni, come precisa del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3 u.p. devono considerarsi rilevanti ed imponibili anche nei confronti del mandate.

Ed in assenza di una specifica previsione normativa che lo consenta, non può estendersi ad esse il beneficio dell’esenzione accordato al percettore dei servizi aeroportuali resi in forza del contratto di appalto, e fatturati dalle singole imprese riunite.

Va dunque respinto il ricorso, ma è giustificata la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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