Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3556 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 13/02/2020), n.3556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18264 del ruolo generale dell’anno

2018 proposto da:

P.P., (C.F.: (OMISSIS)), R.G. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del

ricorso, dall’avvocato Saverio Cosi (C.F.: CSOSVR60L02B842C);

– ricorrenti –

nei confronti di:

ITALFONDARIO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in rappresentanza di CASTELLO

FINANCE S.r.l. e di INTESA SAN-PAOLO S.p.A., in persona del

rappresentante per procura B.G., rappresentato e difeso,

giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Francesco

Piselli (C.F.: PSLFNC70L30H501T);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

2999/2017, pubblicata in data 9 maggio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 12

novembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Intesa Gestione Crediti S.p.A., in rappresentanza di Banca Intesa S.p.A. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di P.P. e R.G., quali fideiussori di Elektrica Telecomunicazioni S.r.l., per l’importo di Euro 109.574,22. L’opposizione degli ingiunti è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono la P. e il R., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Italfondiario S.p.A., in rappresentanza di Castello Finance S.r.l. (subentrata a Banca Intesa S.p.A. nelle posizioni giuridiche in contestazione) e di Intesa Sanpaolo S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione avanzata dalla controricorrente, di nullità del ricorso in quanto non sottoscritto dall’avvocato Cosi, non è fondata.

Il ricorso risulta infatti sottoscritto digitalmente dal suddetto difensore e notificato a mezzo P.E.C.; esso, con la relazione di notificazione, risulta depositato in atti in copia cartacea, con regolare attestazione di conformità agli originali telematici, munita di sottoscrizione autografa del difensore stesso, risultando assicurata comunque la provenienza dell’atto dal difensore munito di procura dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019, Rv. 654622-01).

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c. – art. 2697 c.c. – art. 112 c.p.c. e L. n. 287 del 1990, art. 2 – L. n. 154 del 1992”.

Secondo la società ricorrente, il contratto di fideiussione sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto sarebbe nullo in quanto alcune clausole di esso sarebbero state adottate in attuazione di un patto restrittivo della concorrenza.

Benchè la suddetta questione pacificamente non sia stata oggetto del giudizio di merito e venga dichiaratamente sollevata per la prima volta nella presente sede, i ricorrenti ritengono comunque possibile il rilievo anche di ufficio della dedotta nullità, sia perchè la nullità del contratto è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (vengono richiamate in proposito Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17257 del 12/07/2013, Rv. 627500-01 e Cass., Sez. U, Sentenza n. 14828 del 04/09/2012, Rv. 623290-01), sia perchè sul punto vi sarebbe stato un overruling di questa Corte successivo alla sentenza impugnata (si richiama Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017, Rv. 646199-01).

Il ricorso è inammissibile.

La nullità può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo laddove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza (cfr., da ultimo: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20438 del 29/07/2019, Rv. 654889-01), il che è nella specie senza dubbio da escludere.

Ai fini della valutazione della dedotta nullità sarebbero infatti necessari accertamenti di fatto, evidentemente non compatibili con il giudizio di legittimità.

I fatti posti a base dell’eccezione di nullità del contratto di fideiussione sono stati allegati per la prima volta nel presente giudizio di legittimità e si pretenderebbe di dimostrarli sulla base di documenti allegati al ricorso per cassazione, la cui produzione è peraltro inammissibile nella presente sede.

D’altra parte, anche ad ammettere la nullità delle clausole dei contratti di fideiussione che secondo i ricorrenti sarebbero frutto di intese anticoncorrenziali e, come tali, esse stesse nulle (e cioè le clausole che riguardano i punti B, F ed H dei contratti, relativi rispettivamente a: restituzione di somme incassate dalla banca ma da restituire; deroga all’art. 1957 c.c.; somme comunque erogate in base a rapporti invalidi e quindi da restituire), non è neanche allegato, e tanto meno dimostrato, che tali clausole in concreto abbiano avuto effettiva incidenza in relazione alla determinazione delle obbligazioni di cui al decreto ingiuntivo opposto.

I ricorrenti danno implicitamente per scontato che la (pretesa) nullità di quelle specifiche clausole comporterebbe la nullità integrale del contratto di fideiussione, ma non è affatto così, in quanto, ai sensi dell’art. 1419 c.c., la nullità integrale del contratto in conseguenza della nullità di singole clausole si determina solo se risulta che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto in mancanza di quelle clausole; il che non è nè specificamente dedotto nè dimostrato e, anzi, è da escludere, sul piano logico, trattandosi di clausole a favore della banca. Per quanto riguarda, infine, il dedotto overruling, la questione, ancor prima che manifestamente infondata, è inconferente: non si tratta in effetti di una decisione in materia processuale, ed il nuovo orientamento non ha inciso sul tempestivo esercizio di facoltà processuali e/o su decadenze di natura processuale.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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