Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3556 del 13/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3556 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 11984-2007 proposto da:
CALO’

SETTIMO CLOSTM23P06H501D,

DI SEGNI EMMA

DSGMME34R63H501W, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA

CARLO

MIRABELLO

presso

lo

studio

dell’avvocato ZARDC FULVIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ZARDO GIOBBE giusta
2012

delega in atti;
– ricorrenti

2112

contro

BANCA MARCHE S.P.A. 01377380421 in persona del legale
rappresentante p.t.

Presidente del Consiglio di

1

Data pubblicazione: 13/02/2013

amministrazione

LAURO

COSTA,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo
studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. , CARDELLT
OSVALDO, MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. , BANCA
ANTONVENETA GIA’ BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA
S.P.A., CAPITALIA S.P.A. CAPITALIA SERVICE J.V.
S.R.L. , FILIPPINI ANTONIO, VANN1 PAOLO;

intimati

avverso la sentenza n. 9098/2006 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 19/04/2006, R.G.N. 11455/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

17/12/2012

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato FULVIO ZARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.

Con la decisione ora Impugnata, pubblicata il 19 aprile

2006, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione
all’esecuzione proposta dagli esecutati Settimi° Calò e Emma Di
Segni nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa

M.P.S. Gestione Crediti Banca s.p.a., in nome e per conto di
Banca Toscana s.p.a., e Banca delle Marche, entrambe costituite
nel primo grado di giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto che, essendo stata la procedura
esecutiva iniziata da un creditore fondiario, la Cassa di
Risparmio di Roma, in forza di contratto di mutuo fondiario
stipulato il 10 giugno 1986, la procedura esecutiva era stata
correttamente intrapresa, in applicazione dell’art. 20 del R.D.
n. 646 del 1905, applicabile

ratione tomporis,

contro i

proprietari del bene ipotecato (tali divenuti a seguito di
sentenza ex art. 2932 cod. civ. la cui domanda era stata
trascritta il 15 maggio 1987, dopo l’iscrizione dell’ipoteca ma
prima della trascrizione del pignoramento), previa notificazione
del pignoramento all’originario mutuatario in quanto non
risultava, nei confronti del creditore fondiario, alcuna
comunicazione del trasferimento del bene ipotecato; accogliendo,
peraltro, la domanda subordinata degli opponenti, ha ritenuto
opponibili nei loro confronti soltanto i crediti dei creditori
che avevano iscritto ipoteca prima della trascrizione della
domanda giudiziale, tra i quali anche Banca delle Marche; ha

dalla Cassa di Risparmio di Roma, nella quale erano intervenute

condannato gli opponenti al rimborso delle spese processuali in
favore di quest’ultima, compensandole tra gli stessi opponenti e
le altre parti costituite.
2.

Avverso la sentenza Settimio Calò e Emma Di Segni propongono

ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

Non si difendono gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Col primo motivo si denuncia violazione e/o falsa

applicazione degli artt.

115

cod. proc. civ. e 87 disp. att.

cod. proc. civ., per avere il giudice ritenuto provato un
contratto di mutuo fondiario non dedotto né depositato agli atti
del giudizio, da ciò facendone discendere l’applicazione della
normativa prevista dal r.d. 646 del 1905 e, per converso,
l’esclusione delle norme di cui agli artt. 602 e seg. cod. proc.
civ. e quindi la legittimità della procedura seguita per
l’espropriazione immobiliare nei confronti dei ricorrenti.
1.1.

Il

motivo non è meritevole di accoglimento. Ed invero,

anche a voler superare il profilo di inammissibilità costituito
dalla novità della questione, eccepita dalla resistente, esso è
comunque infondato. Il giudice della presente opposizione ha
fatto riferimento al contratto di mutuo fondiario perché era
questo il titolo esecutivo sulla base del quale la Cassa di
Risparmio di Roma aveva intrapreso la procedura esecutiva. Esso
quindi ha assunto rilevanza, nel giudizio di opposizione,
proprio e soltanto in ragione del fatto che aveva dato luogo ad

4

Banca delle Marche S.p.a. resiste con controricorso.

una procedura esecutiva regolata dalle norme speciali sul
credito fondiario, applicabili al caso di specie ai sensi
dell’art. 161, comma sesto, del D.lgs. n.385 del 1993,
richiamato anche nella sentenza impugnata. Quanto al documento
costituito dall’atto pubblico notarile in data 10 giugno 1986,

ne poteva avere conoscenza in quanto già prodotto in sede
esecutiva

(arg.

ex art. 186 disp. att. cod. proc. civ.; cfr.,

anche, Cass. n. 7610/04).

2.-

Col secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa

applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per omesso esame
dell’atto di rinuncia e di sostituzione processuale depositato
dalla Capitalia s.p.a e degli artt. 2558 e 2559 cod. civ. per
non aver considerato che la Capitalia s.p.a. è subentrata nei
contratti e nei crediti della Cassa di Risparmio di Roma per
cessione dell’azienda come dedotto nel suddetto atto.
2.1.- Il motivo non è meritevole di accoglimento.

I ricorrenti assumono che fosse riferita al credito derivante
dal contratto di mutuo fondiario, di cui sopra, la rinuncia
parziale depositata nella procedura esecutiva da

«Capitalia

service J.V. s.r.l. _quale mandataria di Capitalia s.p.a. (già
Banca di Roma s.p.a. già denominata Banco di Santo Spirito
s.p.a., quale risultante ai sensi della fusione per
incorporazione del Banco di Roma s.p.a. nel Banco

di

Santo

Spirito, quest’ultimo già conferitario dell’azienda Cassa di
Risparmio di Roma>>,

secondo quanto -a detta dei ricorrenti- si

5

richiamato dalla sentenza, il giudice della causa di opposizione

legge nell’atto di rinuncia parziale
sovradescritta limitatamente _>>

«alla procedura esecutiva

all’appartamento ed al posto

auto degli opponenti medesimi.
Orbene, il Tribunale ha ritenuto irrilevante detta rinuncia
perché proveniente dalla Banca di Roma, soggetto non titolare

procedente aveva intrapreso la procedura.
La contestazione dei ricorrenti è idonea a comprovare soltanto
la coincidenza soggettiva Lra Capitalia s.p.a., soggetto
formalmente rinunciante, e Banca di Roma, soggetto succeduto
(anche) al Banco di Santo Spirito, già conferitario dell’azienda
Cassa di Risparmio, ma non smentisce in alcun modo
l’affermazione del giudice a quo circa la non riferibilità della
rinuncia all’azione esecutiva

lizzimacier

al credito fondiario per

il quale il processo esecutivo aveva preso avvio.

E’

noto che il

medesimo creditore e/o il suo successore possono, oltre che
iniziare il processo, anche intervenirvi per diversi crediti.
vantati

nei confronti dello stesso debitore in forza dello

stesso o di altro titolo. Su questo punto, il motivo di ricorso
non dà conto, nel riportare l’atto di rinuncia di Capitalia
service J.V. a quale pretesa creditoria, e quindi a quale atto
del processo esecutivo (pignoramento ovvero intervento
successivo), questa rinuncia fosse riferita. Dalla sentenza si
evince che nella procedura esecutiva, iniziata dalla Cassa di
Risparmio di Roma, risultassero come creditori ipotecari anche
il Banco di Roma (per ipoteca iscritta il 7 aprile 1987), il

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del credito fondiario, in forza del quale il creditore

Banco di Santo Spirito (per ipoteca iscritta il 18 maggio 1987)
e la stessa Cassa di Risparmio di Roma (per altra ipoteca, oltre
quelle -dell’il giugno 1986 e del 19 giugno 1986- in ragione
delle quali era iniziato il processo, iscritta nella data del 10
ottobre 1987): orbene, a fronte di tali risultanze, sarebbe
de

qua fosse effettivamente riferita, quanto al credito che ne era
oggetto (e non soltanto quanto al soggetto rinunciante) proprio
al credito nascente dal contratto di mutuo fondiario stipulato
il 10 giugno 1986, e quindi all’azione esecutiva basata su
quest’ultimo.
In mancanza, il motivo di ricorso, prima ancora che infondato,
va reputato inammissibile, perché non riporta né esplicita
altrimenti il contenuto della rinuncia dal punto di vista
oggettivo.
3.- Col terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. ovvero palese
illogicità della motivazione in ordine alla condanna degli
opponenti al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di
Banca delle Marche.
3.1.- Il motivo è fondato e va accolto.
Palesemente

errata

è

la

sentenza

impugnata

laddove

contraddittoriamente afferma, per un verso, che va «dichiarato,
in accoglimento della domanda subordinata, che sono opponibili a
Calò Settimio solo crediti garantiti da ipoteca iscritta
anteriormente al 15 maggio 1987»

7

e, per altro verso, che gli

stato onere dei ricorrenti dedurre in ricorso che la rinuncia

opponenti sarebbero soccombenti

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