Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3556 del 12/02/2011

Cassazione civile sez. III, 12/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 12/02/2011), n.3556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS) in persona

del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SPAGLIARDI RICCARDO, giusta mandato speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COFATHEC SERVIZI SPA (OMISSIS) in persona del suo direttore

generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 269,

presso lo studio dell’avvocato COSTI DANIELE, che la rappresenta e

difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 187/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

6.2.08, depositata il 15/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Federica Manzi (per delega avv.

Luigi Manzi), che si riporta agli scritti, insistendo per

l’accoglimento del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 31 marzo 2009 il Condominio (OMISSIS) ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 15 febbraio 2008 dalla Corte d’Appello di Genova che, quale giudice di rinvio, aveva revocato il decreto ingiuntivo intimatogli dall’Agip Servizi (ora Cofathec Servizi) S.p.A. ma l’aveva condannato a pagare Euro 18.544,00 oltre IVA e interessi legali per forniture di combustibile.

La Cofathec ha resistito con controricorso.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. perche’ la Corte territoriale ha pronunciato oltre i limiti della domanda. Il quesito finale si rivela assolutamente astratto poiche’ prescinde del tutto dai riferimenti al caso concreto, necessari per verificare se, in concreto, la Corte territoriale abbia deciso superando i limiti della domanda.

Ragioni di completezza impongono di precisare che la causa pretendi azionata era l’asserito inadempimento del contratto stipulato, mentre le fatture costituivano la mera prova del credito vantato.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c..

Come la precedente, anche questa censura prospetta, senza specificarli, vizi strutturalmente diversi quali violazione e falsa applicazione di norme di diritto e si conclude con un quesito astratto, poiche’ assolutamente privo dei necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Si duole della condanna a rifondere alla controparte la meta’ delle spese di tutti i giudizi.

Il doppio quesito e’ astratto. In ogni caso la censura attacca un potere discrezionale del giudice di merito, il cui unico limite e’ costituito dal divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa, circostanza certamente non verificatasi nella specie.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie; il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ribadendo, in particolare,che i quesiti si rivelano astratti e svincolati dai necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2011

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