Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3556 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5657/2017 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO

72, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PETRILLI, rappresentato

e difeso dagli avvocati COSTANTINO GULLI’, FRANCESCO GULLI’;

– ricorrente –

contro

A.IN. COM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO n. 212,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA PICCIOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA ORAZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/08/2016 R.G.N. 467/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 26 agosto 2016, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato B.E. al pagamento in favore della A.IN. CO. s.r.l. della somma di Euro 19.522,20, oltre accessori e spese;

2. la Corte territoriale ha accertato che tra le parti era “intercorso un accordo contrattuale in virtù del quale il B. avrebbe dovuto tenere alcune lezioni che, poi, sarebbero state remunerate dalla società”; che l’accordo prevedeva lo svolgimento complessivo di sei ore di docenza, tre delle quali da tenersi in data 29.6.2010; che “nella data indicata sia il docente che i discenti, pur non avendo svolto l’intero orario di lezione previsto, avendone interrotto lo svolgimento intorno alle ore 19.00, hanno sottoscritto, falsamente, la regolare esecuzione fino alle ore 20.30”; che un ispettore dell’ente erogatore dei fondi pubblici “in sede di verifica ha riscontrato l’interruzione anticipata delle lezioni” e “tale riscontro, poi, ha comportato la mancata erogazione dei fondi, per un ammontare di Euro 19.552,20”; che non risultava “provata la circostanza, dedotta dall’appellato, secondo la quale l’anticipata risoluzione sarebbe stata determinata da un improvviso malore che lo avrebbe costretto ad andar via”;

3. alla luce di tali elementi di fatto, la Corte ha ritenuto che il B. dovesse risarcire il danno determinato dal suo inadempimento ex art. 1223 c.c. e, “rilevato che il mancato regolare svolgimento delle lezioni ha comportato la revoca del finanziamento da parte del F. consistente in complessivi Euro 19.552,20”, lo ha quantificato in detto ammontare;

4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso B.E. con 3 motivi, cui ha resistito la società con controricorso; il B. ha anche comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

con il primo si denuncia: “violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e/o per erronea/illegittima e/o sostanziale omessa e/o perplessa motivazione relativamente ad un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti quale la sussistenza dell’incolpevole circostanza impeditiva dell’adempimento nonchè della sussistenza della prova fornita dal debitore del fatto impeditivo dell’adempimento”; nella sostanza si critica la sentenza impugnata per non avere ritenuto provato l’improvviso malore e la sua influenza sull’inadempimento;

con il secondo motivo si denuncia: “violazione dell’art. 1223 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e/o erroneo/illegittimo e/o sostanziale omesso esame, anche sotto il profilo di omessa e/o incongrua motivazione relativamente ad un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti quale la insussistenza del nesso di causalità fra l’inadempimento del debitore ed il danno dedotto”;

il terzo mezzo denuncia: “violazione degli artt. 1227 e 1228 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e/o per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio “che è stato oggetto di discussione fra le parti quale la sussistenza del concorso del creditore nella causazione del danno dedotto”, al quale avrebbe contribuito il comportamento di C.M.L., rappresentante dell’A.IN. COM Srl, “presente in aula e all’ispezione”;

2. i primi due motivi, da valutarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

essi, infatti, riguardano inevitabilmente delle questioni di fatto quali sono sia l’esistenza o meno di un malore improvviso che avrebbe indotto il B. ad interrompere la lezione attestando falsamente la sua regolare esecuzione, sia la sussistenza di un nesso causale tra tale condotta inadempiente ed il danno rappresentato dalla revoca del finanziamento, senza neanche censurare il ricorso della Corte territoriale all’art. 1225 c.c.;

nonostante la veste solo formale della denuncia di violazioni e false applicazioni di norme di diritto, le censure non individuano errori di diritto ma oppongono alla ricostruzione della vicenda storica quale effettuata dalla Corte di Appello una diversa ricostruzione, criticando la motivazione della sentenza impugnata e travalicando i limiti imposti dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, dei cui enunciati parte ricorrente non tiene adeguato conto, pur avendo fatto esplicito riferimento al vizio di omesso esame di fatto decisivo;

il tentativo di ottenere una rivisitazione del merito è conclamato finanche nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comunicata dal B., ove vengono diffusamente riportati contenuti di deposizioni testimoniali e varie risultanze istruttorie;

3. parimenti inammissibile il terzo motivo che pone una questione che non risulta esaminata dalla sentenza impugnata;

secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS.UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004);

nella specie parte ricorrente non specifica come la questione sia stata introdotta in primo grado e si limita a riportare uno stralcio della “memoria difensiva di 2 grado” che contiene deduzioni del tutto generiche, comunque inidonee a sostanziare non solo una eccezione in senso stretto quale è quella rappresentata dell’art. 1227 c.c., comma 2 (contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione) ma anche gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso creditore a mente dell’art. 1227 c.c., comma 2, ovvero un fatto colposo dell’ausiliario ai sensi dell’art. 1228 c.c.;

4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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