Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3555 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23548-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

TITAN EUROPE PLC (SOCIETA’ DI DIRITTO (OMISSIS)) in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIACOMO PUCCINI 9 presso lo studio dell’Avvocato PERRONE

LEONARDO, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

TARDELLA GIANMARCO giusta Procura Speciale Notaio FEDERICO TONELLI di

Casalecchio di Reno del 4 novembre 2005, repertorio n. 26921;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA, depositata il 27/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAOLO GENTILI, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato LEONARDO PERRONE, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società di diritto inglese Titan Europe Plc. con sede legale in (OMISSIS) e senza stabile organizzazione in (OMISSIS), ha presentato al Centro Servizi di (OMISSIS) in data 30 ottobre 2000, in base all’art. 10 par. 4 della Convenzione Italia – Gran Bretagna sulle doppie imposizioni (di cui alla L. n. 329 del 1990) istanza di rimborso del credito d’imposta sui dividendi percepiti nel 1999 dalla controllata Titan Italia s.p.a con sede in (OMISSIS) per Euro 591.259,48=; analoga istanza per l’importo di Euro 709.511,07= relativa all’utile dell’anno 2000 è stata presentata in data 27 febbraio 2002 all’Agenzia delle Entrate di Bologna, rinnovando le suddette istanze in data 18.9.2003, al Centro Servizio di (OMISSIS), ove nell’aprile 2002 sono state accentrate le funzioni degli altri Centri Servizio soppressi. Il Centro Servizi di (OMISSIS) ha accolto la sola istanza relativa al credito d’imposta per il 1999, sul presupposto del difetto di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate di Bologna a ricevere l’istanza successiva.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in totale riforma della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto non documentate le istanze, ha con sentenza 27 maggio 2005 riconosciuto, previa verifica dei dati trasmessi dal Centro Operativo di (OMISSIS), il diritto al rimborso sul credito di imposta per entrambe le annualità, azionato dalla società (OMISSIS), rigettando l’eccezione di difetto di legittimazione dell’Agenzia sul presupposto che il contribuente è tenuto a presentare le proprie istanze all’Ufficio competente in base al proprio domicilio fiscale. L’Amministrazione delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo.

La Società Titan Europe Plc. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Adducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e vizio di motivazione della sentenza impugnata l’Amministrazione sostiene che la competenza esclusiva in materia di ricezione e gestione delle istanze di rimborso provenienti da società estere appartiene al Centro Operativo di (OMISSIS), al quale sarebbe stata attribuita, dal 1 gennaio 2002 anche la competenza sulle richieste non evase al 31.12.2001 dai Centri di Servizio soppressi. Dunque correttamente è stata trasmessa a (OMISSIS) l’istanza relativa al 1999, in quanto rivolta al Centro Servizio di (OMISSIS), soppresso; altrettanto legittimamente l’Ufficio di (OMISSIS) si sarebbe spogliato dell’istanza successiva (in quanto non legittimato a riceverla) inviandola al Centro di (OMISSIS) che a sua volta avrebbe negato il rimborso con riferimento alla stessa istanza, rivoltagli in via diretta il 11 marzo 2003, e non evocato in un giudizio cui l’Agenzia delle Entrate di Bologna sarebbe estranea.

La controricorrente, dopo aver eccepito sia il difetto di legittimazione del Ministero delle Finanze, che non aveva partecipato al giudizio d’appello, sia il difetto di rappresentanza dell’Agenzia da parte dell’Avvocatura dello Stato,contesta che al momento in cui l’istanza relativa al 2002 (27.2.23002) fu presentata al Centro Servizi di (OMISSIS), quest’ultimo fosse cessato, poichè il Calendario di cessazione fissato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il (OMISSIS) prevedeva la soppressione dell’Ufficio di (OMISSIS). Il silenzio rifiuto impugnato si era quindi formato presso gli Uffici dell’Agenzia di (OMISSIS) che non avevano emanato l’atto richiesto (come ritenuto dalla CTR) mentre le istanze rivolte al Centro di (OMISSIS) nel 2003 erano soltanto sollecitatorie,non avendo peraltro il Centri di servizio legittimazione processuale, dovendo comunque i v ricorsi avverso i loro provvedimenti essere proposti nei confronti degli Uffici finanziari. Infatti, a parte le scelte direttoriali di riorganizzazione e accentramento degli Uffici (nella specie, dei Centri di servizio a (OMISSIS)) unico criterio che regola la competenza del processo tributario, resta, secondo la controricorrente, quello territoriale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 4 cioè quello dove ha sede la società che ha erogato i dividendi.

Infine, considerato che il diritto al rimborso del credito di imposta persiste per dieci anni e che è già stato riconosciuto il diritto al credito per il 1999, si contesta l’interesse ad agire dei ricorrenti, sottolineando lo scopo dilatorio del ricorso.

Premessa la inammissibilità del ricorso da parte del Ministero delle Finanze, per essere stata la sentenza impugnata pronunciata su appello presentato dopo il 1 gennaio 2001 nei confronti della sola Agenzia delle Entrate la quale può essere legittimamente rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, in considerazione della facoltà concessa all’Agenzia dal D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72 di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura (Cass. S.U. 222641/2007;

11227/2007) il ricorso è infondato.

In primo luogo, l’affermazione dell’Agenzia secondo cui la competenza a provvedere sulle istanze dei Centri di servizio soppressi sarebbe stata attribuita al Centro di (OMISSIS) fin dal 1 gennaio 2002 non trova conferma nella sentenza impugnata che riferisce tale operatività (disposta peraltro attraverso un provvedimento interno assunto dal Direttore Generale, non idoneo ad incidere su diritti soggettivi dei contribuenti) al (OMISSIS), cioè ad una data in cui si era già formato, presso il Centro di (OMISSIS) in via di soppressione il silenzio rifiuto, rispetto ad una istanza presentata il 27/2/2002).

Peraltro, anche a voler ritenere corretta la datazione esposta dalla difesa erariale, i Centri di Servizio sono privi di legittimazione processuale, per cui correttamente è stata evocata in giudizio l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (Cass. 1564/2007), rispetto al soggetto nazionale erogatore dei dividendi,competenza peraltro riconosciuta dalla stessa Agenzia in relazione alla domanda presentata presso i suoi Uffici in (OMISSIS) in relazione ai dividendi corrisposti nell’anno precedente a quello in contestazione (2000).

Infine, come la più recente giurisprudenza di questa Corte afferma (Cass. 9407/2000; conf. 14212/2004), la presentazione di un’istanza di rimborso ad un organo incompetente, funzionalmente o territorialmente, è atto idoneo ad impedire comunque – a prescindere dalla assenza di formazione del silenzio rifiuto – secondo i principi di cooperazione, collaborazione e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti fra Amministrazione e contribuente, di (cui alla L. n. 212 del 2000, la decadenza del contribuente dall’esercizio del diritto al rimborso che nella specie gli compete.

Consegue il rigetto di ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, con compensazione nei confronti del Ministero delle Finanze.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle Finanze e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;

Condanna l’Agenzia delle Entrate nelle spese,che si liquidano in complessivi Euro 10,200,00= di cui Euro 10,000,00= per onorari ed Euro 200,00= per spese.

Compensa le spese del giudizio di cassazione fra il Ministero delle Finanze e la contribuente.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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