Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3555 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9886/2017 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;

– ricorrente –

contro

AGUSTAWESTLAND S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARGHERITA COVI, PIETRO EMILIO ANTONIO

ICHINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 748/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/09/2016 R.G.N. 2184/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 26 settembre 2016, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da A.G. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda di accertamento dell’inadempimento di AgustaWestland s.p.a. degli obblighi assunti con il contratto 10 aprile 2007 (di assunzione con le mansioni di “pilota istruttore di simulatore”) e di sua conseguente condanna al pagamento della somma prevista contrattualmente di Euro 150.000,00;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva il ricorso introduttivo carente delle minime allegazioni e deduzioni istruttorie in ordine al risarcimento dei danni richiesto dal lavoratore in relazione all’asserita responsabilità contrattuale della società datrice (in merito al suo impegno di una copertura assicurativa di Euro 150.000,00 in linea capitale “per il caso di perdita dei requisiti e titoli professionali di abilitazione allo svolgimento dell’attività di pilota istruttore per qualsiasi causa non riconducibile all’esercizio di attività di volo”, non assolto nonostante gli fosse stata certificata, a seguito di visita medica del 24 giugno 2009, l’inidoneità al rinnovo della licenza di pilota istruttore, per un persistente disturbo depressivo ansioso, tale da inibirgli lo svolgimento di attività di volo reale): avendo il lavoratore introdotto pertinenti allegazioni soltanto in atto di appello, e quindi tardivamente;

4. con atto notificato il 27 marzo 2017, egli ricorreva per cassazione avverso tale sentenza con tre motivi, cui la società resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., in ordine alla precisazione della reale natura e consistenza delle conseguenze dell’accertamento di inidoneità sulla propria figura e capacità professionale, in considerazione della necessità di una diversa specificazione del danno (riguardante la spendibilità professionale dell’abilità di pilota istruttore) sopravvenuta all’eccezione (di consistenza del danno assicurato, non verificatosi, nella perdita della retribuzione nel rapporto di lavoro tra le parti) della società resistente in memoria di costituzione in primo grado (primo motivo);

2. esso è infondato;

2.1. e ciò al di là del difetto di specificità del motivo, in violazione della prescrizione, a pena di inammissibilità, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; 9 ottobre 2019, n. 25354), per la mancata confutazione, tanto meno puntuale, del ritenuto difetto nel “ricorso introduttivo del giudizio… di minime allegazioni e deduzioni istruttorie in ordine al risarcimento dei danni richiesti in relazione all’asserita responsabilità contrattuale della società” (così al penultimo capoverso di pg. 7 della sentenza);

2.2. la Corte territoriale ha, infatti, correttamente applicato il principio di circolarità, nel rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova: donde l’impossibilità di contestare o richiedere prova, oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito, su fatti non allegati nonchè su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo (Cass. s.u. 17 giugno 2004 n. 11353; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25148); posto che l’allegazione del danno conseguente alla responsabilità contrattuale dedotta integra un fatto costitutivo della domanda (come tale nell’onere di specifica allegazione del lavoratore ricorrente: Cass. 19 giugno 2018, n. 16150), non dipendente dall’evoluzione del contraddittorio per effetto delle difese o eccezioni della parte convenuta (come infondatamente dedotto dal ricorrente al primo capoverso di pg. 6 del ricorso), il cui difetto soggiace al regime preclusivo proprio del rito;

3. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 c.c., per la non corretta interpretazione dell’allegato alla lettera di assunzione del 10 aprile 2007, specificante l’attribuzione al ricorrente di mansioni comprendenti attività di volo (e non soltanto di simulatore a terra), non più potute assolvere per la sopravvenuta inidoneità per motivi fisici, integranti il sinistro assicurato (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., per l’erronea limitazione della copertura assicurativa per la perdita dei requisiti e del titolo professionale di abilitazione allo svolgimento dell’attività di pilota istruttore al solo rapporto con AgustaWestland s.p.a. e non alla più generale spendibilità sul mercato del lavoro della capacità professionale del ricorrente (terzo motivo);

4. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

5. il rigetto del precedente mezzo, di censura della ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata in via esclusiva sull’assoluto difetto di allegazione nel ricorso introduttivo in ordine al risarcimento dei danni richiesti da inadempimento contrattuale (argomentato con le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 7 al secondo di pg. 8 della sentenza), cristallizza l’assorbimento di “tutte le altre questioni proposte” (così al terzo capoverso di pg. 8 della sentenza), puntualmente enucleate come oggetto del gravame (p.ti da 1 a 4 del secondo capoverso di pg. 6 della sentenza) e riguardanti l’oggetto dell’interpretazione contestata, compiuta dal Tribunale (come si evince dalla motivazione della sentenza trascritta al p.to 12 di pg. 4 del ricorso, nella sua parte espositiva in fatto), non già clqlla Corte che da essa si è astenuta, per il ritenuto assorbimento di tali questioni;

5.1. nel caso di assorbimento cd. improprio, ricorrente nell’ipotesi, come appunto la presente, di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che renda vano esaminare le altre, sul soccombente non grava l’onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, essendo sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente (come appunto con il precedente mezzo, rigettato) o la stessa statuizione di assorbimento (qui invece mancata), contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17219; Cass. 12 luglio 2016, n. 14190);

6. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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