Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3555 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 04/02/2022), n.3555
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4427-2020 proposto da:
IMPRESA V.F., in persona del suo omonimo titolare pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI
8, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VIRBANI, rappresentata e
difesa dall’avvocato EMANUELE MAGANUCO;
– ricorrente –
contro
COMUNE di VITTORIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI BARBIERI 6, presso lo
studio dell’avvocato CARMELO GIURDANELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1418/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 14/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso in atti V.F., quale titolare dell’omonima impresa edile, impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catania in parziale accoglimento del gravame del Comune di Vittoria, ha riformato la decisione di primo grado nella parte in cui questa, in relazione all’appalto conferito dal Comune al V. per la realizzazione di un parco extraurbano, aveva ritenuto tempestiva la riserva apposta dall’impresa in relazione ad una prima sospensione dei lavori sul registro della contabilità presentato l'(OMISSIS) con successiva esplicitazione di essa in data (OMISSIS), e ciò malgrado la medesima riserva fosse stata formalizzata nel verbale di ripresa dei lavori in data (OMISSIS) senza tuttavia essere seguita dalla sua esplicitazione nel termine di quindici giorni previsto dal R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54.
Il ricorso avverso il predetto pronunciamento è assistito da due motivi ai quali replica l’intimato con controricorso e memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso, con cui si argomenta la tempestività della riserva perché la norma richiamata, tanto più alla luce dei successivi mutamenti normativi intervenuti in materia, prevede che l’annotazione delle riserve debba essere formalizzata nel registro della contabilità, onde erroneamente alla luce dei fatti riportati, il decidente ha giudicato tardiva la riserva di che trattasi, è privo di fondamento alla luce del principio reiteratamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, posto che l’istituto della riserva è funzionale a rendere possibile il controllo della stazione committente sull’andamento dell’appalto in particolare in modo da evitare l’esposizione a costi imprevisti incidenti negativamente sulla convenienza dell’opera, l’appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall’amministrazione, “ha l’onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. n. 350 del 1895, artt. 53, 54 e 64 (applicabile “ratione temporis”), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato” (Cass., Sez. I, 23/03/2017, n. 7479).
Poiché l’impugnata sentenza si è esattamente attenuta al citato principio essa non merita emenda ed il rigetto del motivo di ricorso che perciò si impone assorbe anche il secondo motivo di esso in ragione della sua subordinazione.
3. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.
PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 5600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022