Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3554 del 13/02/2020
Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3554
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8863/2018 proposto da:
SPA AUTOSTRADE MERIDIONALI, in persona dell’Amministratore Delegato
Legale Rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE CARAVAGGIO 6, presso lo studio dell’avvocato TUORTO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO VICEDOMINI;
– ricorrente –
contro
C.R., (OMISSIS), CI.MA., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA TUSCOLANA 73, presso lo studio dell’avvocato MARIA
ROSARIA NASTI, rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNELLA DE
MAIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 158/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 15/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Fatto
RILEVATO
che, con sentenza resa in data 15/1/2018, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da Ci.Ma. e C.R. e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato la responsabilità solidale della Autostrade Meridionali s.p.a. e della Società Torno s.p.a., in relazione ai danni provocati all’immobile di Ci.Ma. e C.R. nel corso dell’esecuzione dei lavori pubblici concessi in appalto dalla Autostrade Meridionali s.p.a. alla Società Torno s.p.a., con la conseguente condanna risarcitoria solidale delle due società;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, in tema di danni a terzi nell’esecuzione di lavori concessi in appalto, l’assunzione del rischio di tali danni, da parte dell’appaltatore, non ha il medesimo rilievo là dove l’oggetto dell’appalto sia un’opera pubblica, giacchè, in tale evenienza, l’esistenza di un penetrante controllo, di una permanente vigilanza e di aspetti ineludibili di ingerenza del committente pubblico nell’esecuzione del contratto, in quanto disciplinata sul piano pubblicistico, deve ritenersi presunta, con la conseguente inevitabilità della condanna dell’ente committente, in solido con l’appaltatore, al risarcimento dei danni subiti dai terzi a seguito dell’esecuzione dei lavori;
che, avverso la sentenza d’appello, la Autostrade Meridionali s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
che Ci.Ma. e C.R. resistono con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione;
che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinchè ne sia fissata la discussione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020