Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3554 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.10/02/2017),  n. 3554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13201-2014 proposto da:

C.P., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANFRANCO MAGNABOSCO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MAPFRE WARRANTY SPA, in persona del suo direttore generale e

rappresentante legale pro tempore Sig. S.G.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 34, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE BARTOLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO DUGNI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1345/2013 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 23/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato SALVATORE BARTOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. C.P. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Arzignano Mapfre Warranty s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno relativo al guasto occorso alla propria autovettura. Espose in particolare parte attrice di avere acquistato un’autovettura usata e che la convenuta aveva comunicato di non poter risarcire il danno perchè la causa del guasto occorso all’autovettura era da imputare all’usura della pompa dell’acqua e la garanzia era esclusa per i guasti conseguenti all’usura del veicolo. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Giudice di Pace adito accolse la domanda, liquidando il danno in via equitativa nell’ammontare di Euro 2.000,00.

3. Avverso detta sentenza propose appello la società assicuratrice. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 23 ottobre 2013 il Tribunale di Vicenza accolse l’appello. Osservò il Tribunale che l’art. 2, lett. c), delle condizioni generali includeva la pompa dell’acqua fra i pezzi soggetti a garanzia e che l’art. 10, lett. i) escludeva la garanzia nel caso in cui i pezzi “subiscano guasti conseguenti alla normale usura del veicolo, a seguito della sua utilizzazione”. Aggiunse che nessuna norma vietava alle parti di limitare convenzionalmente la garanzia ai vizi e rotture che non dipendessero dall’usura e che, escludendo il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 128, u.c., la garanzia per i difetti derivanti dall’uso normale della cosa, legittima era la garanzia convenzionale riproduttiva della disciplina disposta dalla legge.

5. Ha proposto ricorso per cassazione C.P. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33 e 35 e dell’art. 1370 c.c.. Osserva il ricorrente che, manifestandosi dopo cinque anni di vita del veicolo solo vizi conseguenti ad usura, la società assicuratrice poteva sempre escludere l’operatività della garanzia a proprio arbitrio, adducendo che la rottura sarebbe stata provocata da usura, sicchè la clausola n. 10 punto i) costituiva una condizione meramente potestativa e che il giudice di merito aveva omesso di valutare la contraddittorietà e vessatorietà delle clausole per evidente sproporzione a favore del professionista.

1.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo la censura, per ciò che concerne l’esistenza di una condizione meramente potestativa, implica un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità, se non per vizio motivazionale sul punto non specificatamente denunciato, non avendo il motivo per oggetto l’omesso esame di un fatto storico secondario, decisivo e controverso, da cui desumere l’esistenza della condizione indicata.

1.2. In secondo luogo il ricorrente, denunciando l’omessa valutazione della vessatorietà, stabilisce una inammissibile mescolanza non scindibile di vizio motivazionale e violazione di legge (cfr. Cass. 23 settembre 2011, n. 19443), in quanto include in un’unica censura sia l’omesso esame della clausola, che è attività interpretativa istituzionalmente spettante al giudice di merito, che la mancata sussunzione nella fattispecie di clausola abusiva contemplata dal codice del consumo, che è attività qualificatoria risolventesi nell’applicazione di norme di legge. Mentre l’attività interpretativa attiene all’accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, la qualificazione implica la valutazione in termini di squilibrio del rapporto fra diritti e obblighi (nonchè la valutazione del requisito della buona fede contemplato dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33). Va quindi affermato che quando si denuncia l’omessa valutazione di vessatorietà la censura, in quanto implicante indissolubilmente sia l’interpretazione che la qualificazione della clausola, è inammissibile per mescolanza non scindibile di vizio motivazionale e violazione di legge.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto e violazione o falsa applicazione degli artt. 1367 e 1418 c.c.. Osserva il ricorrente che, posto che nel dubbio le clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, l’esclusione della garanzie per usura comporta la mancanza di causa del contratto perchè lo stesso non assicurerebbe alcun rischio.

2.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo esso implica un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità, se non per vizio motivazionale sul punto non specificatamente denunciato, in ordine al presupposto di fatto del carattere dubbio del contenuto delle clausole contrattuali. In secondo luogo si assume la carenza del requisito della causa del contratto che è circostanza fattuale che non risulta accertata dal giudice di merito.

3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 128. Osserva il ricorrente che inapplicabile è l’art. 128 del codice del consumo perchè, mentre il comma 2, lett. c) prevede un’ulteriore garanzia senza costi supplementari, il C. ha versato l’importo di Euro 250,00.

3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto resta estraneo alla ratio decidendi. Il giudice di merito non ha fatto applicazione della norma citata nel motivo, ma ha accertato in fatto che la clausola fosse riproduttiva del suo contenuto.

4. Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34. Osserva il ricorrente che la società assicuratrice non aveva assolto l’onere di provare che il guasto era imputabile a normale usura e che il giudice di appello aveva invertito l’onere della prova, ponendo a carico del C. l’onere di provare da una parte la vessatorietà della clausola predisposta dalla controparte, dall’altro anche quale usura fosse stata causa del guasto.

4.1. Il motivo è inammissibile. La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo vizio motivazionale (fra le tante da ultimo Cass. 26 gennaio 2015, n. 1414 e 10 giugno 2016, n. 11892). Al riguardo il ricorrente non deduce uno specifico fatto decisivo e controverso il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito, ma si limita a censurare l’attività di quest’ultimo in punto di valutazione della prova. Quanto al resto del motivo si enuncia una ratio decidendi che non si coglie dalla sentenza impugnata.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 per compenso, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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