Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3553 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3553 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sui ricorso 2332-2013 proposto da:
REGGIO EMILIA FIERE SRL, elettivamente domlclliat – io
ROMA PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio
dell’avvocato PAOLA MORESCHINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato LAURA SODA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
21E

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

1 2, presso l’AVVOCATURA GENERALE

STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 49/2012 della COMM.TRIR.REG. di
BOLOGNA, depositata il 03/04/2012;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO

MARIA STALLA.

Rilevato che:
§ 1. Reggio Emilia Fiere srl (già Sofiser srl) propone due motivi di ricorso
per la cassazione della sentenza n.49/19/12 del 3 aprile 2012 con la quale
la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, a conferma della
prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione
notificatole per maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale sull’atto
17 ottobre 2007, con il quale essa aveva acquistato un terreno edificabile

836.000,00, a fronte di un valore venale accertato dall’ufficio in euro
1.213.470,00.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la
decisione di primo grado fosse corretta là dove aveva ritenuto conforme
agli articoli 51 e 52 d.P.R. 131/86 la valutazione estimativa offerta
dall’agenzia delle entrate; – tale conclusione non fosse inficiata dal minor
indice di edificabilità del terreno in questione, così come allegato dalla
società contribuente.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso Reggio Emilia Fiere srl lamenta – ex
art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ. – omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione. Per non avere la commissione tributaria regionale valutato
tutti gli elementi probatori attestanti la congruità del prezzo dichiarato in
atto.

§ 2.2 II motivo è infondato.
Con esso ci si duole di una serie eterogenea di omissioni valutative di
‘elementi probatori’ nelle quali la commissione tributaria regionale sarebbe
incorsa; dando anche luogo ad una vera e propria ‘omessa pronuncia’ su
determinati motivi di appello specificamente proposti (censura,
quest’ultima, che doveva però venire, se mai, proposta non quale vizio di
motivazione, ma quale causa di nullità della sentenza ex art.360, 1^ co. n.
4 cod.proc.civ.).
Ciò che appare dirimente nel senso della inaccoglibilità della censura è
tuttavia il fatto che, con essa, la società ricorrente ripropone, in effetti,
tipici profili estimativi di merito (valore venale stabilito dal Comune ai fini
Ici; incidenza dei costi di urbanizzazione, delle dotazioni pubbliche

3
Ric.n.2332/13 rg. – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

in Comune di Cavriago; atto in cui il prezzo era stato indicato in euro

convenzionate e delle cessioni di porzioni di area a favore del Comune;
insussistenza nella specie di tabelle OMI; non similarità del terreno dedotto
nel trasferimento assunto a comparazione) che la CTR (che non era
comunque tenuta a dare partitamente conto di ogni elemento probatorio
dedotto in giudizio, ben potendo limitarsi ad indicare la fonte del proprio
convincimento) ha invece preso in esame mediante dichiarato recepimento
‘per relationem’ della sentenza di primo grado.

tributaria provinciale di Reggio Emilia aveva preso partitamente posizione
su ciascuno di tali punti controversi, anche nella loro riscontrabilità
probatoria.
Ebbene, la commissione tributaria regionale ha mostrato di ritenere che i
motivi di appello proposti dalla società contribuente non fossero tali da
sovvertire quanto così stabilito dal primo giudice; sicché la valutazione
operata dall’ufficio (sulla convergente base della definitività medio tempore
intervenuta dell’accertamento di maggior valore operato sul terreno
assunto a comparazione, acquistato dalla stessa Sofiser in attuazione di un
unico progetto edificatorio; della effettiva similarità del terreno assunto a
comparazione con quello dedotto nel presente giudizio; della tabella
redatta dall’agenzia del territorio, sebbene non pubblicata in listino OMI)
doveva ritenersi conforme ai parametri legali di cui agli articoli 51 e 52
d.P.R. 131/86.
Né tale conclusione veniva meno per effetto del solo elemento
(quand’anche provato) costituito dal maggior coefficiente di edificabilità
attribuibile al terreno in comparazione (0,60 contro 0,47); dovendosi
comunque ritenere congruo, nella valutazione del giudice di merito, il
valore di euro 45 al metro quadro, in adeguamento (visto il decorso di tre
anni dall’atto assunto a comparazione) del valore di euro 40 al metro
quadro definitivamente stabilito dalla commissione tributaria provinciale
con riguardo al trasferimento in comparazione; così come dedotto in
giudizio dall’agenzia delle entrate.
In definitiva, non vi sono elementi per ritenere che – con tale valutazione
per relationem – la commissione tributaria regionale si sia limitata ad
acriticamente recepire la prima decisione, senza con ciò sottoporla ad un

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Ric.n.2332/13 rg. – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

Ed in quest’ultima sentenza (riportata in ricorso) la commissione

autonomo vaglio in ragione dei motivi di appello proposti dalla società
contribuente, e riportati in sentenza.
Senonchè, esclusa la dedotta carenza motivazionale, non vi è spazio per
la riconsiderazione – nella presente sede di legittimità – dei su menzionati
risvolti fattuali e discrezionali della stima.

§ 2.3 Con il secondo motivo di ricorso Reggio Emilia Fiere Srl lamenta – ex
art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione dell’articolo 51, terzo

a riferimento la vendita di un terreno similare che, in realtà, tale non
poteva considerarsi stante il maggior indice di edificabilità a quest’ultimo
attribuibile.

§ 2.4 Anche questo motivo è infondato, in quanto basato su un assunto non similarità del terreno dedotto in comparazione – che ha trovato
incensurabile smentita, come detto, nella valutazione offerta dal giudice di
merito (nell’opposto senso di sostanziale irrilevanza del diverso indice dì
edificabilità, quand’anche provato). Dal che consegue il rispetto, e non la
violazione, del parametro legale di cui all’art.51, 3″ co. d.P.R. 131/86; che
appunto ammette, tra i criteri di valutazione, la comparazione con
trasferimenti similari anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto.

Pqm
La Corte
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
25 gennaio 2018.
Il Presidente
omenico Chindemi

comma, d.P.R. 131/86. Per avere la commissione tributaria regionale preso

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