Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3553 del 10/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/02/2017,  n. 3553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15575/2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, V. COSTANTINO

MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato CHIARA GIANNATTASIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato COSTANTINO GIUSEPPE VOCINO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

MAZZINI 9/11, presso lo studio dell’avvocato GIULIA SARNARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRA ALBERTINI giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1805/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato COSTANTINO GIUSEPPE VOCINO;

udito l’Avvocato SIMONE RINALDI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 4 motivo di

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2011, G.G. propose ricorso dinanzi al Tribunale di Livorno – Sezione distaccata di Cecina, perchè, previo accertamento della detenzione sine titulo, da parte di L.V., di immobile di proprietà della G., condannasse la resistente al rilascio dello stesso immobile, al risarcimento dei danni patiti, nonchè alla restituzione di somme anticipate per far fronte ai consumi idrici relativi all’immobile.

A fondamento della pretesa, assunse di aver concesso l’immobile in questione, nel 2008, in comodato precario al figlio A.D. ed all’allora di lui compagna L.V., dopo la nascita del figlio, così da permettere al figlio ed alla compagna di trovare diversa sistemazione entro breve termine; di aver pattuito inoltre che almeno una camera dell’appartamento in questione rimanesse nella di lei disponibilità, per beneficiare del microclima marino necessario a far fronte a proprie patologie; che successivamente la L. si rendeva gravemente inadempiente a quanto pattuito in relazione all’utilizzo dell’immobile concesso, estromettendo la G. ed il figlio (nei confronti del quale aveva azionato procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni per le questioni relative all’affidamento del minore) dall’appartamento ed impedendo l’accesso alla proprietaria; di aver quindi chiesto formalmente la restituzione del medesimo appartamento e il rimborso dei pagamenti delle utenze, richiesta non adempiuta dalla L. nemmeno a seguito di diffida legale.

L.V. si costituì contestando le domande attoree, sia in fatto che in diritto. In particolare, sostenne l’inapplicabilità del recesso ad nutum ex art. 1810 c.c., essendo stato l’immobile concesso in comodato come “casa familiare” e quindi sottoposto ad un termine implicito determinato dall’uso del bene stesso. Contestò altresì l’idoneità della documentazione medica prodotta a provare i presupposti giustificativi della richiesta di restituzione ex art. 1809 c.p.c., comma 2. Chiese infine la chiamata in causa di A.D. al fine di essere da lui manlevata da ogni pretesa attorea.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 69/2012, preso atto della rinuncia, da parte della G., alle domande di risarcimento dei danni e di restituzione delle somme anticipate, e dichiarando perciò assorbita la domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato, rigettò le ulteriori domande attrici.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1805 del 21 novembre 2013.

La Corte, dopo aver rigettato le istanze istruttorie formulate in appello dalla G., non essendo stati formulati capitoli di prova e non essendo esercitabile il potere di ufficio ex art. 421 c.p.c., per sanare omissioni o decadenze in cui la parte sia incorsa, ha ritenuto: che fosse del tutto pacifico ed ammesso dalla stessa appellante che l’immobile di Cecina era stato concesso al nucleo familiare e non al solo figlio A.D.; che la G. non avesse fornito prove a sostegno delle argomentazioni sull’assenza di determinazione del termine e sulla concessione del bene fino al reperimento di altra sistemazione abitativa; che, in base a quanto acquisito agli atti, risultava invece che la casa era stata messa a disposizione del nucleo familiare perchè vi risiedesse e facesse fronte alle proprie esigenze abitative; che in caso di provvedimento del giudice della separazione di assegnazione della casa familiare (a cui è equiparabile quello emesso dal Tribunale per i minorenni a seguito della rottura del rapporto di convivenza), il godimento del bene da parte dell’assegnatario resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale; che, pertanto ove, come nel caso, il comodato sia stato convenzionalmente stabilito senza limiti di durata e, per effetto della concorde volontà delle parti, si sia impresso al bene un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari, idoneo a conferire all’uso cui la cosa è destinata il carattere implicito della durata del rapporto, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà ad nutum del comodante, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2; che non sarebbero state provate dalla G. neppure le circostanze della riserva di una stanza e del libero accesso all’immobile senza preavviso o limiti di tempo e della necessità della proprietaria dell’appartamento di fare ricorso a terapie iodiche e marine

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione G.G. sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.

3.1. L.V. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia “violazione di legge – erronea/falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1362 e 1371 c.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

La Corte di Appello non avrebbe effettuato la richiesta operazione di interpretazione dell’accordo intercorso tra le parti in giudizio in via esclusivamente orale, e in particolare dell’effettiva volontà delle parti medesime di concedere e di ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare.

La corretta applicazione delle norme di diritto regolanti la materia avrebbe portato all’accertamento della volontà delle parti, ed in particolare della comodante, di concedere il bene in comodato gratuito, al solo figlio, ed a tempo indeterminato, con riserva per sè di parte dell’immobile, risolvibile a richiesta della medesima comodante.

Infatti, la destinazione specifica a casa familiare non risulterebbe provata, mentre deporrebbero in senso contrario: l’espressa indicazione da parte dell’attrice del comodato concesso solo per il reperimento di altra abitazione; la riserva di una camera dell’immobile nonchè la clausola del libero accesso e di pernottamento in ogni momento, senza avviso e senza limiti di tempo in favore della medesima attrice; ulteriori elementi obiettivi (rilevanti in mancanza di un contratto scritto), quali la preoccupazione di non concedere il proprio bene se non con cautele e limitazioni; la difficoltà per l’attrice a ritenere una convivenza di fatto come un vero e proprio rapporto familiare, i rapporti personali mai distesi con la compagna del figlio e con il figlio stesso; la ricorrenza di motivi personali e di salute dimostrati in via documentale; la conferma che la concessione dell’immobile non era avvenuta quale “casa familiare”, proveniente dall’altro contraente del comodato, A.D., nel giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni; la conferma delle riserva di una camera dell’immobile proveniente da controparte e documentata in secondo grado, ma non considerata in sentenza.

Il motivo è infondato.

Dalla sentenza impugnata infatti, emerge che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Giudice del merito ha proceduto all’interpretazione della volontà delle parti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Sulla base di tali criteri ha rilevato che, mentre la circostanza che l’immobile era stato concesso in comodato al nucleo familiare, e non solo all’Albanese, era stata ammessa dalla stessa G., l’ulteriore circostanza che il comodato fosse comunque precario e legato al reperimento di altra sistemazione abitativa (dedotta dalla ricorrente a fondamento del proprio potere di recesso ad nutum) risultava sfornita di prova.

Le deduzioni contrapposte in ricorso per tratteggiare un comodato temporaneo e provvisorio rimangono mere contrapposizioni di una diversa lettura della vicenda negoziale, peraltro sulla base di elementi privi di riscontro probatorio, al fine di accreditare la preferita qualificazione del contratto di comodato.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta “violazione di legge – erronea/falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1809 e 1810 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

L’esatta applicazione delle norme invocate avrebbe dovuto condurre alla qualificazione del contratto di comodato de quo come indeterminato, ovvero senza indicazione temporale espressa, nè ricavabile dall’uso/destinazione, o con uso/destinazione ex se senza termine.

Pertanto, anche una ipotetica, non accertata, destinazione familiare, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non avrebbe potuto impedire la cessazione del vincolo a semplice richiesta del comodante ex art. 1810 c.c..

Il motivo è infondato.

Il codice civile disciplina due “forme” del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l’art. 1810 c.c., sotto la rubrica “comodato senza determinazione di durata”.

Nel caso di cui all’art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall’uso cui doveva essere destinata la cosa, è consentito al comodante di richiedere ad nutum al comodatario il rilascio della medesima cosa.

L’art. 1809 c.c., concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2).

E’ a questo tipo contrattuale che, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del godimento, va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario.

Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall’insorgere di una crisi coniugale.

Nè rileva che la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 13603/2004, citata dalla ricorrente, inquadri l’ipotesi di comodato di casa familiare nello schema del comodato “a termine indeterminato”.

Questa definizione infatti non riconduce tale rapporto negoziale al contratto senza determinazione di durata, cioè al precario cui all’art. 1810 c.c., avendo essa riguardo alla configurazione di un termine non prefissato, ma desumibile dall’uso convenuto.

Dunque l’espressione contenuta nella sentenza del 2004 va intesa nel senso di ricondurre la fattispecie al contratto in cui il termine risulta dall’uso cui la cosa è stata destinata (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29-092014, n. 20448).

Nella specie, la Corte di Appello di Firenze ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta “omessa valutazione di fatti/documenti decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

La Corte avrebbe omesso di valutare i documenti prodotti ed acquisiti in secondo grado, che avrebbero dimostrato la riserva di una stanza dell’immobile de quo alla proprietaria, ed avrebbero così confermato la fondatezza delle argomentazioni svolte dalla comodante, implicando la volontà della medesima di poter soggiornare nel medesimo immobile e/o di recarvisi liberamente, incompatibile con l’asserita impostazione della destinazione ad uso familiare.

Il motivo è inammissibile innanzitutto per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto integralmente nel ricorso, le prove documentali asseritamente non valutate o mal valutate dalla Corte di Appello.

In ogni caso, il motivo in esame si appalesa inammissibile anche perchè, nel contestare la ricostruzione data dal giudice del merito, pur lamentando formalmente un decisivo difetto di motivazione, la ricorrente tende, in realtà, ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, invocandone una diversa lettura.

E, com’è stato più volte affermato da questa Corte, la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice del merito (Cass. civ. Sez. 2^, 10/06/2016, n. 12007; Cass. civ. Sez. 6^ – 1 Ordinanza, 21/09/2016, n. 18542).

4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta “violazione di legge – erronea/falsa applicazione di norme di diritto: D.P.R. 115/2002 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

La sentenza impugnata avrebbe liquidato le spese legali in favore della L., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, senza indicare i criteri adottati per tale liquidazione e senza procedere alla ulteriore dimidiazione della somma individuata, prevista per i procedimenti civili dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Infatti non sono indicate le voci che contesta se non in modo generico. Si limita la ricorrente a rinviare “per altre questioni specifiche sull’argomento alla deduzioni di impugnazione di cui all’atto di appello ed alla memoria difensiva” violando così i principi dell’autosufficienza dei motivi di ricorso.

Inoltre, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dalla sentenza impugnata emergono chiaramente i criteri adottati dalla Corte di Appello per la liquidazione delle spese legali.

Si legge infatti in tale sentenza che le spese sono liquidate, “applicato lo scaglione della cause di valore indeterminabile, .. sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. n. 140 del 2012, artt. 1 e 11”, (e, dunque, anche tenuto conto dell’art. 9 del medesimo D.M. relativo proprio alla liquidazione delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, il quale prevede che “si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà”).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dello Stato essendo stata la contro ricorrente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stesso.

Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dello Stato, che liquida in complessivi Euro 3.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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