Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3552 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FORNERIA GAETANO SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16,

presso lo studio dell’avvocato PETRONE GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSSI LUCIO MODESTO MARIA, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARCIANISE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 203/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. GIACALONE Giovanni;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSSI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l’impugnativa dell’iscrizione a ruolo della tassa sui rifiuti solidi urbani, relativa al periodo d’imposta 1998, in quanto la societa’ contribuente ha lamentato la violazione del D.Lgs. n. 597 del 1993, art. 62, comma 3, sul rilievo che il Comune avrebbe tassato le superfici destinate a celle frigorifere e depositi imballaggi, che avrebbero dovuto essere escluse quali aree destinate al processo produttivo, ove la stessa societa’ provvedeva in proprio allo smaltimento.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e la sentenza e’ stata riformata in appello, avendo la CTR affermato che il servizio di smaltimento dei rifiuti era stato esteso all’area industriale dal 1990 ed era comprensivo anche dello smaltimento dei rifiuti speciali dopo l’assimilazione degli stessi a quelli urbani con Delib. n. 85 del 1998; nonche’ che il diritto dell’ente locale di esigere il tributo era legittimo rientrando gli scarti di lavorazione della societa’ nella tabella 1.1.1 della Delib. interministeriale 27 luglio 1984 e che, contrariamente alle affermazioni non provate di quest’ultima, il servizio era stato effettivamente predisposto ed espletato sebbene non fosse stato esente da qualche manchevolezza.

La societa’ ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi.

L’ente impositore non ha svolto attivita’ difensiva.

Con il primo motivo dell’odierno ricorso – deducendo violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, dell’art. 112 c.p.c., vizio di ultrapetizione e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – la societa’ contribuente lamenta che la C.T.R. si sarebbe pronunciata su un tema del tutto diverso da quello oggetto del ricorso introduttivo ritenendo tassabili anche le aree in contestazione (celle frigorifere e depositi imballaggi) non gia’ perche’ non produttive di rifiuti speciali, come sostenuto dall’ente impositore, ma per diversa circostanza (che assume estranea alla pretesa originaria) dell’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, avvenuta solo in epoca successiva al periodo d’imposta in esame, essendo la Delib. 23 luglio 1998 operativa solo dal 2000, come avrebbe ammesso lo stesso ente impositore escludendo dalla tassa le (altre) superfici di produzione.

Con il secondo motivo, la societa’ – denunziando violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 76, degli artt. 112, 342, 346 c.p.c., omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo rilevabile d’’ufficio.

– lamenta che la C.T.R. non avrebbe rilevato d’ufficio la decadenza in cui era incorso l’ente appellante con conseguente formazione del giudicato sull’accoglimento implicito ad opera della C.T.P. dell’originaria contestazione della societa’ della sanzione inflittale per omessa denuncia per il 1998.

Il primo motivo si rivela fondato, nei termini qui di seguito precisati. La C.T.R., invero, come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, anziche’ pronunciare sulla questione dell’assoggettabilita’ al tributo delle superfici destinate a celle frigorifere e deposito imballaggi, si e’ espressa in ordine ad un diverso tema d’indagine: l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani avvenuta con Delib. del Consiglio Comunale n. 85 del 198. Sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto, poiche’ in tema di contenzioso tributario, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, la C.T.R. e’ incorsa nel vizio di extrapetizione avendo fondato la propria decisione su motivi non dedotti o – il che e’ lo stesso – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendo della sentenza di primo grado (Cass. 20 settembre 1996 n. 8387).

Lo stesso dicasi per il secondo motivo, rispetto al quale sussiste, sia pure per diversa ragione, un’ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R., in accoglimento dell’appello dell’ente impositore, dichiarato legittimo l’accertamento, senza nulla dire nella parte motiva in ordine alla sanzione pecuniaria inflitta, nel medesimo atto impositivo oggetto del presente giudizio, per omessa denuncia delle aree imponibili nell’anno 1998.

Cio’ determina la nullita’ dell’impugnata sentenza, che va casata con rinvio – dovendosi procedere a nuovo esame dell’appello dell’ente impositore e provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio – ad altra Sezione della medesima C.T.R..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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