Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3552 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3552 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: BENINI STEFANO

Ud. 10/01/2014

SENTENZA
PU

sul ricorso 9125-2008 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso

Data pubblicazione: 14/02/2014

l’avvocato BOGGIA MASSIMO, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente

contro

CORTIGIANI

GIULIANA

CORTIGIANI

SILVIO

(c.f.
(c.f.

CRTGLN51D65D612T),
CRTSLV49D19D612U),

1

CORTIGIANI

GIULIANO

CRTGLN62E29D612C),

(c.f.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CATANZARO 9,
presso l’avvocato MARONNA MAFALDA, rappresentati e
..

difesi dall’avvocato DI STASIO MASSIMO, giusta
procura in calce al controricorso;
controricorrenti

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di FIRENZErnrAí… A)
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2014 dal Consigliere Dott. STEFANO
BENINI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato BOGGIA MASSIMO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del terzo motivo e conseguentemente
cassazione senza rinvio.

z00,’

/

1

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con l’ordinanza del 15.1.2008, oggetto della presente
impugnazione, il Tribunale di Firenze, rilevato che il
decreto ingiuntivo n. 4724 del 17.1.2001 ( emesso a favore
della Cassa di Risparmio di Firenze, non era stato
notificato alla coobbligata Degl’Innocenti Dina, ha

e per essa,

dichiarato l’inefficacia del titolo nei di lei confronti,
dei suoi eredi Cortigiani Giuliana,

Cortigiani Silvio e Cortigiani Giuliano, e ha ordinato la
cancellazione dell’ipoteca ottenuta in forza del decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sui beni della
Degl’Innocenti, pervenuti in successione ai figli.
2. Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. affidandosi a tre
motivi, illustrati da memoria, resistiti da controricorso
degli intimati Cortigiani Giuliana, Cortigiani Silvio e

Cortigiani Giuliano.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la Cassa di Risparmio
di Firenze s.p.a., denunciando violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (art. 140 c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), censura l’ordinanza
impugnata, di cui va ammessa la ricorribilità, per aver
ritenuto il mancato perfezionamento della notifica alla
Degl’Innocenti Dina, in realtà eseguita presso la
residenza anagrafica della destinataria a Scandicci in
via G. Carducci 45, in base all’art. 140 c.p.c. E’

sufficiente

infatti

che

in

caso

di

momentanea
3

irreperibilità del destinatario in uno dei luoghi
indicati dall’art. 139 c.p.c. t. l’ufficiale giudiziario
compia le tre formalità descritte dall’art. 140 c.p.c.:
deposito dell’atto nella casa comunale; affissione
dell’avviso relativo al deposito, spedizione della
raccomandata con avviso di ricevimento. Pur se

dall’avviso di ricevimento risulta che la Degl’Innocenti
era sconosciuta, dalla certificazione anagrafica emerge
che la notifica è stata effettuata nel luogo di
residenza.
Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa di Risparmio
di Firenze s.p.a., denunciando violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (art.110 c.p.c., artt.
459, 752, 754 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.), censura l’ordinanza impugnata, per l’ipotesi in
05s etVatk S-J
cui la notifica venisse comunque considerata nulla, che
tale conclusione non riguarda, l’erede Cortigiani
Giuliana, alla quale il decreto era stato tempestivamente
notificato quale coobbligata in solido ai sensi dell’art.
143 c.p.c.: quest’ultima, una volta divenuta erede della
Degl’Innocenti, e quindi tenuta al pagamento dei debiti
ereditari, si è trovata ad essere legittimata passiva
dell’ingiunzione in una duplice veste.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione
e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 644, 650
e 188 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.), censura l’ordinanza impugnata, per l’ipotesi in
cui si ritenesse il vizio del procedimento di
4

notificazione, anche nei confronti dell’erede Cortigiani
Giuliana, per aver dichiarato l’inefficacia del decreto,
come se la notifica fosse inesistente, rilevandosene al
contrario la mera irregolarità, o tutt’al più la nullità,
con la conseguenza di una sua sanatoria con la
costituzione dell’intimato o comunque con la sua

rinnovazione. L’intimato, infatti, avrebbe potuto
proporre opposizione tardiva all’ingiunzione, provando di
non aver avuto tempestiva conoscenza dell’atto per
irregolarità della notifica, essendogli di conseguenza
precluso il ricorso per declaratoria dell’inefficacia,
possibile solo nel caso di mancanza o giuridica
inesistenza della notifica.
2. Preliminarmente, pur se non vi è contestazione, il
provvedimento con cui il giudice accoglie l’istanza
diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del
decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 188 disp. att.
c.p.c., è ricorribile per cassazione avendo carattere
definitivo, atteso che, viceversa, in caso di rigetto, la
parte può sempre chiedere nei modi ordinari la
dichiarazione di inefficacia dell’ingiunzione (Cass.
3.4.2013, n. 7976).
3. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Qualora un atto giudiziario sia stato notificato ai sensi
dell’art. 140 c.p.c., la notifica si perfeziona nel
momento in cui l’atto è stato consegnato all’ufficiale
giudiziario, fermo restando che il consolidamento di tale
effetto anticipato per il notificante dipende dal
5

perfezionamento del procedimento notificatorio nei
confronti del destinatario, con l’effettuazione degli
adempimenti da tale norma stabiliti: deposito della copia
dell’atto nella casa del comune dove la notificazione
deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in
busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o

dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del
deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. Tale ultimo adempimento costituisce
ulteriore garanzia per il destinatario, onde favorire al
massimo l’ingresso dell’atto nella sua sfera di
conoscibilità. Ne consegue che l’avviso di ricevimento
debba essere allegato all’atto notificato e la sua
mancanza provoca la nullità della notificazione (Cass.S«
13.1.2005, n. 458). Le incertezza giurisprudenziali in
ordine alla necessità o meno di allegare l’avviso di
ricevimento sono state superate dalla ora menzionata
pronuncia delle Sezioni unite (in prosieguo, conformi:
Cass. 6.5.2005, n. 9510; 21.2.2006, n. 3685; 19.5.2009,
n. 11583), che hanno colto l’occasione per procedere ad
una rivisitazione dell’orientamento giurisprudenziale
formatosi sull’art. 140 c.p.c.
In primo luogo, si è dovuto prendere atto della sentenza
della Corte costituzionale in tema di notificazione di
atti giudiziari (Corte cost. 23.1.2004, n. 28), che
abbandonando l’indirizzo che voleva la notificazione
eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. perfezionata, dopo
il deposito della copia dell’atto e l’affissione
6

dell’avviso

relativo al

deposito

stesso,

con

la

spedizione al destinatario della raccomandata con avviso
di ricevimento, ha stabilito che anche per le
notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
(come per le notifiche a mezzo posta, oggetto della
sentenza Corte cost. 26.11.2002, n. 477), al fine del

rispetto di un termine pendente a carico del notificante
è sufficiente che l’atto sia stato consegnato
all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine,
mentre le formalità previste dal detto art. 140 possono
essere eseguite anche in un momento successivo. Il
consolidamento di tale effetto che può definirsi
provvisorio o anticipato – a vantaggio del notificante,
dipende comunque dal perfezionamento del procedimento
notificatorio nei confronti del destinatario.
Le Sezioni unite, inoltre, hanno superato l’orientamento
che, nelle notificazioni ai sensi dell’art. 140 c.p.c.,
riteneva

l’allegazione,

dell’avviso di ricevimento.

all’originale

dell’atto,
privo di

rilevanza. Nel procedimento disciplinato da questa norma,
la notificazione si compie con la spedizione della
raccomandata, che come atto della sequenza del processo
perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei
confronti del destinatario. Tuttavia, non diversamente da
quanto avviene per il perfezionamento della notificazione
nei confronti del notificante, anche per il destinatario
si tratta di un effetto provvisorio o anticipato,
destinato a consolidarsi con l’allegazione, all’originale
7

dell’atto, dell’avviso di ricevimento, le cui risultanze
possono confermare o smentire che la notifica abbia
raggiunto lo scopo cui era destinata. A quest’ultima
soluzione le Sezioni unite pervengono sulla base sia di
una interpretazione costituzionalmente orientata che
impone l’effettività delle garanzie di conoscibilità

dell’atto da parte del destinatario medesimo e della
tutela del contraddittorio; sia di una valorizzazione
della ratio e del dato testuale dell’art. 140 c.p.c., per
cui, se il legislatore avesse considerato l’avviso di
ricevimento privo di rilevanza, non avrebbe richiesto che
la raccomandata di cui all’art. 140 c.p.c. ne fosse
corredata (a differenza di altri casi in cui ha ritenuto
sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione
fosse data a mezzo di raccomandata semplice).
Precisano altresì le Sezioni unite che dall’avviso di
ricevimento, e dalle annotazioni che l’agente postale
appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può
emergere che la raccomandata non è stata consegnata
perché il destinatario risulta trasferito oppure deceduto
o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano
che l’atto in realtà non è pervenuto nella sfera di
conoscibilità dell’interessato e che, dunque, l’effetto
legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto.
In tali ipotesi sembra palese che la notifica debba
essere considerata nulla (non inesistente, a meno che
l’atto non sia stato indirizzato verso un luogo privo di
qualsiasi collegamento con il destinatario) e che,
8

quindi, debba essere rinnovata ai sensi dell’art. 291

c.p.c. Infatti, le suddette risultanze rendono quanto
meno incerto, e possono addirittura escludere, che il
luogo in cui l’ufficiale giudiziario ha svolto l’attività
prevista dall’art. 140 c.p.c. sia quello di effettiva ed
attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario,

effettuata.

Si

tratta,

dunque,

di

una

con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica
verifica

necessaria, postulata del resto dalla stessa previsione
normativa nel momento in cui richiede che la spedizione
della raccomandata abbia luogo con avviso di ricevimento,
tanto più che con l’ulteriore sentenza 14.1.2010, n. 3,
la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la
notifica si perfeziona, per il destinatario, con la
spedizione della raccomandata informativa, anziché con il

ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci
giorni dalla relativa spedizione.
Nella specie è accertato che l’avviso è stato restituito
al

notificante

con

l’attestazione,

da

parte

dell’ufficiale postale, che il destinatario era
sconosciuto. Deve concludersi che il destinatario non ha
potuto fruire dell’ulteriore cautela prevista dalla legge
a suo favore, ovvero della messa a conoscenza, a mezzo
posta, dell’avvenuto deposito dell’atto nella casa
comunale. Né può ritenersi che l’atto sia pervenuto nella
sfera di conoscibilità dello stesso per essere risultata
allunde

la residenza anagrafica del destinatario a
9

quell’indirizzo: l’attestazione postale doveva quanto

meno ingenerare il dubbio dell’effettiva corrispondenza
delle risultanze anagrafiche alla realtà, e indurre al
rinnovo della notifica, se necessario nelle forme
dell’art. 143 c.p.c.
Il che non è avvenuto. La certificazione anagrafica da

cui risulta che la Degl’Innocenti Dina, al 17.12.2001
(data della notifica) era residente a Scandicci, via G,
Carducci 45, rivela l’esistenza di un collegamento tra il
luogo del tentativo di notifica, ed il suo destinatario,
il che non è privo di rilevanza agli effetti della
dichiarazione di inefficacia del decreto, che sarà
esaminata con il terzo motivo.
4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Che uno degli eredi del soggetto cui venne effettuata
vana notifica avesse ricevuto la notifica in proprio

dello stesso decreto ingiuntivo, in quanto debitore in
solido, non comporta una presunzione di conoscenza (che
solo il mezzo legale di comunicazione, costituito dalla
notifica, può assicurare) dell’atto nei propri confronti,
una volta che lo stesso sia divenuto erede del
coobbligato.
Ove la notifica di un atto sia mancata, e l’atto sia
venuto aliunde a conoscenza del destinatario, difettano
gli estremi di certezza circa il modo, la data ed il
luogo della consegna proprio in vista dei quali la
notifica è prescritta (Cass. 17.9.2004, n. 18730).

10

La notifica del decreto ingiuntivo è destinata a produrre
effetti autonomi nella sfera giuridica di ciascun
soggetto che ne sia destinatario, anche se coobbligato in
solido, sicché, se uno di essi sia deceduto senza aver
ricevuto la notifica, non può postularsi la trasmissione
di quegli effetti all’erede, che per avvenitít fosse

destinatario dello stesso decreto ingiuntivo in quanto
coobbligato, e di esso avesse ricevuto regolare notifica.
5. Il terzo motivo è fondato.
Il ricorso per la dichiarazione d’inefficacia del decreto
ingiuntivo, previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.c., è
ammissibile soltanto con riguardo a decreti non
notificati o la cui notifica sia giuridicamente
inesistente, mentre se il decreto è stato notificato,
ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da
nullità, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai
sensi degli art. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi.
Pertanto, il provvedimento che contenga esclusivamente la
statuizione d’inefficacia ai sensi dell’art. 188 c.p.c.,
è affetto da nullità, in quanto pronunciato in un’ipotesi
non prevista dal codice di rito (Cass. 2.4.2010, n.
8126).
La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla,
è indice della volontà del creditore di avvalersi del
decreto e conseguentemente esclude la presunzione di
abbandono del titolo che costituisce il fondamento della
previsione di inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c.,
applicabile esclusivamente in caso di omissione della
11

notificazione o di notificazione inesistente (31.10.2007,
n. 22959).
Ne consegue che tranne i casi in cui un decreto
ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è
giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è
stato emesso non può, decorso il termine stabilito

dall’art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di
inefficacia, ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c.; se
la notifica sia semplicemente nulla, l’inefficacia può
essere fatta valere, onde evitare la sanatoria per
eventuale acquiescenza, con l’opposizione tardiva ai
sensi dell’art. 650 c.p.c., fornendo la prova di non
avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo
per irregolarità della notificazione (Cass. 26.7.2001, n.
10183).
a

La censura merita accoglimento in quanto

tla scarna

motivazione dell’ordinanza impugnata il Presidente del
Tribunale di Firenze ha rilevato, semplicemente, che “il
decreto de

qui, non è stato notificato al coobbligato

Degl’Innocenti”: in realtà, nel ricorso per la
dichiarazione d’inefficacia del decreto, proposto dagli
eredi, attuali controricorrenti, si dà atto che “risulta
dalla relata di notifica che il plico è tornato indietro
perché sconosciuto all’indirizzo indicato”.
Orbene, poiché nella specie risulta che gli eredi
dell’intimata hanno fondato la loro istanza di
inefficacia del decreto ingiuntivo sulla asserita nullità
della notificazione eseguita al proprio dante causa, deve
12

ritenersi che la dichiarazione di inefficacia del decreto
ingiuntivo è stata emessa in assenza dei presupposti
richiesti dalla legge, non potendo ritenersi inesistente
la notifica effettuata presso la residenza del
destinatario.

conseguentemente, il provvedimento impugnato dev’essere
cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo
comma, ultima parte, c.p.c. Le spese giudiziali seguono
la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il
primo e il secondo, cassa senza rinvio l’ordinanza
impugnata, e condanna i controricorrenti al pagamento
delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida
in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10.1.2014

6. In conclusione il ricorso merita accoglimento e,

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