Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3552 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22349/2015 proposto da:

R.G., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SALVATORE ARNENIO;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

GOTTARDO 21, presso lo studio dell’avvocato LUCIA CARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNA RANGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8768/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 2 settembre 2015, R.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8768/2014 dopo che la Corte d’appello di Milano, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., depositata il 3 febbraio 2015 e comunicata via Pec dalla cancelleria, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione sulla base di una prognosi di sua probabile infondatezza. Le parti intimate hanno notificato controricorso nei termini. Il Pubblico Ministero è intervenuto per rilevare preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, stante la tardività della notifica del ricorso in relazione alla data di deposito dell’ordinanza con cui la Corte di appello ha pronunciato l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., depositata il 3 febbraio 2005.

2. Il procedimento avviato per la discussione in adunanza camerale è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria del 20 settembre 2018 per consentire la notifica della comunicazione della data di adunanza camerale all’erede della ricorrente, deceduta in data (OMISSIS), di cui nel frattempo è deceduto anche l’avvocato difensore Salvatore Armenio. La notificazione all’erede M.L., allo stato, non risulta effettuata; tuttavia il resistente ha depositato una nota contenente l’indicazione del certificato di residenza dell’erede e un’ istanza di definire il procedimento, stante la presenza di un vizio insanabile di tardività del ricorso rispetto al termine breve per impugnare indicato nell’art. 348 ter c.p.c., comma 3.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il ricorso avverso una sentenza di primo grado di cui è stata dichiarata la inammissibilità dell’appello dalla Corte d’appello ex art. 348 bis c.p.c., per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, va notificato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione) dell’ordinanza della Corte d’appello, previsto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3. Difatti, in tal caso, il diverso termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., vale solo ove l’ordinanza della Corte d’appello non sia stata comunicata o notificata, dovendosi comunque escludere che tale previsione processuale possa costituire violazione del principio del giusto processo rinvenibile negli artt. 24 e 111 Cost. (v. Cass. 13622/2015; Cass. 23526/2014; Cass. 10723/2014). Recentemente questa Corte ha sancito anche che è onere della parte ricorrente provare la mancata notifica o comunicazione della cancelleria della suddetta ordinanza, e che il ricorrente è sollevato dall’onere di allegare la comunicazione (o la notificazione, se antecedente) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello solo qualora il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, poichè, in tal caso, non occorre dimostrare la tempestività dell’impugnazione (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17020 del 28/06/2018).

4. Sul rilievo che il ricorso è stato notificato tardivamente, in data 2-4 settembre 2015, oltre il termine di 60 giorni previsto a decorrere dalla data di comunicazione o notificazione dell’ordinanza della Corte d’appello, depositata il 3 febbraio 2015, di cui manca traccia della comunicazione via PEC in pari data, e che il ricorrente può dar prova della mancata notifica, o della mancata comunicazione di cancelleria dell’ordinanza della Corte d’appello, va pertanto preliminarmente considerato che, essendo mancata la parte processuale originaria nelle more del ricorso, nonchè il suo avvocato patrocinatore, occorre decidere nel pieno contraddittorio delle parti, dando comunicazione della fissazione della data di adunanza camerale all’erede della ricorrente, M.L., onde consentirle di interloquire sulla questione di ammissibilità dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo la controversia, mandando la Cancelleria a procedere alla comunicazione della nuova adunanza camerale all’indirizzo di attuale residenza dell’erede della ricorrente, M.L., disponendo che il procedimento venga inserito nel ruolo dell’adunanza camerale solo in caso di buon esito della comunicazione della Cancelleria inviata alle parti di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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