Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3552 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4914/2015 proposto da:

EUTELIA S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAllINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ADALBERTO PERULLI;

– ricorrente –

contro

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GALILEI 45,

presso lo studio dell’avvocato ANNALISA CIAFFI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO ANTONIO MARIA BRENA;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 12/01/2015

R.G.N. 816/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 12 gennaio 2015, il Tribunale di Arezzo ammetteva N.A. allo stato passivo di Eutelia s.p.a. in amministrazione straordinaria in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, per i complessivi crediti di Euro 8.676,26 a titolo di differenze retributive e di Euro 2.604,12 per T.f.r., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ai sensi della L. Fall., art. 54, comma 3, in parziale accoglimento della sua opposizione (rigettata nel resto) avverso il predetto stato passivo, cui (a fronte di un’insinuazione per il credito complessivo di Euro 35.710,82) era stato ammesso per quello di Euro 1.989,05;

2. a motivo della decisione, esso riteneva che i diversi contratti, formalmente stipulati tra le parti come collaborazione coordinata e continuativa “a progetto”, in realtà privi di un progetto effettivo, così come stabilito dal D.Lgs. n. 273 del 2003, art. 61, mascherassero in realtà, secondo la presunzione dell’art. 69, comma 1 cit. e tenuto anche conto delle scrutinate risultanze istruttorie, un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento del lavoratore (in ragione del contenuto specialistico dell’attività di assistenza tecnica dei sistemi e delle reti informatiche a beneficio dei clienti della società, senza neppure specificazione della destinazione in via esclusiva al cliente finale Sky Italia) al VI livello del CCNL Telecomunicazioni;

3. esclusa la spettanza di ore di lavoro straordinario (in assenza di prova di eccedenza rispetto alle ordinarie otto giornaliere) e di indennità di mancato preavviso (siccome non richiesta), il Tribunale determinava il residuo credito del lavoratore, sulla base della disposta C.t.u. ed applicato il principio dell’assorbimento degli importi percepiti a titolo di remunerazione, nella somma suindicata, pertanto ammessa allo stato passivo della procedura, in luogo di quella originaria di Euro 1.989,05;

4. avverso tale decreto la società in a.s., con atto notificato il 11 (17) febbraio 2015, ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. la ricorrente deduce, in via di pregiudizialità logico-giuridica, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per erronea esclusione di specificità del progetto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa tra le parti, in particolare consistente nella “conduzione di attività di intervento tecnico-informatico nel confronti dei propri Clienti” e pertanto secondo modalità esecutive necessariamente esigenti una coordinazione del collaboratore con la committente; non comportando, in ogni caso, la sua mancanza una presunzione assoluta di conversione del rapporto in uno subordinato a tempo indeterminato, siccome in violazione del principio di indisponibilità del tipo contrattuale, ma soltanto relativa, con ammissione della committente alla prova contraria, risultata dall’istruzione probatoria esperita (secondo motivo);

2. esso è infondato;

2.1. la nozione di “specifico progetto”, in riferimento al testo del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, applicabile ratione temporis, deve ritenersi consistere in un’attività produttiva chiaramente descritta e identificata, funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (Cass. 26 aprile 2018, n. 10135); che il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass. 6 settembre 2016, n. 17636), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi – pena il sostanziale svuotamento della portata della norma – come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarie attività aziendali;

2.2. in esito ad attento ed argomentato scrutinio del contratto a progetto iniziale del 5 agosto 2008 tra le parti (e similmente i successivi), avente in particolare ad oggetto “”conduzione di attività di intervento tecnico-informatico nei confronti dei propri Clientì (così, con le ulteriori specificazioni in ordine a durata e corrispettivo: all’ultimo capoverso di pg. 4 del decreto), il Tribunale ha accertato che “il “progetto”, lungi dall’individuare un’attività legata ad un particolare risultato ed estranea alla normale offerta di servizi di Eunics-Eutelia… si risolva in una mera precisazione di assistenza tecnica specializzata, retribuita mensilmente” (così al primo periodo di pg. 5 del decreto), ravvisando poi “sintomatica dell’assenza di uno specifico progetto… anche la proroga del contratto dall’1 febbraio 2009 al 30 giugno 2009” (al primo capoverso di pg. 5 del decreto);

2.3. il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012), in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso (che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorchè il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia: Cass. 29 marzo 2017, n. 8142), determina l’automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto (Cass. 17 agosto 2016, n. 17127; Cass. 5 novembre 2018, n. 28156), senza con ciò contrastare con il principio di “indisponibilità del tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, nè con l’art. 41 Cost., comma 1, in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (Cass. 4 aprile 2019, n. 9471);

3. la ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per erronea qualificazione del rapporto di lavoro tra le parti come subordinato, in assenza dei suoi requisiti individuativi quali la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare datoriale, in base ad elementi sussidiari (in particolare l’orario di lavoro predeterminato e la remunerazione fissa) non risolutivi, nè considerazione della comune volontà espressa dalle parti con la stipulazione del contratto (nomen iuris) ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la mera comunicazione dal lavoratore di eventuali assenze per ferie, senza richiesta di autorizzazione (primo motivo);

4. esso è assorbito;

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la procedura alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA