Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3552 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/02/2017, (ud. 12/12/2016, dep.10/02/2017),  n. 3552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12877-2014 proposto da:

C.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA MANENTE,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ATER – DEL

COMUNE DI ROMA, in persona del Direttore Generale pro tempore, arch.

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLUCCI DE

CALBOLI 20-E, presso lo studio dell’avvocato EDMONDA ROLLI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5877/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, depositato il 3 aprile 2012, C.G.M. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 19427/2011, con la quale era stata rigettata l’opposizione da lui stesso proposta avverso il decreto di rilascio di alloggio, emesso dall’Ater di Roma. Chiedeva il C. l’annullamento del decreto di rilascio e l’accertamento del suo diritto ex L.R. n. 12 del 1999, comma 4, a subentrare nel contratto di locazione a T.R., in quanto convivente more uxorio con lo stesso. Assumeva il ricorrente di aver comunicato all’azienda, con raccomandata del 3 giugno 2006 da lui stesso unicamente sottoscritta, la convivenza more uxorio con il T. all’interno dell’immobile de quo dovendogli, per tale motivo, succedere nella titolarità del contratto di locazione.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5877 del 19 novembre 2013. La Corte ha ritenuto correttamente escluso il diritto al subentro nell’assegnazione del C. per assenza dei requisiti di cui alla L.R. n. 12 del 1999, art. 12 per il subentro all’assegnatario deceduto in assenza della prova della convivenza biennale.

3. Avverso tale pronunzia C.G.M. propone ricorso per cassazione sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma (AtER).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norma di diritto in riferimento alla L. n. 241 del 1990, art. 20 e alla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5)”.

Lamenta con i primi due motivi, sotto profili diversi, che la Corte d’Appello ha errato dove non ha considerato la raccomandata del 3 giugno 2006 con la quale l’allora assegnatario T. comunicava all’Ater della convivenza con il ricorrente da oltre un anno. Comunicazione inviata in base alla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12 che disciplina il “subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare (…)”. Pertanto l’ingresso del convivente more uxorio è stato comunicato all’Ente gestore che non avendo risposto ha ritenuto, L. n. 241 del 1990, ex art. 20 (silenzio assenso), sia che non sussistessero cause di decadenza dall’assegnazione sia che la comunicazione fosse veritiera ai fini della produzione di effetti dell’ampliamento in relazione al subentro. La sentenza quindi è errata la ove ritiene che non sia previsto dalla normativa alcun silenzio assenso dell’ente violando così la L. n. 241 del 1990, art. 20 applicabile ratione temporis.

I motivi sono infondati.

Il giudice del merito ha correttamente motivato che il silenzio assenso non trova applicazione nel caso di specie.

Ciò del resto si desume anche dal radicamento della giurisdizione avanti al G.O. Infatti nel complessivo procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario, e una seconda fase di natura privatistica, nella quale la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo. Pertanto, nelle ipotesi di sostanziale diniego di subentro (o di voltura) nel contratto accedente all’iniziale assegnazione dell’alloggio, a favore di un componente del nucleo familiare dell’originario assegnatario – poichè si tratta di subentrare in un rapporto locatizio in essere – sono in gioco diritti soggettivi e l’Amministrazione si limita ad applicare la legge, senza alcun esercizio di discrezionalità amministrativa e la controversia spetta al G.O..

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo L. n. 241 del 1990, ex art. 20, comma 5 bis può individuarsi soltanto laddove le posizioni (anche di diritto soggettivo) fatte valere dal cittadino si collochino in un’area di rapporti nella quale la Pubblica amministrazione opera come autorità; al contrario, laddove l’Amministrazione agisca sulla base di rapporti paritetici con il privato, come nell’ipotesi in cui quest’ultimo chieda il subentro in un contratto di locazione precedentemente stipulato dalla P.A. con l’assegnatario dell’alloggio ERP, non sussistono i presupposti per la formazione del silenzio-assenso di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 20 e la giurisdizione, conseguentemente, deve ritenersi radicata in capo al G.O..

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione artt. 2699 e ss., 2702 e ss. e art. 2697 (art. 360, comma 1, n. 39)”.

Si duole che il giudice del merito non ha considerato nel suo insieme i documenti prodotti e come tali idonei a dare piena prova della durata biennale della convivenza.

Anche tale motivo è infondato.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011). Nel caso di specie il Giudice del merito ha valutato tutte le prove ed ha ritenuto che mancasse il requisito della convivenza da almeno due anni necessario per la successione nel contratto da parte del ricorrente.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4)”.

Lamenta che il giudice dell’appello non ha ammesso la produzione di un documento “Originale rivista teatri di vita, n. 1 gennaio 2005, con allegata lettera Producer teatri di vita 11.3.2010” ritualmente prodotto in prima udienza in quanto formatosi successivamente al deposito del ricorso. Da tale documento sarebbe emerso in modo evidente la situazione di convivenza stabile tra il T. e il C. sin dalla data dell’intervista del 2004.

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione artt. 2699 e ss., 2702 e ss. e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3”.

Sostiene che il giudice del merito ha omesso di valutare quanto censurato dall’appellante circa la richiesta di esprimere un giudizio relativo all’iter argomentativo del giudice di prime cure rispetto alla decisione di ritenere non sussistenti presupposti in favore del C. per godere del diritto al subingressi secondo quanto stabilito dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, comma 4, lett. L.

Il quarto e quinto motivo possono essere esaminati insieme, pur denunciando vizi diversi, e sono entrambi infondati.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza che ha affermato in ogni caso che ex L.R. Lazio n. 12, art. 12, comma 4, non risulta dimostrata la sussistenza dei presupposti per il subentro ed in particolare non è stata data la prova nè della convivenza more uxorio nè tantomeno della tempestiva comunicazione all’Ater. Infatti il giudice del merito ha effettuato una complessiva valutazione di tutti gli elementi probatori che sono stati esaminati dettagliatamente per giungere alla conclusione che non è stata fornita la prova prevista dalla legge. Alla stregua dell’indicata ratio decidendi, appare chiaro anche il giudizio di non indispensabilità della prova, che è sotteso al mancato esercizio del potere discrezionale di ammissione del nuovo documento in appello.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.650,00 oltre 200,00 per esborsi spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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