Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3551 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOBARIT SPA concessionario per la riscossione dei tributi per la

provincia di Lecce in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO GIOVANNI con studio in

LECCE PIAZZA MAZZINI 56, (avviso postale), giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

CS TABACCHI COOP. RIFORMA FONDIARIA PUGLIA LUCANIA &

MOLISE

CONSTABACCHI in persona del Commissario liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITALE FABIO con studio in LECCE VIA B. MAZZARELLA 8,

(avviso postale) giusta delega a margine;

– controricorrenti –

contro

COMUNE DI GALLIPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. GIACALONE Giovanni;

udito per il resistente l’Avvocato VITALE che si riporta agli scritti

difensivi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La societa’ concessionaria per la riscossione dei tributi sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l’appello, dalla stessa proposto, avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della cooperativa contribuente in l.c.a., a seguito del rigetto della domanda di ammissione al passivo del credito TARSU, proposta dalla prima nei confronti di questa, nella contumacia dell’ente locale impositore, chiamato in causa dalla predetta concessionaria.

Deducendo errata interpretazione ed applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 40 e 65 insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’applicazione del principio di causalita’ e soccombenza, la societa’ ricorrente chiede alla Corte di verificare “se, in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 43 e 65 possa esser condannato alle spese il concessionario per la riscossione dei tributi il quale, silente l’ente impositore, abbia instaurato un giudizio nell’ambito del quale il predetto concessionario abbia provveduto a chiamare in causa l’ente impositore medesimo, vertendosi esclusivamente su eccezioni di merito”.

In controricorso, la cooperativa in l.c.a. chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese anche di questo grado. L’ente impositore non ha svolto attivita’ difensiva.

La censura e’ infondata. La decisione impugnata non viola i precetti di cui all’art. 91 c.p.c. nella pacifica interpretazione che ne da questa Corte regolatrice. In base alla testuale previsione di cui all’art. 91 c.p.c., in particolare “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa…”. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte precisa che la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c. non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non e’ assolutamente illecito, in quanto e’ esercizio di un diritto), ma e’ conseguenza obiettiva della soccombenza (Cass. 28 marzo 2001 n. 4485).

L’individuazione del soccombente avviene in base al principio di causalita’, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, e’ quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio – come nella specie – o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 30 maggio 2000 n. 7182; Cass. 15 ottobre 2004 n. 20335; Cass. 26 gennaio 2006 n. 1513; Cass. 27 novembre 2006 n. 25141).

Pacifico quanto precede, si osserva che nella specie, mentre la cooperativa ha visto respingere totalmente la domanda proposta nei suoi confronti, l’odierna ricorrente e’ rimasta totalmente soccombente nei confronti dell’odierna resistente, non assumendo rilievo, nei confronti di questa, la questione dell’eventuale carico delle spese stesse nei rapporti tra il chiamante concessionario e l’ente impositore chiamato in causa, ma che non ha svolto attivita’ difensive.

Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno posto a carico della concessionaria, originaria attrice, le spese del giudizio di primo e di secondo grado. Peraltro, non risulta specificamente impugnata la corretta affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “la pretesa garanzia invocata dalla SOBARIT riguarda le conseguenze della lite, senza intaccare il principio di causalita’ e soccombenza che regola il processo civile”.

Nel rapporto processuale tra la concessionaria e la cooperativa in l.c.a. anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti del Comune, che non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cooperativa resistente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 700,00 (settecento/00), di cui Euro 500,00 (cinquecento) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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