Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3551 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 13/02/2020), n.3551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14824/2018 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, IN LIQUIDAZIONE in persona del curatore

Dott. G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIUSI

N. 31, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO GRANATA;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del Direttore Generale Dott.

T.T., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MARESCIALLO

PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STANIZZI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NIVES PARIMBELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4725/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 10 maggio 2018, il fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione ricorre avverso la sentenza numero 4725-2017 pubblicata dalla Corte d’appello di Milano in data 11 novembre 2017, con la quale è stata respinta l’impugnazione proposta dal fallimento avverso la sentenza del Tribunale di Varese del 30 marzo 2015 che aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda del fallimento volta ottenere, in applicazione dell’art. 1526 c.c., la restituzione dei canoni versati in favore di Mediocredito italiano S.p.A. (già Leasint S.p.A.) in esecuzione di un contratto di leasing immobiliare (lease back) stipulato tra le parti, avente ad oggetto un capannone industriale in cui operava la società, risolto in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento per inadempimento della società utilizzatrice, poi fallita. Per quanto qui di interesse, la Corte di merito ha rilevato che la richiesta del fallimento di ripetere ex art. 1526 c.c., quanto versato in eccesso, rispetto all’utilità goduta dal locatario in corso del rapporto, sia incompatibile con la clausola di irripetibilità dei canoni scaduti convenuta tra le parti, ritenendo tale clausola lecita ed equa nel suo concreto operare, tenuto conto del fatto che il giudice delegato ha ritenuto tale importo come dovuto dal fallimento al concedente, ammettendolo al passivo, mentre ha respinto l’istanza di ammissione per quanto riguarda le rate a scadere e il prezzo di riscatto dell’immobile oggetto di leasing.

2. Il ricorso è affidato a 3 motivi; la parte resistente ha notificato controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il fallimento ricorrente deduce violazione degli artt. 112,166,167 e 345 c.p.c., deducendo che il giudice di merito nell’interpretare l’art. 11 delle condizioni generali del contratto del 20 maggio 2003, dopo avere respinto l’eccezione di nullità della clausola sollevata dal fallimento, ha erroneamente ritenuto che il contratto contenesse una valida clausola di irripetibilità di quanto versato a titolo di canoni scaduti nel corso del rapporto, qualificandola quale clausola penale nonostante Mediocredito Italiano non avesse mai formulato alcuna domanda diretta a far valere tale clausola a titolo di penale, essendosi il creditore limitato: i) a far valere l’inammissibilità della domanda proposta dal fallimento in quanto incompatibile con il provvedimento assunto in sede processuale dal giudice delegato nell’ammettere il credito al passivo e, in subordine, ii) a chiedere l’accertamento del contro-credito vantato a titolo di equo compenso per l’uso del bene. L’assunto è che i giudici di merito abbiano ritenuto, d’ufficio, che detta clausola operasse come penale nonostante la parte deducente non ne avesse invocato alcuna applicazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, artt. 52, 93, 96 e 98 e dell’art. 1526 c.c., in quanto, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata i) l’art. 11 del contratto non prevedrebbe affatto la facoltà del concedente di trattenere a titolo di indennità i canoni riscossi, ii) il credito per la penale è stato escluso in via definitiva dal passivo fallimentare, e quindi la sentenza impugnata attribuirebbe al concedente un diritto negato in sede concorsuale, iii) non vi sarebbe alcuna preclusione all’applicazione dell’art. 1526 c.c., per il fatto che il credito della concedente per i canoni scaduti è stato ammesso al passivo fallimentare in via definitiva, mentre quello relativo ai canoni a scadere, inizialmente ammesso, in sede di opposizione allo stato passivo non è stato ammesso in considerazione del mancato scomputo del valore del bene ottenuto in restituzione, stante il carattere non vincolante delle ripartizioni svolte internamente alla procedura fallimentare.

3. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante la mancata considerazione del tenore del provvedimento del giudice delegato in merito alle rate scadute e a scadere, omissione che avrebbe determinato un errato giudizio sulla dedotta incompatibilità tra il provvedimento del giudice delegato e l’azione di ripetizione dei canoni pagati promossa dal Curatore, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Preliminarmente deve rilevarsi che la questione inerente all’applicabilità al contratto di leasing dell’art. 1526 c.c. e, più in generale, alla disciplina applicabile al leasing c.d. traslativo, è stata rimessa al Primo Presidente, affinchè valuti l’opportunità che essa sia decisa dalle sezioni unite di questa Corte, ove ritenuta essere di particolare importanza.

P.Q.M.

La Corte, rinvia il procedimento a nuovo ruolo in attesa che sulla questione si pronunci il Primo Presidente ed, ove investite della questione, le Sezioni Unite di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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