Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3551 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.10/02/2017),  n. 3551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9410-2013 proposto da:

U.C. & C. SNC IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del

liquidatore Dott. C.U., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

D’AMATO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO

BIAVATI, SANDRO CORONA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BRISTOL MYERS SQUIBB SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore procuratore speciale Dott. C.J.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA GAMBARDELLA

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

Nonchè da:

ASSICURAZIONI GENERALI SPA in persona dei legali rappresentanti

T.G. e Dott. B.P., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. PAISIELLO 40, presso lo studio dell’avvocato DAVID

MORGANTI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

DOTT. U.C. & C SNC IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO D’AMATO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAOLO BIAVATI, SANDRO CORONA giusta procura

speciale in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

BRISTOL MYERS SQUIBB SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6413/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato ANGELA PICCIARIELLO per delega;

udito l’Avvocato MANUELA ZOCCOLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per improcedibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Bristol Myers Squibb S.r.l. stipulava con la U.C. & C. s.n.c., ora in liquidazione, un contratto di deposito avente ad oggetto medicinali da stoccarsi presso il magazzino della società indicata per ultima e che prevedeva al punto 8) “la responsabilità del depositario anche in caso di evento dannoso indipendente dalla sua volontà rimanendo il predetto responsabile per qualsiasi rischio o ammanco”. Nei giorni 16 e 17 settembre 1993 si verificavano due furti di medicinali al predetto magazzino che coinvolgevano merce di proprietà anche della Bristol Myers Squibb S.r.l., merce poi ritrovata dai Carabinieri e mandata al macero perchè non più commercializzabile.

La Bristol Myers Squibb S.r.l. proponeva quindi azione risarcitoria nei confronti della U.C. & C. s.n.c. e, in sede di conclusioni in primo grado, limitava la domanda ai soli interessi e capitale residuo, avendo nelle more del processo la Zurich International Assicurazioni, con cui l’attrice aveva un’assicurazione all risks, liquidato un indennizzo.

La convenuta si costituiva chiedendo di chiamare in causa la Assicurazioni Generali S.p.a., la quale pure si costituiva in giudizio. Il Tribunale di Roma con sentenza del 30 novembre 2004, rilevando che il pagamento effettuato dalla Zurich International aveva estinto solo la parte capitale del debito, condannava la convenuta – e la terza chiamata in manleva – a pagare all’attrice, a titolo di interessi sul capitale, l’importo di euro 312.000,00, oltre spese legali.

Avverso tale sentenza la U.C. & C. s.n.c. in liquidazione e la Assicurazioni Generali S.p.a proponevano rispettivamente appello principale e appello incidentale; la Bristol Myers Squibb S.r.l. chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2012, rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertava e dichiarava la non operatività nei confronti dell’appellante principale della garanzia assicurativa prevista dal contratto stipulato con Assicurazioni Generali S.p.a. in data 30 dicembre 1990, accertava e dichiarava l’insussistenza di qualsiasi obbligo di manleva da parte della Assicurazioni Generali S.p.a., sia in ordine alla condanna relativa al pagamento dell’importo di euro 312.517,00, sia in ordine al pagamento delle spese processuali, e regolava tra le parti dette spese.

Avverso la sentenza della Corte di merito la U.C. & C. s.n.c. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi.

Ha resistito con controricorso la Bristol Myers Squibb S.r.l..

Ha resistito anche Assicurazioni Generali S.p.a. con controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la U.C. & C. s.n.c. in liquidazione.

Bristol Myers Squibb S.r.l. e Assicurazioni Generali S.p.a. hanno

depositato distinte memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

2. La ricorrente ha dedotto in ricorso (v. p. 1) che la sentenza impugnata in questa sede è stata notificata in data 12 febbraio 2013.

3. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze del 16 aprile 2009, nn. 9005 e 9006, la previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo della eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente.

Nella specie la parte ricorrente ha depositato in data 19 aprile 2013 copia conforme della sentenza impugnata priva della relata di notifica.

4. All’udienza di discussione, in cui è stato rilevato il mancato deposito, a cura di tutte le parti costituite, della copia autentica di detta sentenza con la relata di notificazione, si è proceduto, da parte dei difensori delle parti presenti, alla verifica dei rispettivi fascicoli, all’esito della quale è stato constatato tale omesso deposito.

5. Il proposto ricorso principale deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.

6. All’improcedibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato

7. Alla luce dell’esito finale del giudizio e del diverso esito della lite nei due gradi di merito, vanno compensate per intero tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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