Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3550 del 23/02/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3550 Anno 2016
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

Data pubblicazione: 23/02/2016

SENTENZA
sul ricorso 18742-2014 proposto da:
GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA, in persona del suo
Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,

».

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MARESCIALLO 70..0J-PLYIP
PILSUDSKI 92, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
PUGLIESE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO
ANACLERIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente Contro
ARMOCIDA ANDREA, ENEL DISTRIBUZIONE SPA
05779711000;

- intimati –

avverso la sentenza n. 1535/2013 del TRIBUNALE di CATANZARO
del 15/02/2013, depositata il 26/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

Ric. 2014 n. 18742 sez. M3 – ud. 10-12-2015
-2-

nel giudizio di primo grado i difensori della qui ricorrente
eletto domicilio in Catanzaro e non nel comune sede del

18742/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.

G.R.T.N.

(GSE), già

(Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale

Armocida e l’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza
del 26.7.2013 con la quale il Tribunale di Catanzaro

ha

dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto
contro la sentenza del Giudice di Pace di Chiaravalle
Centrale, con la quale quel giudice, investito dall’ Armocida
di una domanda di risarcimento dei danni sofferti a causa del
noto black out intervenuto nella distribuzione dell’energia
elettrica fra il 27 ed il 28 settembre del 2003, aveva
rigettato la domanda di risarcimento danni nei riguardi
dell’Enel Distribuzione e l’aveva accolta nei confronti della
attuale ricorrente.
2.

Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la tardività

dell’appello, in quanto ha ritenuto che esso fosse stato
proposto tardivamente rispetto alla notificazione della
sentenza di primo grado impugnata, la quale era stata
effettuata presso la cancelleria del Giudice di Pace, in
applicazione dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, per avere
nel giudizio di primo grado i difensori della qui ricorrente
eletto domicilio in Catanzaro e non nel comune sede del
giudice di pace.

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s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione contro Andrea

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Il Tribunale, nel formulare tale valutazione ha considerato
che altra notificazione della sentenza di primo grado eseguita presso quel domicilio e perfezionatasi per il

per la destinataria invece dopo il momento di perfezionamento
della stessa – fosse stata nulla e, dunque inidonea a far
decorrete il termine breve dell’appello sì da potersi
considerare tempestivo l’appello con riferimento ad essa.
3. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione
dell’art. 47 c.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art.
82 R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934, nonché degli artt. 24 e
111 della Costituzione italiana: art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa motivazione: art. 360 n. 5 c.p.c.”.
Il motivo si articola in due distinte censure.
1.1. Con la prima si prospetta che erroneamente il Tribunale
avrebbe ritenuto nulla la notificazione eseguita presso il
domicilio eletto per il giudizio di primo grado dai difensori
della ricorrente in Catanzaro, nel cui circondario era
compreso l’ufficio del giudice di pace adlto: l’elezione di
domicilio in questione, essendo atto di autonomia privata
doveva considerasi al contrario valida ed
efficace, con la conseguenza che non ne poteva derivare la
nullità della notificazione presso tale domicilio eseguita.

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notificante prima di quella avvenuta presso la cancelleria e

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1.2. Con la seconda censura si prospetta sostanzialmente che
in ogni caso il Tribunale avrebbe erroneamente reputato che
l’elezione di domicilio in Catanzaro e, dunque, nell’àmbito

l’ufficio del giudice di pace, fosse da considerare idonea a
dare luogo all’applicazione della domiciliazione ex lege
presso la cancelleria dell’ufficio
del giudice di pace e ciò perché l’art. 82 del r.d. n. 37 del
1934, alludendo ad un agire fuori della circoscrizione del
tribunale dovrebbe essere inteso, evidentemente anche quando
il difensore agisce al di fuori della circoscrizione del
tribunale presso cui è iscritto, nel senso che il difensore,
pur esercente al di fuori della circoscrizione di iscrizione,
possa utilmente domiciliarsi anche in luogo sito nel comune
sede del tribunale di cui fa parte l’ufficio del giudice di
pace.
Presupposto di tale assunto è un’esegesi del citato art. 82,
che ne legge la previsione nel senso che essa, quando si
agisce davanti ad uffici giudiziari siti nel circondario di
iscrizione del difensore, non imponga a costui l’onere di
domiciliarsi nel comune sede del giudice adito e, dunque, del
giudice di pace, se si agisce davanti ad esso, ma
semplicemente quello di domiciliarsi in luogo sito nel comune
sede del tribunale, nel cui circondario insiste l’ufficio del
giudice onorario adito.

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della circoscrizione del tribunale in cui era compreso

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2. Questa seconda censura, il cui esame è logicamente
preliminare, è manifestamente inammissibile ai sensi
dell’art. 360-bis n. l c.p.c..

dell’evocazione dei principi affermati da Cass. sez. un. n.
5100 del 1990 e n. 5704 del 1990 a proposito del problema con
riferimento all’ufficio pretorile e, quindi, di quelli
affermati da Cass. sez. un. 10143 del 2012 è già stato
affermato il principio di diritto secondo cui «L’art. 82 del
r.d. n. 37 del 1934, là dove impone
all’avvocato iscritto nella circoscrizione di un determinato
tribunale di domiciliarsi, allorquando agisce al di fuori
della sua circoscrizione di iscrizione, presso l’autorità
giudiziaria adita, prevede questo obbligo anche qualora detta
autorità sia rappresentata da un giudice di pace, dovendo,
dunque, escludersi che egli si possa domiciliare presso il
comune sede del tribunale nella cui circoscrizione agisce (o
presso un diverso comune in essa compresa) ed essendo
necessaria la domiciliazione nel comune sede del giudice di
pace adìto, senza che in contrario possa rilevare che la
domiciliazione sia stata fatta comunque presso un avvocato
iscritto nella circoscrizione in cui è compreso quel giudice.
Ne segue che, ove il detto avvocato, come nella specie, si
sia domiciliato in primo grado presso un comune diverso da
quello del giudice di pace adìto, la sentenza gli viene

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Nelle ordinanze nn. 17764 e 17908 del 2013, sulla base

18742/2014

notificata correttamente agli effetti dell’art. 325 c.p.c.
presso la cancelleria di quel giudice.>>.
Tale principio viene ignorato dalla parte ricorrente e,

sostenuta sono confutate dalle ampie considerazioni svolte
dalle citate decisioni e, a maggior ragione, non offrono
elementi per porle in discussione.
3. Il motivo è, invece, fondato quanto alla prima censura.
Le ragioni.
3.1. Deve ritenersi che erroneamente il Tribunale abbia
considerato che la notificazione della sentenza di primo
grado eseguita presso il domicilio eletto dai difensori della
ricorrente in Catanzaro fosse nulla in quanto l’elezione di
domicilio in quel luogo si sarebbe dovuta considerare tamquam

non esset.
Per giustificare il suo assunto il Tribunale ha evocato Cass.
n. 15500 del 2008.
Ma questa decisione si è limitata a dire che

esset

tamquam non

dovesse considerarsi un’elezione di domicilio fatta

fuori del comune sede del giudice, ma lo ha fatto
semplicemente per giustificare la correttezza dell’unica
notificazione della sentenza che era stata eseguita appunto
presso la cancelleria.
La sentenza ha voluto in tal modo dire che colui che aveva
notificato in cancelleria aveva legittimamente ignorato la

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d’altro canto, le argomentazioni con cui la censura è stata

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e

domiciliazione avversaria, cioè l’aveva considerata

tamquam

non esset all’atto di notificare la sentenza.
La sentenza non ha voluto invece affatto affermare – come ha

domicilio, da parte di un difensore agente al di fuori del
circondario di iscrizione, fatta non già nel comune sede
dell’ufficio adito, bensì in altro comune, sia da considerare
tamquam non esset in assoluto, cioè sia da ritenere del tutto
priva di effetti, con la conseguenza, in particolare, che la
controparte debba (ma lo stesso discorso vale per le
comunicazioni e le notificazioni da farsi dall’ufficio adito)
considerarla tale, si da non poterle attribuire, sebbene in
base ad una libera scelta, qualsiasi valore.
3.2. Si rileva, al riguardo, che già Cass. n. 976 del 1977
aveva precisato che ” L’art 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n 37
(ordinamento della professione di avvocato e procuratore), il
quale dispone che il procuratore della parte, ove eserciti il
suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui e
assegnato, e non abbia provveduto ad eleggere domicilio nella
sede del giudice adito, deve ritenersi domiciliato presso la
cancelleria di quest’ultimo, mira a rendere più agevoli e
sollecite le comunicazioni e notificazioni al difensore degli
atti processuali, ma non osta a che le medesime possano
essere validamente eseguite, oltre che presso quel domicilio,

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supposto il Tribunale – che in generale un’elezione di

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anche in luogo diverso (nella specie, presso lo studio del
procuratore) “.
Il principio di diritto qui riportato è stato costantemente

1616 del 1987; n. 4520 del 1994; n. 9811 del 1997; (ord.). n.
5892 del 2006; n. 9349 del 2009.
Si rammenta, altresì, che proprio nella logica sottesa allo
stesso principio già Cass. n. 12064 del 1995 ebbe ad
affermare che ” L’art. 82, secondo comma, del R.D. 22 gennaio
1934, n. 37 (applicabile anche dopo l’entrata in vigore
dell’attuale codice di rito) stabilendo che se il procuratore
che esercita il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi
fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato
non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità
giudiziaria procedente il domicilio si intende eletto presso
la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, comporta
che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi
compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere
eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta
disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la
parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri
connessi all’esecuzione della stessa fuori del circondario
non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione
eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo
studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel

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ribadito: si vedano Cass. n. 5669 del 1979; n. 1291 del 1981;

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e
_

medesimo distretto), giacché in tal caso la parte interessata
alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente
agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della

raggiungere all’atto lo scopo previsto dalla legge “.
Da ultimo, mette conto di rilevare che tale indirizzo, già
costantemente ribadito, è stato riaffermato da Cass. n. 4247
del 2015, che ha così statuito: ” L’art. 82, secondo comma,
del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il
procuratore esercente il proprio ufficio fuori della
circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha
eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità
giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso
la cancelleria della stessa autorità giudiziaria,

va

interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti
del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello
stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di
detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al
solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la
notificazione dai maggiori oneri connessi all’esecuzione
della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia,
alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio
eletto dalla controparte presso lo studio del difenSore
esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto),
giacché, in tal caso, la parte interessata alla notificazione

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notifica stessa, che in siffatta forma vale ancor più a far

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e

adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le
incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che,
in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all’atto

Deve, poi, rammentarsi che, in linea generale, ” La
notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del
termine breve per l’impugnazione, nel caso del difensore
iscritto all’albo della circoscrizione del giudice adito il
quale abbia indicato il domicilio in un comune al di fuori di
detta circoscrizione (ma nel medesimo distretto), è valida
sia che venga eseguita nel domicilio indicato nel comune
fuori della circoscrizione dell’albo cui è iscritto, poiché
in tal caso la parte interessata adempie in maniera ancor più
diligente agli obblighi che le incombono ai fini della
ritualità della notifica stessa {che in siffatta forma vale
ancor più al raggiungimento dello scopo dell’atto), sia che
venga eseguita nel domicilio che la legge gli assegna nella
circoscrizione del giudice adito,

poiché la diversa

indicazione del domicilio in comune di altra circoscrizione
non comporta ipotesi di revoca ovvero di inoperatività del
domicilio “ex lege” che autorizzi, perciò, la notificazione
in cancelleria” (Cass. n. 14254 del 2004).
I rilievi svolti, naturalmente, si riferiscono esclusivamente
al caso in cui il difensore abbia irritualmente eletto
domicilio in altro comune e per tale ragione risulti ex lege,

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lo scopo previsto dalla legge ” (Cass. n. 4247 del 2015).

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cioè in forza del citato art. 82, domiciliato presso la
cancelleria del giudice adito.
Non sono, invece, in alcun modo relativi – si precisa –

apposita dichiarazione eletto domicilio presso la cancelleria
del giudice adito. La ragione è evidente: questa è
un’elezione di domicilio volontaria e non ex lege ai sensi
del citato art. 83. Di
fronte ad essa chi deve notificare deve necessariamente farvi
esclusivo riferimento. E semmai, ove la notifica sia compiuta
in altro luogo la sua idoneità sarà apprezzata secondo i
normali principi della irrilevanza delle nullità per
inosservanza di forme in ragione del raggiungimento dello
scopo dell’atto.
3.3.

Sulla

base

delle

emergenze

della

richiamata

giurisprudenza di questa Corte, risulta a questo punto palese
che l’affermazione del Tribunale di Catanzaro che la
notificazione della sentenza al domicilio eletto in Catanzaro
fosse nulla appare priva di fondamento.
Essa,

infatti,

era stata fatta legittimamente dalla

controparte della qui ricorrente, che, a seguito della
domiciliazione in un comune diverso da quello sede del
giudice di pace adito in primo grado, aveva piena facoltà di
notificare in cancelleria, ma non era obbligata a farlo. E
ciò, come emergerà dalle

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all’ipotesi in cui il difensore, per sua scelta, abbia con

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considerazioni seguenti, perché si trattava della prima
attività notificatoria intrapresa riguardo alla sentenza di
quel giudice.

fini dello scrutinio del motivo, là dove essa postula che la
notificazione nel domicilio eletto dovesse considerarsi
l’unica idonea a far decorrere il termine di breve, va dato
rilievo ad una circostanza che questa Corte, al di là della
I
prospettazione
della
ricorrente,
deve
rilevare
nell’esercizio del proprio potere di esatta individuazione
del diritto applicabile con riferimento alla questione
proposta.
Tale questione, come si è visto, attiene all’essere stata dal
Tribunale considerata idonea a far decorrere il termine breve
non la notificazione fatta presso il domicilio eletto in
Catanzaro, bensì quella fatta presso la cancelleria.
4.1. Il punto di partenza per l’esame della detta questione
deve essere il rilievo che, una volta considerato che
erroneamente il Tribunale calabrese ha considerato nulla la
prima di dette notificazioni, il problema di quale fra di
esse fosse stata idonea a far decorrere il termine breve si
deve risolvere considerando, sulla base della giurisprudenza
sopra evocata, che la situazione nella quale la parte
rappresentata da difensore che,

agendo

fuori della

circoscrizione di appartenenza, si domicili in un comune

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4. Una volta rivelatasi fallace l’affermazione de qua, ai

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diverso da quello sede del giudice adito, nello stesso
distretto (od anche in altro), è tale che, in ragione della
determinazione di tale situazione, la controparte non ha

proprio diritto

di

difesa soltanto la facoltà di

considerare che ai fini della notificazioni il luogo
rilevante sia la cancelleria del giudice adito.
Ebbene, se la controparte ha la facoltà, ma non l’obbligo di
dare rilievo a tale domiciliazione e può, quindi, a sua
scelta anche dare rilievo utilmente e legittimamente alla
domiciliazione elettivamente allocata in un comune diverso da
quello sede del giudice adito, si deve reputare che, se egli
esercita la scelta attivando il potere notificatorio in uno
dei due modi possibili, il suo atteggiamento implichi la
rinuncia per fatto concludente ad avvalersi dell’altra
possibilità che gli era data, con la conseguenza che diventa
rilevante solo la prima attività notificatoria.
Ne segue che, se la controparte scelga di avvalersi della
facoltà di notificare presso la cancelleria, si deve ritenere
che abbia sostanzialmente rinunciato ad avvalersi della
possibilità, che pure aveva, di notificare comunque presso il
domicilio eletto.
Al contrario, se la controparte scelga di avvalersi della
facoltà di notificare al domicilio comunque eletto, è da

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l’obbligo, bensì – a fini di agevolazione dell’esercizio del

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ritenere che abbia legittimamente rinunciato alla possibilità
di avvalersi della domiciliazione ex lege.
4.2. Si può e si deve semmai ritenere, in ragione della

impugnazione che è da riconoscere alla domiciliazione ex lege
presso la cancelleria, che solo se ed in quanto la
notificazione eseguita elettivamente al domicilio
(irritualmente eletto) non vada in porto perché nel luogo
indicato come domicilio il procedimento di notificazione non
si completi e si perfezioni nei confronti del destinatario,
gli effetti della detta scelta vengano meno e si risolvano e
che, dunque, per una nuova notificazione si possa utilizzare
il domicilio ex lege che prima non si era utilizzato. Ciò,
appunto perché, gli effetti della scelta di non avvalersi di
quest’ultimo, si debbono ragionevolmente reputare venuti
meno.
Allo stesso modo, si deve per converso reputare che, ove per
qualsiasi ragione la notificazione presso la cancelleria non
abbia a perfezionarsi, la parte riacquisti la possibilità di
notificare nuovamente, oltre che al domicilio ex lege, al
domicilio eletto.
Queste considerazioni suppongono che il notificante che può
avvalersi della domiciliazione ex lege in cancelleria
dell’avversario tenti la notifica nei due sensi in cui è
legittimato a farla in tempi diversi.

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funzione di assicurare l’agevole esercizio del diritto di

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4.3. Può, però, accadere che la controparte di chi risulti
domiciliato ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 ed
abbia indicato un domicilio in luogo diverso da quello sede

contemporaneamente presso il domicilio ex lege e presso
quello elettivo richiedendo contemporaneamente la
notificazione all’ufficiale giudiziario o redigendo ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. a), della l. n. 53 del 1994 la
relata di notificazione, sicché sull’originale da notificarsi
e sulla copia risultino entrambe le richieste.
In tal caso la contemporaneità della richiesta di attivazione
del procedimento notificatorio esclude che possa individuarsi ‘
una scelta a favore di una o dell’altra forma di
notificazione e, pertanto, si dovrà reputare produttiva di
effetti la notificazione che si perfezioni per prima nei
riguardi del destinatario e, qualora se ne perfezioni una
sola fra esse, quella che risulti appunto perfezionata. Con
la conseguenza che, qualora il perfezionamento per il
destinatario risulti realizzato prima presso la cancelleria,
cioè presso il domicilio ex lege, chi figuri come
destinatario della notificazione e riceva quella fatta preso
il domicilio irritualmente eletto, è tenuto, potendo
percepire che sono state fatte due notificazioni, a
verificare se la prima risulti perfezionata antecedentemente,

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del giudice adìto, attivi il procedimento notificatorio

18742/2014

di modo che, in caso positivo, il termine per impugnare si
intende decorso da essa.
Questa soluzione è conforme al principio di buona fede

5. Si tratta quindi di applicare gli esposti principi al caso
di specie.
In esso è accaduto:
a) che la controparte della ricorrente, come risulta dalla
produzione presente nel fascicolo di parte di secondo grado
come doc. 2, indicata ritualmente come tale nel ricorso ai
sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., ha attivato un procedimento
di notificazione a mezzo posta della sentenza, facendone
istanza all’ufficiale giudiziario il giorno 27 dicembre 2007,
con riferimento al domicilio irritualmente eletto al di fuori
del comune sede del giudice di pace in Catanzaro, cioè nel
circondario di appartenenza del medesimo giudice onorario; b)
che l’ufficiale giudiziario ebbe ad eseguire la spedizione
del plico postale tramite l’ufficio postale lo stesso giorno
27 dicembre 2007;
c) che, come risulterebbe, per quanto allegato nel ricorso,
dalla produzione come documento n. l del fascicolo della
parte avversa alla ricorrente nel giudizio di secondo grado,
il giorno successivo, cioè il 28 dicembre 2007, venne rivolta
istanza all’ufficiale giudiziario per la notificazione presso
la cancelleria.

17

processuale.

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Ora, va rilevato che tale seconda produzione

che si dice

avvenuta ad istanza della controparte all’udienza di
precisazione delle conclusioni del giudizio di appello e

specifica dell’art. 366 n. 6 c.p.c. quanto al luogo e modo di
produzione nel giudizio di merito e quanto al luogo in cui il
documento sarebbe presente non è stata fatta dalla
ricorrente agli effetti di cui all’art. 369, secondo comma,
n. 4 c.p.c.
Non essendosi costituita la parte intimata in questa sede
l’esame dell’atto non è possibile da parte di questa Corte
attraverso l’accesso al fascicolo della stessa parte, dove è
stato indicato presente.
5.1. La censura è, però, procedibile, laddove, ai fini del
suo scrutinio, importa stabilire quale fra i due procedimenti
notificatori fu attivato per primo dall’attuale ricorrente.
‘Occorre considerare che la sentenza impugnata dà atto che la
notificazione in cancelleria avvenne il 28 dicembre 2007 con
la conseguente irrilevanza del momento di perfezionamento
delle due notificazioni, dovendo darsi rilievo al
perfezionamento per la parte destinataria.
Ciò ha fatto osservare al Tribunale che la notifica al
domicilio irritualmente eletto si era perfezionata dopo il
perfezionamento di quella presso la cancelleria.

18

riguardo alla quale è, dunque assolto l’onere di indicazione

18742/2014

Con ciò il Tribunale ha chiaramente voluto dire che mentre il
perfezionamento per il destinatario di quest’ultima era
avvenuto lo stesso 28 dicembre 2007, quello dell’altra

Ne segue che non si può dubitare che, dal punto di vista del
notificante il perfezionamento operò invece in senso opposto,
cioè che il procedimento per la notifica al domicilio
irritualmente eletto si perfezionò dal punto di vista della
notificante e qui ricorrente prima di quello presso la
cancelleria.
Da tanto deriva che il Tribunale, avendo la parte appellata e
qui intimata notificato la sentenza di primo grado, dal punto
di vista del perfezionamento nei suoi riguardi, prima presso
il domicilio irritualmente eletto e solo il giorno dopo
presso la cancelleria, e dunque avendo scelto di notificare
presso il domicilio eletto, avrebbe dovuto – in forza dei
principi che si sono sopra esposti – reputare che vi fosse
stata rinuncia alla facoltà di notificare presso la
cancelleria e che, dunque, ponendo in essere la seconda
attività notificatoria presso la cancelleria la parte de qua
aveva utilizzato una facoltà che aveva perduto per effetto di
tale scelta e che, d’altro canto, non poteva dirsi
riacquistata per effetto di evento risolutivo degli effetti
della rinuncia, ricollegabile al fatto che la prima
notificazione non si fosse perfezionata nei confronti della

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notifica era stato successivo.

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destinataria e qui ricorrente.

Infatti,

tale prima

notificazione presso il domicilio irritualmente eletto
risultava pacificamente perfezionatasi ed andata a buon fine.

il termine breve soltanto dalla notificazione della sentenza
effettuata presso il domicilio irritualmente eletto, essendo
stata priva di rilevanza la notifica della sentenza presso la
cancelleria.
L’appello doveva essere allora considerato tempestivo.
6. La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata in
accoglimento per quanto di ragione del primo motivo, sulla
base del seguente principio di diritto:
” In tema di notificazione della sentenza ai fini del decorso
del termine breve di impugnazione, quando il difensore agente
al di fuori del circondario di iscrizione, avendo eletto
domicilio in un comune diverso da quello sede dell’ufficio
giudiziario adito, si debba considerare ex lege domiciliato
presso la cancelleria ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37
del 1934, si deve ritenere che tale domiciliazione, essendo
prevista nell’interesse della controparte, comporti a carico
di quest’ultima non già l’obbligo, ma solo la facoltà di
notificare presso la cancelleria, potendo a sua scelta anche
notificare presso il domicilio (sebbene irritualmente)
eletto. Ne consegue che, qualora detta parte eserciti
quest’ultima scelta con l’attivazione del procedimento

20

5.2. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto considerare decorso

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notificatorio presso il domicilio irritualmente eletto, si
deve considerare che abbia rinunciato ad avvalesi della
possibilità di notificazione presso la cancelleria, potendo

notificatorio così attivato non risulti perfezionato nei
confronti del destinatario. Da tanto deriva che, se la
notificazione della sentenza sia stata eseguita dal punto di
vista del notificante presso il domicilio irritualmente
eletto e solo in un momento successivo (e, dunque, non
coevamente, cioè con attività di richiesta risultante unico
actu, in modo che il destinatario possa percepire tale dato)
sempre dal punto di vista del notificante, presso la
cancelleria ed entrambe le notifiche si perfezionino dal
punto di vista del destinatario, la notifica idonea a far
decorrere il termine breve è solo la prima, ancorché nei
confronti del destinatario si sia perfezionata dopo l’altra,
dato che l’attività notificatoria a quest’ultima relativa è
stata compiuta senza che ve ne fosse la facoltà, che era
stata per fatto concludente rinunciata ”
7. I restanti due motivi restano assorbiti.
La causa va rinviata al Tribunale di Catanzaro, che deciderà
in persona di diverso magistrato anche in ordine alle spese
del giudizio di cassazione.
P. Q. M.

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tale possibilità recuperasi solo se il procedimento

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La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo.
Dichiara assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per

magistrato.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2015,nella Camera di
consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di

le spese, al Tribunale di Catanzaro in persona di diverso

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