Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3550 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3550 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA

sul ricorso 26623-2013 proposto da:
DI PIETRO MATILDE, elettivamente domiciliata in ROMA
STUDIO LEGALE ANNECCHINO SCIARRETTA PARROTTA &
ASSOCIATI VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio
dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
2018
214

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

n.

202/2012

della

Data pubblicazione: 14/02/2018

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

FOGGIA,

depositata

il

18/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA

MARIA TERESA ZOSO.

R.G. 26623/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Di Pietro Matilde proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle
entrate aveva recuperato la maggior imposta di registro conseguente al fatto che la contribuente,
la quale aveva acquistato un fondo rustico con atto del 27.7.2004 richiedendo il beneficio
connesso alla qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’art. 5 bis del d. Igs.
228/2001 ( che prevede l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali ), non aveva
dimostrato nei termini di possedere la qualifica richiesta e neppure la sussistenza del requisito

compendio unico. La commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso. Proposto
appello da parte dell’Ufficio, la commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di
Foggia, lo accoglieva sul rilievo che era applicabile l’art. 1 del d. Igs. 29.3.2004 n. 99, che aveva
abrogato l’art. 12 della legge n. 153/1975 e che prevedeva che il rilascio del certificato
attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale doveva avvenire entro il biennio
dall’atto. La contribuente aveva richiesto il rilascio del certificato in data 23.5.2007 e lo aveva
ottenuto il 26.7.2007, oltre il termine decadenziale previsto, di talché tale circostanza era
ostativa all’ottenimento del beneficio.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a ì
tre motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con
controricorso.
3. Con il primo motivo la contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 115 cod. proc. civ.. Sostiene che
l’agenzia delle entrate aveva riconosciuto che la contribuente era in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale ed il giudice di merito avrebbe dovuto porre tale dato di fatto
a fondamento della decisione al fine di riconoscere il diritto alla agevolazione.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1 del d. Igs. 29.3.2004 n. 99, 1 del d. Igs.
101/2005 e 11 disp. sulla legge in generale. Sostiene che l’art. 1, comma 5 ter, del d. Igs.
29.3.2004 n. 99, come modificato dall’art. 1 del d. Igs. 27 maggio 2005 n. 101, che ha ridotto a
due anni il termine per produrre la certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo
professionale, non è applicabile al caso di specie in quanto è entrato in vigore il 30.6.2005, dopo
la stipula dell’atto.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 5 bis del d.lgs. 228/2001, 5 bis della legge
97/1994 e 1 d. Igs. 99/2004. Sostiene che la mancata produzione dell’attestazione non è
preclusiva della piena tutela del diritto soggettivo all’agevolazione e che il giudice tributario può

1

oggettivo, ovvero che il bene era destinato alla conservazione dell’integrità aziendale –

attestare autonomamente l’esistenza dello status attributivo del diritto al godimento delle
agevolazioni fiscali.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati, assorbito il
terzo.
La ricorrente ha invocato l’agevolazione prevista dall’art. 5 bis d.lgs. 228/2001 ( introdotto
dall’art. 7 del d. Igs. 29 marzo 2004, n. 99), il quale prevede che” Al trasferimento a qualsiasi
titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo

periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis,
commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono
ridotti ad un sesto”. L’art. 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 prevede che” Nei territori
delle comunita’ montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti
e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e
a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento e’ esente da
imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere “. L’art. 1, comma 5ter, d. Igs 99/2004, introdotto dal decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 101 ed in vigore dal
30.6.2005, prevede che ” Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si
applicano anche ai soggetti persone fisiche o societa che, pur non in possesso dei requisiti di cui
ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione
competente che rilascia apposita certificazione, nonche’ si siano iscritti all’apposita gestione
dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento,
salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei
requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le
regioni e l’Agenzia delle entrate definiscono modalita’ di comunicazione delle informazioni
relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP”.
Nel caso che occupa, ove l’atto di trasferimento del terreno è datato 27.7.2004, non può
trovare applicazione la disciplina prevista dall’art. 1, comma 5-ter, d. Igs 99/2004 che ha previsto
il termine di 24 mesi per l’attestazione del possesso dei requisiti soggettivi, essendo tale norma
in vigore dal successivo 30.6.2005. Inoltre la norma testé citata si riferisce a coloro che, non
essendo in possesso dei requisiti soggettivi, abbiano presentato istanza per il riconoscimento,
mentre nel caso che occupa la ricorrente ha dichiarato nell’atto di essere in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale e la stessa agenzia delle entrate, nel costituirsi
nel giudizio di primo grado, ha riconosciuto la sussistenza di tale qualifica, salvo contestare il
fatto che il compendio realizzato era inidoneo al raggiungimento del livello minimo di redditività.
2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che, adeguandosi ai
principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese
di questo giudizio di legittimità.
2

o a condurlo in qualita’ di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa
l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa
composizione.
25 gennaio 2018.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale d

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