Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3550 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 13/02/2020), n.3550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10334-2018 proposto da:

INTESA SANPAOLO SPA, in qualità di incorporante di BANCA MONTE PARMA

SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso

Dott. C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO DI

TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GINO CAVALLI,

MASSIMILIANO BIANCHI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso

lo studio dell’avvocato VITO BELLINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA GIA’ EQUITALIA PARMA SPA;

– intimata –

sul ricorso 17170-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore e per esso Avv. ANDREA UMBERTO,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato VITO BELLINI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

INTESA SAN PAOLO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2227/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, riunito il provvedimento RG 17170/2018 al RG 10334/2018;

rilevato che il procedimento verte sui corrispettivi pretesi da Poste Italiane s.p.a. in ordine al servizio di gestione del conto corrente postale intestato a Equitalia Marche s.p.a., cui è succeduta Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.;

che in merito alla stessa questione, tra le medesime parti, in seguito a rinvio pregiudiziale disposto ex art. 267 TUEF, pende un giudizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ragione della posizione di vantaggio sul mercato eventualmente determinata dalla legge nazionale che impone al concessionario di intrattenere con Poste Italiane s.p.a. un rapporto di conto corrente postale, di tipo oneroso e unilateralmente determinato;

che sulla medesima questione si è pronunciata la Corte di cassazione a sezioni unite con sentenza n. 2956/2013, che ha indicato l’onerosità di detto servizio.

P.Q.M.

Data la rilevanza della questione, rinvia la causa a nuovo ruolo affinchè venga fissata pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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