Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3549 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FORNERIA GAETANO SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16,

presso lo studio dell’avvocato PETRONE GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSSI LUCIO MODESTO MARIA, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARCIANISE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 44, presso lo studio

dell’avvocato LANDOLFI ROBERTO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SANTANASTASO DOMENICO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 10/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. GIACALONE Giovanni;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSSI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato LANDOLFI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione dell’iscrizione a ruolo della tassa sui rifiuti solidi urbani, relativa al periodo d’imposta 2002, in quanto la societa’ contribuente lamenta la mancata predisposizione, da parte dell’ente impositore, del servizio di smaltimento dei propri rifiuti speciali, anche dopo l’assimilazione degli stessi a quelli urbani, sostenendo l’impossibilita’ di usufruire del servizio medesimo.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso e la sentenza e’ stata confermata in appello, pur rilevando, la CTR, che il servizio di smaltimento dei rifiuti, certamente funzionante, non era esente da qualche manchevolezza.

Con l’odierno ricorso – deducendo violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 59 e 62 e vizio di motivazione – la societa’ contribuente lamenta che non sarebbe stata fornita la prova positiva dell’esistenza del servizio di raccolta di rifiuti, cosicche’ sarebbe venuto meno il presupposto impositivo di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, e, comunque, la motivazione della sentenza impugnata si rivelerebbe contraddittoria, nella parte in cui ha riconosciuto alcune inefficienze del servizio.

In controricorso, l’ente impositore deduce l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese.

Il ricorso e’ fondato, nei termini di seguito precisati.

Sotto il profilo della lamentata violazione di legge, rileva la Corte che il dovere del contribuente di corrispondere la tassa anche se non utilizza il servizio, come specificato in tutte le precedenti decisioni sul tema (Cass., S.U., 8 maggio 1967 n. 902; id., 1, 29 marzo 1969 n. 1026; id., 1, 21 gennaio 197 0 n. 132; id., 1, 17 maggio 1974 n. 1430; id., 1, 4 febbraio 1987 n. 995), suppone necessariamente che il contribuente “abbia la possibilita’” di utilizzare il servizio: cio’ significa che per il sorgere dell’obbligo non e’ sufficiente la mera istituzione e attivazione del servizio medesimo, ne la sola ubicazione dell’immobile nel perimetro in cui e’ stato istituito il servizio ma e’ altresi’ indispensabile che il “cittadino residente” abbia la possibilita’, cioe’ sia posto in condizione, di utilizzare il servizio: tanto suppone, come specificato nella richiamata sentenza n. 995 del 1987, che il servizio venga effettivamente espletato (Cass. n. 6312/05; 10608/03).

Sussiste, altresi’, il lamentato vizio motivazionale, dato che la C.T.R., pur avendo affermato l’avvenuta istituzione del servizio, si e’ espressa solo in termini di verosimiglianza (“presumibilmente”) in ordine all’espletamento dello stesso (v. pag. 3 della sentenza impugnata). In ogni caso, seppure il mancato o inefficiente funzionamento del servizio non fa venir meno il presupposto impositivo – in quanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato – nella zona ove e’ ubicato l’immobile a disposizione dell’utente (ovvero lo svolgimento effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana) comporta non gia’ l’esenzione della tassa, bensi’, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59, commi 2 e 4, la conseguenza che il tributo e’ dovuto in misura ridotta, non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal piu’ vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (Cass. 28 luglio 2009 n. 17525, in motivazione; 22 dicembre 2003 n. 19653;

nello stesso senso in rapporto al previgente R.D. n. 1175 del 1931Cass. 7 novembre 2005 n. 21508 e giurisprudenza ivi citata) – la C.T.R. non ha congruamente motivato in ordine al tema controverso e rilevante della obiettiva sussistenza della possibilita’ di usufruire del servizio istituito ed appaltato dal Comune.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per nuovo esame e per la determinazione delle spese anche del presente giudizio, ad altra Sezione della medesima C.T.R..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Campania.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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