Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3549 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3549 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA

sul ricorso 10792-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

EDILCOCEPA SRL;
– intimato –

2018
211

Nonché da:
EDILCOCEPA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio
dell’avvocato FRANCO DI MEO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE SALVITTI;

Data pubblicazione: 14/02/2018

- controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 36/2012 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 28/02/2012;

consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

R.G. 10121/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Con contratto di compravendita registrato il 16.4.2004 la società Edicocepa s.r.l.
acquistava un terreno edificabile con sovrastanti fabbricati urbani e rurali. L’agenzia delle entrate
notificava avviso di liquidazione con cui, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali,
elevava il valore dei beni compravenduti. La contribuente proponeva ricorso e la commissione
tributaria provinciale di Roma lo accoglieva rilevando che la notifica dell’avviso di liquidazione
era avvenuta dopo lo spirare del termine biennale di cui all’art. 76, comma 1 bis, d.p.r. 131/86.

lo rigettava sul rilievo che l’agenzia delle entrate solo con l’atto di appello aveva prodotto la
cartolina di ricezione della notifica dell’avviso di liquidazione dalla quale si evinceva altresì la
data di spedizione probatoria della tempestività della notifica dell’atto impositivo.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate
svolgendo due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso ed ha svolto
ricorso incidentale affidato ad un motivo.
3. Con i due motivi di ricorso principale la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli articoli57, 58 e 76, comma 1 bis,
d.p.r. 131/86. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che la tempestività della notifica
dell’atto impositivo non potesse essere effettuata a mezzo della produzione documentale
effettuata nel giudizio di appello poiché la norma di cui all’art. 58, comma 2, d.p.r. 546/92 lo
consente. Ed essa ricorrente aveva prodotto in appello la cartolina di ricezione della notifica
dell’avviso di liquidazione dalla quale si evinceva altresì la data di spedizione probante la
tempestività della notifica dell’atto impositivo
4.

Con il motivo di ricorso incidentale la contribuente deduce violazione di legge, ai sensi

dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. in quanto,
qualora si ritenesse che l’agenzia delle entrate avesse validamente provato in grado di appello
la tempestività della notifica dell’atto impositivo, la CTR aveva omesso di esaminare nel merito
le doglianze svolte dalla contribuente avverso l’atto impositivo.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso principale sono fondati. Invero la corte di legittimità ha già affermato
il principio secondo cui, in materia di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già
disponibile in precedenza ( Cass. n. 22776 del 06/11/2015; Cass. n. 3661 del 24/02/2015 ).
Nel caso che occupa la CTR ha accertato che sia dalla cartolina che dall’atto accertativo si

1

Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale del Lazio

evinceva che la spedizione dell’avviso era avvenuta il 13.4.2006, entro il termine biennale dalla
registrazione dell’atto, avvenuta il 16.4.2004.
2. Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile. Ciò in quanto il ricorso incidentale presuppone
la soccombenza, sicché non può essere proposto dalla parte che sia rimasta completamente
vittoriosa nel giudizio di appello, per sollevare questioni che non sono state decise dal giudice di
merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi avente carattere preliminare, restando
salva la facoltà di riproporle innanzi al giudice di rinvio in caso di annullamento della sentenza (

9086/02; Cass. 5503/01).
3. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che, adeguandosi ai principi
esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa
l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del giorno 25 gennaio 2018.

Cass. n. 4601/09; Cass. 15112/04; Cass. 13428/03; Cass. 12898/03; Cass. 11883/03; Cass.

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