Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3549 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3549 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 29365-2011 proposto da:
INTERPORTO SUD EUROPA S.P.A. (P.I. 01871250617), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 7,
presso l’avvocato IANNUCCILLI PASQUALE, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
2014

ricorso;
– ricorrente-

34

contro

RICCIARDI

ALESSANDRA

(c.f.

RCCLSN63P58E932Z),

Data pubblicazione: 14/02/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ROSSINI,
26, presso lo STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE
GAGLIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
TARTAGLIONE GIACOMO, giusta procura a margine del
controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 3418/2010 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/01/2014 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito,

per

il

ricorrente,

l’Avvocato

MARCO

SAPONARA, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito,

per

la

controricorrente,

l’Avvocato

TARTAGLIONE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 ottobre 2010 la Corte di appello
di Napoli, accogliendo l’opposizione alla stima proposta
da Alessandra Ricciardi, determinava in C 251.456,71

l’indennità dovuta dalla s.p.a. Interporto Sud Europa per
l’espropriazione di un terreno dell’attrice destinato,
con altri, alla realizzazione del polo interportuale di
Marcianise – Maddaloni. In particolare, la Corte di
appello osservava: 1) che l’eccezione di inammissibilità
della domanda, per essere intervenute l’accettazione
dell’indennità provvisoria
volontaria del bene,

era

offerta

e

infondata;

la

cessione

infatti,

la

disponibilità dell’esproprianda alla cessione volontaria
non era stata seguita da una formale accettazione

dell’espropriante, che aveva prodotto, oltre alla pretesa
accettazione, anche la lettera con cui la sua mandataria
NAOS chiedeva ulteriore documentazione e formulava una
nuova proposta; pertanto, essendo intervenuto il decreto
di esproprio, sussisteva la condizione di ammissibilità
della domanda; 2) non ricorrevano i presupposti per
l’applicabilità dell’art. 16 del d. lgs. n. 504/1992 sia
perché la convenuta non aveva sollevato la questione, sia
perché l’attrice non risultava aver presentato la
dichiarazione ICI; 3) per stabilire se il suolo de

quo

fosse o meno legalmente edificabile si doveva avere
#

3

riguardo al momento dell’emissione del decreto di
esproprio, con riferimento al quale le particelle
espropriate all’attrice rientravano in zona D8 omogenea
e, quindi, avevano natura edificatoria; 4) la convenuta

non aveva dato specifica prova che, malgrado il verbale
di immissione in possesso, in realtà l’occupazione non
era avvenuta e la Ricciardi aveva continuato ad
utilizzare il bene; a tal fine, poiché la circostanza era
stata smentita dai testi di parte attrice, non era
sufficiente il generico riferimento alla decisione
dell’espropriante, riferita da alcuni testi, di lasciare
tutti i numerosi proprietari nel possesso e nella
conduzione dei terreni fino all’inizio delle opere da
realizzare.
La s.p.a. Interporto Sud Europa propone ricorso per
cassazione, deducendo quattro motivi, illustrati anche
con memoria. Alessandra Ricciardi, alla quale il ricorso
è stato notificato il 2 dicembre 2011, ha depositato il
proprio controricorso, con relata di notifica negativa in
data 9 gennaio 2012 in quanto il procuratore
domiciliatario non era più reperibile presso il domicilio
eletto; in data 14 marzo la stessa Ricciardi ha chiesto
di essere rimessa in termini per la notifica del
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4

Si deve anzitutto respingere la richiesta di
rimessione in termini avanzata dall’intimata Ricciardi.
Il termine per la notifica del controricorso scadeva
mercoledì 11 gennaio 2012; l’esito negativo della

notifica presso il domicilio eletto si è avuto il 9
gennaio; l’intimata, pertanto, era nei termini per una
notificazione tempestiva (sia pure in relazione al
perfezionamento per la stessa notificante) presso la
cancelleria della Corte di cassazione.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione
degli artt. 11 e 12 della legge n. 865/1971 nonché degli
artt. 1362 e 1367 c.c. ed il vizio di motivazione,
lamentando che la sentenza impugnata erroneamente aveva
ritenuto che la richiesta di prova della qualifica di
– coltivatore diretto integrasse gli estremi di una
controproposta; in ogni caso anche a voler escludere che
si fosse perfezionata una cessione volontaria, doveva
affermarsi l’efficacia della accettazione dell’indennità,
con conseguente inammissibilità della opposizione alla
stima.
Sotto il primo profilo il motivo è infondato. Infatti,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, in assenza di
formale stipulazione del contratto, non è ravvisabile una
cessione volontaria del bene (Cass. s.u. ord. 19 dicembre
.1.

2007, n. 26739; Cass. 15 gennaio 2007, n. 621), e ad
5

integrare la stipulazione del suddetto negozio non può
. bastare la dichiarazione dell’espropriando di «voler
addivenire alla cessione volontaria» e la conseguente
richiesta all’espropriante di «voler predisporre il

relativo atto di cessione», seguito non dalla stipula del
predetto atto ma dalla comunicazione della s.p.a.
Interporto Sud Europa di «accettare la … proposta
contrattuale di cessione bonaria».
Sotto il secondo profilo, tuttavia, il motivo è
fondato. Invero, premesso che nella specie è pacifica
l’intervenuta accettazione dell’indennità di lire
114.261.600, si deve rammentare, come chiarito in
identica fattispecie che vedeva come espropriante lo
stesso soggetto, che «la fattispecie di cui al primo
comma dell’art.12 della menzionata L. n. 865 del 1971 non
è la sola a precludere la determinazione giudiziale
dell’indennità di espropriazione e/o di occupazione
temporanea di cui ai successivi artt. 19 e 20 della
Legge, poiché alla medesima disciplina (comma 3 e segg.)
è equiparata dall’art. 12, comma 2 l’ipotesi di mera
accettazione dell’indennità da parte dell’espropriando.
Ed in ordine ad essa la giurisprudenza della Suprema
Corte è assolutamente consolidata sui seguenti principi:
1) l’accordo sull’indennità di espropriazione, per
effetto di accettazione da parte dell’espropriando
6

dell’ammontare offerto dall’espropriante, non ha alcun
. effetto traslativo della proprietà del bene, ma si
inserisce nel procedimento ablativo – avendo pertanto
natura negoziale pubblica – nel senso che le pattuizioni

in esso contenute si connotano come atti integrativi del
procedimento stesso, ma sono tuttavia condizionate alla
sua conclusione, cioè alla stipulazione di una cessione
volontaria o all’emanazione del decreto di esproprio, i
quali realizzano il trasferimento della proprietà
dall’espropriato all’espropriante; 2) ne consegue che,
qualora tali condizioni manchino la procedura
espropriativa non si perfeziona e si ha la caducazione
degli accordi e degli atti compiuti nella sua pendenza. E
l’intervenuto accordo sulla determinazione

dell’indennizzo non toglie all’accettante la possibilità
di far valere eventuali illegittimità della procedura
espropriativa e/o di richiedere la determinazione
giudiziale

dell’indennità

di

occupazione

(Cass.

6867/2009; 6009/2003;11864/2001); 3) per converso,
consolidatosi l’accordo amichevole in forza del contratto
di cessione o dell’adozione del decreto di
espropriazione, una volta che l’indennità provvisoria sia
stata accettata o concordata attraverso il negozio
suddetto, la misura dell’indennità diviene definitiva e
•-

non più contestabile

(Cass.

13415/2008;

19671/2006;
7

10789/2003; 6303/2003); e resta così precluso il ricorso
.

al rimedio della sua determinazione giudiziale attraverso
la proposizione dell’opposizione alla stima di cui agli
artt. 19 e 20 della Legge (salva la possibilità di

intentare un ordinario giudizio di cognizione dinanzi al
giudice di primo grado diretto a contestare la validità
dell’accordo circa la misura dell’indennità per farne
accertare l’eventuale nullità, annullabilità o
rescindibibilità)» (Cass. ord. 12 ottobre 2011, n.
21029). In contrario, non può darsi rilievo al fatto che
all’accettazione dell’indennità era seguito il deposito
di una indennità inferiore rispetto all’indennizzo
accettato; tale comportamento, infatti, può integrare
soltanto gli estremi di un inadempimento agli obblighi
conseguenti all’accettazione dell’indennità.
Dall’accoglimento del primo motivo discende
l’assorbimento di tutti gli altri subordinati motivi. La
sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata senza
rinvio poiché, a seguito dell’accettazione dell’indennità
di esproprio nella misura di E 50.011,19 (pari a lire
114.261.600), l’opposizione alla stima non poteva essere
proposta.
Soccorrono giusti motivi, in considerazione del
deposito di una indennità inferiore a quella dovuta, per
compensare le spese dell’intero giudizio.
e

8

P . Q . M .
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti
gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese dell’intero giudizio.

gennaio 2014.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9

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