Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3549 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2083-2018 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUGENIO

CISTERNA 44, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALESSIO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5938/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato per cassazione la sentenza 7 ottobre 2016 n. 5938 della Corte d’appello di Roma, la quale aveva confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda proposta da Donatella D.M. contro lo Stato italiano, avente ad oggetto il risarcimento del danno patito dall’attrice in conseguenza del tardivo recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della direttiva comunitaria che impose agli Stati membri di remunerare in modo adeguato i medici iscritti alle scuole di specializzazione.

D.M.D. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. E’ superfluo dare conto dei motivi di ricorso in quanto quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

La sentenza d’appello è stata infatti depositata il 7.10.2016; da tale data è iniziato a decorrere il termine di cui all’art. 327 c.p.c., che nel testo applicabile catione temporis era pari ad un anno e 31 giorni, scadenti i17 novembre 2017.

Il ricorso, per contro, è stato proposto con atto consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 2.1.2018.

Ovviamente è irrilevante, ai fini del computo del termine per impugnare la sentenza d’appello, la circostanza che questa sia stata notificata all’Avvocatura dello Stato il 2 novembre 2017.

La notifica della sentenza, infatti, non può mai consentire una proroga del termine di cui all’art. 327 c.p.c. Pertanto, ove tale notifica avvenga prima del 600 giorno anteriore alla scadenza del suddetto termine, il destinatario di essa non può invocare, per la proposizione del ricorso per cassazione, il termine previsto dall’art. 325 c.p.c..

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Non è luogo a provvedere ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), essendo le Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito. (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 – 01).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione in favore di D.M.D. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 febbraio 2020

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