Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3549 del 11/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 11/02/2011), n.3549
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2465/2010 proposto da:
R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell’avvocato SANTONI
Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 5383/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
26.6.08, depositata il 02/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 2.2.2009, non definitivamente pronunciando relativamente all’appello proposto dall’Inps contro R.M., che in primo grado aveva visto accogliere la sua domanda di accertamento del diritto a percepire la pensione calcolata secondo i criteri previsti dalla L. n. 44 del 1973, art. 5 e dal D.M. 7 luglio 1973, rigettava l’eccezione di estinzione del processo.
Il R. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Inps non risulta costituito.
Mentre nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., si è prospettata l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., deve darsi preliminare rilievo alla regola della non impugnabili con ricorso per cassazione delle sentenze c.d. non definitive che, come nella specie, non definiscano neppure parzialmente il giudizio (art. 360, comma 3, nel testo di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per tale ragione.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011