Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3548 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI AVELLINO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato

PORPORA RAFFAELE, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTUCCI DE

MAGISTRIS GIOVANNI, BASCETTA AMERIGO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

PASSARO ARCHITETTURA DI INTERNI DI ALFONSO PASSARO SAS, GEI GESTIONI

ESATTORIALI IRPINE SPA;

– intimati –

e sul ricorso n. 25991/2003 proposto da:

PASSARO ARCHITETTURA INTERNI DI ALFONSO PASSARO SAS in persona del

socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN AGATONE PAPA 50, presso lo

studio dell’avvocato MELE CATERINA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LA SALA ANTONIO CARLO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI AVELLINO in persona del legale rappresentante pro tempore

Commissario Prefettizio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAVIA

28, presso lo studio dell’avvocato PORPORA RAFFAELE, rappresentato e

difeso dagli avvocati BASCETTA AMERIGO, SANTUCCI DE MAGISTRIS

GIOVANNI, giusta delega a margine;

– controricorrente a ricorso incidentale –

e contro

GEI GESTIONI ESATTORIALI IRPINE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 600/2002 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/09/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. GIACALONE Giovanni;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANTUCCI DE MAGISTRIS, che si

riporta al ricorso principale ed al controricorso e ricorso

incidentale e chiede l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa’ sopra indicata ha impugnato l’iscrizione a ruolo effettuata dal Comune di Avellino relativa alla TARSU per il periodo d’imposta 1998, sostenendo, nel merito, specifiche ragioni d’illegittimita’ della tariffa applicata, tra cui l’approvazione della stessa da parte di organo incompetente, la Giunta Municipale, spettando invece al Consiglio comunale, in via esclusiva, la potesta’ regolamentare in materia tributaria.

La Commissione Provinciale ha accolto il ricorso. Con la decisione in epigrafe, la C.T.R. ha respinto l’appello del Comune, affermando che spetta al Consiglio comunale non solo il potere di emanare il regolamento ma anche di disciplinare le tariffe e di determinare le aliquote della TARSU; le altre illegittimita’ relative agli atti emessi dal Comune di Avellino erano state ampiamente esposte dai primi giudici e l’appellante non aveva fornito elementi idonei a contestarle minimamente.

Avverso questa sentenza, il Comune ha proposto ricorso per Cassazione, con quattro morivi. La societa’ ha resistito con controricorso, proponendo contestualmente ricorso incidentale, lamentando l’immotivata ed ingiustificata compensazione delle spese di appello; il Comune ha replicato, a sua volta, con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta la riunione dei ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Col primo motivo, la parte ricorrente, deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 32 ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo”, in quanto sostiene che tale norma deve essere interpretata nel senso che la giunta municipale abbia competenza a determinare o modificare le aliquote TARSU e che la C.T.R. non avrebbe motivato in ordine alla prassi amministrativa ed alla giurisprudenza tributaria di merito concordanti con l’interpretazione sostenuta da esso ente locale.

La censura e’ infondata. Non sussiste la dedotta violazione di legge, dovendosi ribadire che, in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art. 32 lett. g) demandava alla competenza dei consigli comunali “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi”, competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all’adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare; deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale,- e va disapplicata dal giudice tributario ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5 con consequenziale travolgimento dell’atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della L. n. 142 del 1990 su cui risulti basato l’atto impositivo impugnato dall’interessato (Cass. 28 luglio 2009 n. 17524 e Cass. 9 novembre 2004 n. 21310, in motivazione; nonche’ Cass. 11 novembre 2003 n. 16870, resa tra le stesse parti per iscrizione a ruolo del medesimo tributo per il 1997, periodo d’imposta precedente a quello in lite). Ne’ sussiste il dedotto difetto di motivazione, dovendosi ribadire che il giudice del merito, mentre e’ libero di attingere il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la sua decisione, non e’ obbligato a prendere in esame e a disattendere analiticamente tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbia indicato gli elementi posti a fondamento della statuizione adottata (nell’ipotesi, illegittimita’ dell’atto impositivo per incompetenza dell’organo adottante la tariffa), onde risultino confutati per implicito quelli non accolti o non menzionati, a condizione che risulti logicamente giustificato il valore preminente accordato agli elementi da lui utilizzati (Cass. n. 3761/04;

10071/03; 6765/02; 12751/01).

Secondo l’ordine logico delle questioni, vanno ora esaminati il terzo ed il quarto motivo, anch’essi riguardanti, sia pure sotto altri aspetti, la validita’ della delibera di adeguamento tariffario. Con il terzo motivo, deducendo omessa motivazione su punto decisivo della controversia, violazione del principio della separazione dei poteri ed ulteriore violazione della L. n. 142 del 1990, art. 32 in rel.

art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, il Comune lamenta che i giudici tributari di 1 e 2 grado non avrebbero considerato che l’adozione da parte della Giunta comunale delle modifiche tariffarie, lungi dal rappresentare violazione del principio ordinamentale della divisione dei poteri, conseguiva all’osservanza, da parte dell’amministrazione comunale, delle direttive vincolanti del Ministero dell’Interno (circ. 15.9.1990 n. 15900/1 bis), alle quali, peraltro, come alla delibera giuntale, la societa’ contribuente aveva prestato acquiescenza.

Con il quarto motivo, denunciando vizio di motivazione su altro punto fondamentale della controversia, violazione di norme in materia di riparto della giurisdizione, anche ex art. 37 c.p.c. e motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 360 c.p.c., nn. 5, 3 e 1, il Comune si duole che la C.T.R. ha omesso di motivare in ordine al difetto di giurisdizione – riproposto in appello e genericamente disatteso dalla C.T.P. – in ordine alle proposte questioni d’illegittimita’ della delibera di Giunta sull’approvazione della tariffa, in quanto la societa’, a seguito dell’eccepita acquiescenza alle delibere comunali (incluse quelle regolamentari precedenti, approvate dal Consiglio), non avrebbe potuto rivolgersi al giudice tributario per invocarne la disapplicazione.

In primo luogo, si osserva che la quarta censura e’ esaminabile da questa Sezione semplice, dovendosi ribadire che, per la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell’art. 374 c.p.c., non e’ sufficiente la mera prospettazione di una questione di giurisdizione, se questa, indipendentemente dal suo fondamento nel merito, appare ictu oculi pretestuosa o, comunque, erronea, in quanto non fondata sui presupposti tipici di tale eccezione (Cass. 30 gennaio 2007 n. 1947; 8 luglio 2004 n. 12561; 15 luglio 1977 n. 3185). Nella specie, la quarta e la terza censura – che, proprio per quanto si sta per dire, possono essere trattate congiuntamente – sono imperniate entrambe sull’asserita acquiescenza che la societa’ avrebbe prestato alla delibera di adeguamento tariffario, nonche’ a quelle precedenti regolamentari (e, quanto al terzo motivo, anche alla circolare ministeriale) e sono rivolte a dimostrare, sotto tali profili, l’insindacabilita’ della delibera citata per prima da parte del giudice tributario. Cosi’ qualificate, entrambe le censure si rivelano prive di pregio, non essendo riferibili ad alcuna statuizione, neanche implicita, della sentenza impugnata e non derivando alcuna preclusione dalla mancata impugnazione in sede amministrativa degli atti generali “presupposti” di quello impositivo qui in discussione.

Nella presente controversia, infatti, e’ stata impugnata la cartella esattoriale, non la delibera di adeguamento della tariffa. Si deve ribadire, riguardo all’oggetto del giudizio tributario del tipo di quello in esame, che il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l’imposizione, e non soltanto quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 2 costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5, anche prima dell’espresso riconoscimento, operato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2 con l’introduzione del nuovo testo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 di un generale potere di decidere incidenter tantum, su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni (Cass., 5^ civ., n. 5929/07) e, segnatamente, che detto potere di disapplicazione di delibere comunali di approvazione di tariffe della TARSU, “presupposte” agli atti impositivi, non e’ inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimita’, delle delibere tariffarie. Esso sussiste anche qualora l’atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l’inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimita’ di un atto amministrativo sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorita’ di giudicato (Cass. S.U. n. 6265/06; Cass., 5^ civ., n. 4567/04). Ne’ e’ configurabile, come rilevato dalla societa’ nel controricorso, un onere del contribuente d’impugnare le circolari, rivolte, peraltro, all’ente locale.

Con il secondo motivo, il Comune, deducendo nullita’ della sentenza d’appello, vizio di motivazione su punti decisivi prospettati dalle parti e/o rilevabili d’ufficio, violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, ex art. 360 c.p.c., nn. 4, 5 e 3, lamenta che la C.T.R., avrebbe disatteso genericamente le seguenti questioni riproposte in appello da esso ente locale, cosi’ non consentendo dr individuare le argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno del loro rigetto:

1. mancanza di specifica motivazione che il giudice di primo grado avrebbe attribuito alle delibera giuntale di adeguamento tariffario;

2. violazioni di norme processuali asseritamente verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, specie riguardo al contrasto tra l’ordinanza della C.T.P. rilevante l’inammissibilita’, per tardiva presentazione, di motivi aggiunti e la sentenza di primo grado che li qualificava come questioni tese ad illustrare i motivi del ricorso.

La censura non coglie nel segno sotto entrambi i profili. Quanto al primo, essa e’ priva di specifica riferibilita’ alla decisione impugnata (Cass. 17 luglio 2007 n. 15952; 6 giugno 2006 n. 13259; 15 marzo 2006 n. 5637; 15 febbraio 2003 n. 2312), anche ove questa fosse interpretata come avente fatto propria sul punto la motivazione di quella di primo grado (tanto e’ vero che lo stesso ricorrente, nella formulazione della doglianza, si esprime in termini ipotetici: “…

si suppone che il primo Giudice abbia voluto far riferimento alle presunte carenze motivazionali di cui ala deliberazione giuntale…”:

pag. 26 del ricorso). E’, in ogni caso, da ritenersi assorbita ogni decisione sul punto, dato il rilevato e dirimente vizio di incompetenza della delibera in questione. Quanto al secondo – sempreche’ almeno in questo caso la “riferibilita’” della censura possa ritenersi esistente in forza del richiamo operato nella sentenza impugnata a quella di prime cure – non sussiste la dedotta violazione di norme processuali in primo grado, dovendosi ribadire che non e’ configurabile contraddittorieta’ della motivazione di una sentenza che contrasti con una precedente ordinanza emessa nello stesso giudizio, atteso che l’ordinanza deve ritenersi implicitamente revocata dalla successiva sentenza (Cass. n. 11580/05; 12465/03).

Il ricorso incidentale – che censura l’illegittimita’ e la mancanza di motivazione della statuizione “nulla per le spese” di cui al dispositivo della sentenza impugnata va accolto, non essendo le ragioni giustificatrici della stessa in alcun modo desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito in ordine all’oggetto della controversia; con la conseguenza che non puo’ ritenersi assolto l’obbligo del giudice di fornire un adeguato supporto motivazionale al provvedimento di compensazione totale delle spese “per giusti motivi”, operante, secondo le SS. UU. di questa Corte, anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a (Cass. 6970/09;

3715/09; S.U. 20598 e 20599/08).

Pertanto, la decisione impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, tenuto conto dell’esito della lite, vanno poste a carico del Comune le spese del giudizio di appello, liquidate in dispositivo, nei confronti della societa’. Le spese del presente giudizio, tenuto conto del suo esito globale, vanno poste a carico del ricorrente principale e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale. Cassa la decisione impugnata, in relazione al ricorso accolto, e decidendo nel merito, condanna il Comune al pagamento in favore della societa’ ricorrente incidentale delle spese del giudizio di appello che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 650,00 per onorario e Euro 350,00 per diritti, oltre spese generali ed accessori di legge. Condanna il Comune al pagamento in favore della societa’ delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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