Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3548 del 14/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 3548 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA

sul ricorso 10121-2013 proposto da:
DE ANGELIS LINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
TUNISI 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DALLA
GRANA, rappresentata e difesa dall’avvocato CHRISTIAN
GIANGRANDE;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI
ROMA in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2012 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 14/02/2018

ROMA, depositata il 21/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA

MARIA TERESA ZOSO.

R.G. 10121/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Con contratto di compravendita del 2 ottobre 2002 Lina De Angelis acquistava un terreno
con sovrastante fabbricato al prezzo indicato in atto di euro 13.650,00, di cui euro 9.500,00 per
il fabbricato ed euro 4.150,00 per il terreno. L’agenzia delle entrate notificava avviso di
liquidazione con cui, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, elevava il valore del
fabbricato ad euro 258.700,00. La contribuente proponeva ricorso e la commissione tributaria
provinciale di Roma lo rigettava con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria

non aveva addotto argomenti di prova atti a suffragare i generici motivi contenuti nel ricorso. La
CTR rilevava, poi, che il ricorso proposto in primo grado era tardivo.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente svolgendo
tre motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa e/o insufficiente motivazione in relazione
a un punto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. Sostiene
che la CTR non ha dato conto dei rilievi svolti da essa appellante consistenti nel fatto che il
fabbricato rurale, al momento della compravendita, era fatiscente e privo di copertura e che i
fabbricati di cui agli atti di comparazione citati nell’avviso di liquidazione avevano caratteristiche
diverse.
4.

Con il secondo motivo deduce omessa e/o insufficiente motivazione in relazione a un

punto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. Sostiene che
la CTR non ha dato conto dei rilievi svolti da essa contribuente secondo cui il fabbricato
necessitava di interventi di recupero di tale entità da rendere antieconomica l’operazione nel
caso in cui esso avesse mantenuto l’originaria destinazione. E la CTR non ha nemmeno
considerato il fatto che, dopo la sentenza di primo grado, l’autorità amministrativa aveva negato
il condono per il cambio di destinazione da agricola ad abitativa delle cinque villette a schiera
edificate nel 2005 sul sedime dell’originario fabbricato, per il che esse erano da considerarsi
abusive.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.
proc. civ., in relazione agli articoli 1 e ss. del d.p.r. 546/92 in quanto ha errato la CTR
nell’affermare che il ricorso originariamente proposto era tardivo.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente la Corte che il controricorso è inammissibile in quanto notificato
oltre il termine previso dall’art. 370 cod. proc. civ.. Ciò in quanto il ricorso è stato notificato in
data 11.4.2013 ed il controricorso risulta essere stato inviato a mezzo posta dall’avvocatura dello
stato il 27.5.2013.
1

regionale del Lazio sul rilievo che la stima effettuata dall’Ute era congrua e che la contribuente

2. I primi due motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto
sottendono le medesime questioni. Essi sono fondati. Costituisce principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di INVIM e di imposta di registro, poiché
dinanzi al giudice tributario l’amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente,
la relazione di stima di un immobile, redatta dall’Ufficio tecnico erariale, prodotta
dall’amministrazione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto,
può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma
non anche per quel che riguarda il contenuto. Nondimeno, nel processo tributario, nel quale

costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a
condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente ( Cass.
n. 14418 del 25/06/2014; Cass. n. 8890 del 13/04/2007 ). Nel caso che occupa la CTR ha
richiamato la sentenza di primo grado dichiarando di condividerne i contenuti ma non ha dato
conto dei rilievi svolti dall’appellante con l’atto di appello ( di cui è stato trascritto il contenuto
nel ricorso in adempimento dell’onere dell’autosufficienza ), omettendo di esplicitare le ragioni
per le quali non dovevano essere considerate le condizioni di fatiscenza del fabbricato, per ciò
solo non comparabile con altri fabbricati oggetto degli atti comparativi, ed il fatto che del
fabbricato non poteva asseritamente essere fatto un uso diverso da quello rurale.
3. Il terzo motivo è parimenti fondato in quanto il ricorso di primo grado risulta essere stato
inviato per la notifica in data 13.6.2006, laddove l’atto impositivo è stato notificato il 14.4.2006.
4. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che, adeguandosi ai principi
esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria
Regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del giorno 25 gennaio 2018.

esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA