Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3548 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3548 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BENINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 9594-2007 proposto da:
BOGLIOLO AGOSTINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN
CONCORDATO PREVENTIVO (p.i. 00623230091), in proprio
e nella qualità di mandataria di A.T.I. Bogliolo e
Sicem Genova, in persona dei Liquidatori pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
2014
17

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato
CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati SPECIALE RENATO, LICONTI
FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 14/02/2014

- ricorrente contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

controricorrente

avverso la sentenza n. 1167/2006 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA, depositata il 24/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. STEFANO
BENINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

rappresenta e difende ope legis;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 30.12.1998, il
Fallimento Bogliolo Agostino s.r.1., in proprio e quale
capogruppo e mandataria della Associazione temporanea fra
la Bogliolo Agostino s.r.l. e la Sicem Genova s.r.l.

conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova
l’Anas-Ente nazionale strade, chiedendone la condanna al
pagamento della somma di L.

2.528.486.182,

oltre

interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni
subiti per le varie sospensioni dei lavori oggetto di
appalto, disposte dalla convenuta in occasione delle
opere di miglioramento della Strada statale Aurelia, nel
tratto tra Sestri Levante e Rapallo, per una durata di
almeno 350 giorni, dovute alla necessità di ripristinare
la circolazione dei veicoli, anche per venire incontro
alle richieste dei Comuni interessati nei giorni festivi,
o per bonificare la galleria a seguito del ritrovamento
di ordigni bellici.
Si costituiva in giudizio l’Anas,

contestando la

tardività nell’iscrizione delle riserve.
2. Avverso la sentenza di primo grado, che accogliendo la
domanda limitatamente alla riserva iscritta in sede di
contabilità finale, per le sospensioni verificatesi nel
periodo dal 17.11.1992 ed il 2.5.1993, condannava l’Anas
a corrispondere alla Bogliolo Agostino s.r.l. l’importo
di euro 207.890,43, oltre rivalutazione e interessi,
proponevano appello sia l’Anas che la Bogliolo Agostino
.1

3

s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in
proprio e quale mandataria della Ati Bogliolo Agostino
s.r.l. e Sicem Genova s.r.l.
3.

Con sentenza depositata il 24.11.2006, la Corte

d’appello di Genova ha accolto l’appello dell’Anas,

negando in primo luogo la ricorrenza di fatti
continuativi, essendosi trattato di sospensioni disposte
volta per volta per cause anche diverse, e comunque
configurando, per i fatti continuativi, la necessità di
iscrizione di riserva all’atto di ripresa dei lavori:
l’iscrizione

dei

danni

relativi

alle

sospensioni

successive al 17.11.1992, inserita per la prima volta
nella prima sottoscrizione nel registro di contabilità il
2.5.1994 (non il 2.5.1993, come ritenuto dal Tribunale),
e non nel verbale di ripresa dei lavori, era dunque
tardiva. Ha rigettato l’appello della Bogliolo, relativa
all’iscrizione per la sospensione terminata il 15.9.1992,
ugualmente tardiva perché effettuata non alla ripresa dei
lavori, ma in occasione del quarto stato avanzamento
lavori (SAL) del 17.11.1992, e in definitiva ha rigettato
tutte le domande dell’appaltatore.
4. Ricorre per cassazione la Bogliolo Agostino s.r.l. in
liquidazione e in concordato preventivo, in proprio e
quale mandataria della Ati Bogliolo e Sicem Genova,
affidandosi ad un unico complesso motivo, illustrato da
memoria, al cui accoglimento si oppone con controricorso

4

l’Avvocatura generale dello Stato, per conto dell’Anas
s.p.a.
EVENTUALE
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, la Bogliolo Agostino
s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in
proprio e quale mandataria della Ati Bogliolo e Sicem
Genova, denunciando violazione e falsa applicazione degli
artt. 54 e 89 r.d. 25.5.1895 n. 350, e in generale dei
principi che presiedono al sistema delle riserve negli
appalti pubblici, ed omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su fatto controverso e
decisivo, censura la sentenza impugnata per aver
considerato tardive le riserve iscritte dall’appaltatore
sul registro di contabilità, in relazione ai maggiori
oneri sopportati dall’impresa a seguito di precedenti
sospensioni di lavori ordinate dall’appaltante Anas, sia
riguardo ai fatti intervenuti fino al 17.11.1992, e
iscritti in occasione dell’emissione del SAL n. 4, sia
riguardo alle sospensioni dal 17.11.1992 ed il 2.5.1993,
iscritte in sede di contabilità finale, che il Tribunale
aveva riconosciuto tempestive, non potendo condividersi
la tesi che le riserve per le sospensioni debbano essere
immediatamente iscritte nei verbali di sospensione e di
ripresa lavori. Contrariamente a quanto affermato dalla
Corte d’appello in relazione ai c.d. “fatti
5

continuativi”, la percezione del pregiudizio, da parte
dell’appaltatore, non è immediatamente apprezzabile: solo
a seguito della sospensione dal luglio al settembre 1992,
per gg. 62 consecutivi, dopo episodi intermittenti e di
breve durata, la Bogliolo poté in buona fede rendersi
conto del pregiudizio economico cagionatole dalle

.,

sospensioni (e l’affermazione del Tribunale circa il
momento di percezione era stato espressamente censurato
nei motivi di appello).
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
La questione attiene a due distinti periodi di
svolgimento del rapporto d’appalto, che nella valutazione
del giudice di primo grado avevano ricevuto
regolamentazione differenziata nelle conseguenze dannose
, lamentate dall’appaltatore, e viceversa nella soluzione
adottata dalla Corte d’appello, in applicazione dello
stesso principio di immediata iscrivibilità della riserva
al momento della ripresa lavori, hanno ricevuto la
medesima valutazione di tardività delle doglianze, con
conseguente rigetto complessivo della domanda
risarcitoria.
Sulla cronologia degli avvenimenti, per come ricostruita
dalla Corte d’appello, non v’è contestazione, muovendosi
le censure nel ricorso per cassazione contro la tesi
adottata dal giudice di merito, della necessità di
iscrizione delle riserve già alla ripresa dei lavori

6

Una prima sequenza di sospensioni intermittenti, nel
numero di una ventina, si verifica nel periodo 1991-92,
l’ultima delle quali, però, durata gg. 62 fino al
15.9.1992, per una complessiva durata della sospensione
di gg. 350. Nel ricorso per cassazione, per il vero, la

ricorrente accenna a sette episodi tra il 1991 e il 1992,
per pochi giorni (3-4-5), oltre all’ultima, di gg. 62,
fino al settembre 1992.
Relativamente a tale primo periodo la Corte d’appello,
come già il giudice di primo grado, ritengono la
tardività delle iscrizioni di riserva, inserite nel
registro la prima volta alla chiusura del IV SAL,
n17.11.1992, e non all’atto della ripresa dei lavori,
avvenuta il 15.9.1992.
La seconda sequenza comprende gli episodi dal 17.11.1992
(la sentenza impugnata ne conta tre), dei quali
l’appaltatore fa riserva solo in data 2.5.1994, con
esplicazione il 13.5.1994 (la Corte d’appello emenda in
tal senso la cronologia dell’adempimento, apparentemente
recante la data 13.5.1993, nel cui contenuto, però, ci si
riferisce a date successive, oltre al fatto che il
curatore del fallimento, autore della sottoscrizione,
venne nominato con sentenza dichiarativa del 14.6.1993).
Anche in tal caso la sentenza ritiene la tardività delle
iscrizioni, che avrebbero dovuto essere apposte nel
registro di ripresa lavori, che per tale periodo

7

specifica essere avvenuta il 30.11.1992, 1’11.1.1993, il
27.5.1993.
3. Sostiene la ricorrente che la tesi fatta propria dalla
Corte d’appello, che riprendendo la giurisprudenza della
Cassazione, assume che la riserva debba essere formulata

nel verbale di sospensione o, qualora apprezzabile
posteriormente, nel verbale di ripresa dei lavori, non
può essere condivisa, giacché la sottoscrizione da parte
dell’appaltatore dei documenti previsti dall’art. 89 del
regolamento sui lavori pubblici del 1865 (verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori), ha valore di presa
di conoscenza, non di accettazione, come invece va
ritenuto per il registro di contabilità.
Mentre l’art. 53 prevede l’iscrizione delle riserve nel
registro di contabilità a pena di decadenza, l’art. 89,
che prevede la facoltà e non l’obbligo di iscrizione, non
commina alcuna decadenza. L’art. 91 dispone poi che al
momento del collaudo si esamina se le domande
dell’appaltatore siano inserite nel registro di
contabilità e nel conto finale, quale unica condizione di
ammissibilità delle riserve.
L’iscrizione delle riserve nel verbale di sospensione e
nel verbale di ripresa lavori non avrebbe certo la
funzione

di

consentire

all’amministrazione

provvedimenti di adeguamento finanziario, attesa la
genericità delle relative annotazioni (che dato il loro
carattere succinto, devono esser ripetute nel registro di
8

contabilità), e la necessità di sottoporre le pretese
dell’appaltatore ad accertamenti a mezzo di una procedura
amministrativa.
4. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nell’appalto di opere pubbliche, l’appaltatore deve

formulare, a pena di decadenza, la riserva per maggiori
compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei
lavori, al più tardi nel verbale di ripresa dei lavori
(salva restando la successiva registrazione ed
esplicazione della stessa nel registro di contabilità),
ovvero, in mancanza di questo (la cui compilazione è
rimessa alla iniziativa dell’appaltante) mediante
tempestiva comunicazione all’Amministrazione con apposito
atto scritto, restando, in proposito, irrilevante che la
sospensione medesima sia ascrivibile a dolo o colpa
dell’Amministrazione appaltante, sempre che si tratti di
vicende o comportamenti direttamente incidenti
sull’esecuzione dell’opera
28.5.2003,

n.

8540;

5.5.1998, n. 4502;

(Cass.

21.6.2007,

n.

14510).

L’obbligo

dell’impresa si configura infatti al momento
dell’insorgenza e percezione del fatto dannoso; in
particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno
continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o
immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo,
percepibile con la normale diligenza, mentre il

quantum

può essere successivamente indicato (Cass. 19.3.2004, n.
5540).
9

L’impossibilità di esattamente quantificare l’ammontare
del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non
esonera l’appaltatore dall’onere di iscrivere a verbale
la riserva, ai sensi dell’art. 54 r.d. 25.5.1895 n. 350,
dovendosi al riguardo distinguere il momento nel quale il

danno sia obiettivamente ma presumibilmente configurabile
dal momento nel quale esso sia precisamente
quantificabile, sorgendo l’onere di iscrivere la riserva
sin dal primo momento e potendo la quantificazione
operarsi nelle successive registrazioni. Da tanto deriva
che, ove il danno sia correlato ai maggiori oneri della
prolungata sospensione, è nel verbale di ripresa che deve
essere formulata la riserva, salvo ad esplicare nelle
successive registrazioni la sua entità (Cass. 23.9.2003,
n. 14110).
Il momento in cui emerga la concreta idoneità del fatto a
produrre suddetti pregiudizi o esborsi, è una
valutazione riservata al giudice del merito (Cass.
10.8.2007, n. 17630).
Nella specie la Corte d’appello ha ritenuto che proprio
la reiterazione degli episodi ha reso immediatamente
percepibile la potenzialità dannosa delle sospensioni,
essendo la stessa ricorrente Bogliolo informata che la
stazione appaltante aveva da subito manifestato la
propria intenzione di non interrompere il flusso
veicolare, la quale cosa – argomenta il giudice di merito
avrebbe dovuto mettere l’appaltatore nella diretta
10

percezione che sarebbero state numerose le interruzioni,
con la diretta conseguente percezione della potenzialità
dannosa delle stesse, con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Da sottolineare il fatto che neppure all’esito
dell’ultima sospensione del primo periodo, durata gg. 62,

l’appaltatrice ritenne di iscrivere la riserva,
attendendo ancora due mesi, fino al successivo SAL. Nel
secondo periodo le sospensioni furono tre, e in nessuno
dei verbali di ripresa si fa cenno di riserve
dell’appaltatrice, e dall’ultima ripresa trascorse quasi
un anno perché venisse iscritta, in sede di contabilità
finale.
La tesi prospettata dal ricorrente, secondo cui l’art. 54
r.d. 350/1895, nell’imporre l’immediata iscrizione delle
riserve

nel

registro

di

farebbe

contabilità,

indubitabilmente riferimento al registro di contabilità
in senso stretto, tale non potendo esser considerato né
il verbale di sospensione né quello di ripresa lavori,
che non sono documenti contabili, nei quali l’apposizione
delle riserve,

ai sensi dell’art.89,

sarebbe solo

facoltativa, deve essere vagliata alla luce dell’esigenza
di certezza cui presiede la compilazione di atti alla
presenza

delle

parti

del

rapporto

di

appalto,

particolarmente in ordine al computo dei termini di
esecuzione delle opere (Cass. 6.5.2010, n. 10997).
L’onere dell’appaltatore che avanzi pretese comunque
idonee ad incidere sul compenso complessivo ad esso
11

spettante, di iscrivere tempestivamente apposita riserva
nel registro di contabilità o in altri appositi documenti
contabili (tale natura è espressamente attribuita ai
verbali previsti dall’art. 16 r.d. 350/1895, da Cass.
1.4.1980, n. 2097; 13.9.2010, n. 19499, che li definisce

documenti contabili equivalenti), è subordinato dalla
legge non alla disponibilità da parte dell’imprenditore
del registro di contabilità ovvero dell’invito da parte
del committente a sottoscriverlo, bensì alla obbiettiva
insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi,
conseguendone la necessità di iscrizione della riserva
nel verbale di sospensione o ripresa dei lavori, oppure,
qualora gli stessi documenti non siano stati redatti,
mediante tempestiva comunicazione all’Amministrazione,
giacché le circostanze che possano esercitare un riflesso
economico sullo svolgimento del rapporto debbono essere
iscritte immediatamente in base all’art. 53, salvo poi
giustificarle a termini dell’art. 54 (Cass. 12.6.2008, n.
15693).
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese,
come da dispositivo.
P. Q.M.

° < I— La corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorra Eli/ E? alle spese del giudizio, liquidate in euro 13 000 i gitE compensi, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma 1'8.1.2014 e) 12

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