Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3548 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1890-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RE DI

ROMA 21, presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIUMARA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALBERTO IANNIELLO;

– controricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3603/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 G.M. convenne dinanzi al Tribunale di Roma M.M., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di infiltrazioni d’acqua, provenienti dal soprastante terrazzo di proprietà del convenuto, le quali avevano danneggiato l’appartamento di proprietà dell’attrice.

Il convenuto si costituì eccependo che la responsabilità del danno andava ascritta al condominio, e comunque che della lite avrebbe dovuto conoscere un collegio arbitrale, in virtù d’una clausola in tal senso contenuta nel regolamento condominiale.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza 26.5.2009 n. 11583 accolse la domanda.

La Corte d’appello di Roma con sentenza 29.5.2017 n. 3603 rigettò tanto l’impugnazione principale proposta da M.M., quanto quella incidentale proposta da G.M., e volta ad ottenere una più cospicua liquidazione del quantum debeatur.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.M. con ricorso fondato su otto motivi; ha resistito con controricorso G.M..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 2, la violazione dell’art. 1362 c.c., nonchè la “violazione del Reg. condominiale, art. 39”.

In buona sostanza nel motivo si deduce che, prevedendo il regolamento condominiale una clausola arbitrale, in virtù della quale venivano compromesse per arbitri tutte le controversie tra il condominio ed i singoli condomini, così come le controversie di questi ultimi tra loro, anche il presente giudizio si sarebbe dovuto proporre dinanzi al collegio arbitrale.

1.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Denunciare l’omesso esame d’una clausola arbitrale da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sul documento nel quale quella clausola era contenuta. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, il ricorrente ha assolto solo il primo. Il ricorso, infatti, non indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c., ordine di esibizione, ecc.) sia stato prodotto il regolamento condominiale, nè a quale fascicolo si trovi allegato con riferimento a questo giudizio di legittimità.

Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività del suddetto documento, e di stabilire quale fosse l’effettiva la portata della clausola arbitrale invocata dal ricorrente.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione del giudicato esterno, ex art. 2909 c.c.. Deduce che in una precedente controversia, in cui erano parti l’odierno ricorrente e il condominio in quanto tale” con sentenza passata in giudicato si era accertato che le “scossaline” poste a coronamento del terrazzo di proprietà dell’odierno ricorrente costituivano un bene condominiale; con la conseguenza che il loro difetto costruttivo o manutentivo, così come i danni da tale difetto causati, dovevano essere ripartiti fra tutti i condomini secondo le tabelle millesimali.

2.2. A prescindere da qualsiasi considerazione circa la correttezza dell’assunto secondo cui i danni causati dal difetto di manutenzione di un bene comune che sia però in uso esclusivo di uno solo dei condomini debbano essere ripartiti secondo le tabelle millesimali, il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, dal momento che la Corte d’appello ha ravvisato la causa delle infiltrazioni non solo nel difetto costruttivo delle c.d. “scossaline”, ma anche in un difetto di impermeabilizzazione del terrazzo dell’odierno ricorrente. E poichè tale ratio decidendi è di per sè idonea a sorreggere la motivazione della sentenza impugnata, diviene irrilevante stabilire se sia esatta o meno la prospettazione formulata dal ricorrente in punto di diritto col suo secondo motivo di ricorso.

3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso.

3.1. Col terzo, col quarto e col quinto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi, il ricorrente lamenta:

a) la violazione degli artt. 1117 e 2051 c.c., per avere la Corte d’appello addossato all’odierno ricorrente la responsabilità per i danni lamentati dall’attrice, sebbene fosse emerso dall’istruttoria che le infiltrazioni d’acqua “erano causate dal degradi) delle scossaline e pertanto da addebitare al condominio”;

b) la nullità della sentenza, per “carenza assoluta di motivazione”, nella parte in cui ha ritenuto che le scossaline, nella quale l’odierno ricorrente ravvisa la causa esclusiva delle infiltrazioni, avrebbero avuto una funzione unicamente decorativa;

c) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato l’istanza di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado.

3.2. Tutti e tre i suddetti motivi sono inammissibili, in quanto – al di là della loro intitolazione formale – con essi si intende censurare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti come compiute dal giudice di merito.

Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutaione e la interpretazione delle prove in senso

di orme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassnione”).Vigente il nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, tali principi risultano ancora più giustificati attesi i limiti alla controllabilità della “quaestio facti” che ne derivano.

4. Il sesto motivo di ricorso.

4.1. Col sesto motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia, da parte della Corte d’appello, sul suo motivo di gravame col quale censurava la stima dei danni.

4.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che il ricorrente non riassume, nè trascrive, nè indica in quale atto ed in che termini vennero impugnate le statuizioni di primo grado concernenti il quantum debeatur.

5. Il settimo motivo di ricorso.

5.1. Col settimo motivo il ricorrente lamenta l’erroneità del giudizio con cui la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile, perchè generica, la sua domanda riconvenzionale.

5.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che il ricorso non trascrive, nè riassume, i termini in cui venne da lui proposta in primo grado la domanda riconvenzionale ritenuta dalla Corte d’appello generica.

6. L’ottavo motivo di ricorso.

6.1. Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta il rigetto delle sue istanze istruttorie.

6.2. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che il ricorso non trascrive, nè riassume, nè indica se le richieste istruttorie che assume erroneamente rigettate siano state reiterate nel precisare le conclusioni in primo grado, nè se ed in quale atto ed in che termini siano state riproposte in grado di appello.

7. Le spese.

7.2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

7.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna M.M. alla rifusione in favore di G.M. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2, importi tutti che si distraggono in favore dell’avv. Alberto Ianniello, il quale ha dichiarato ex art. 93 c.p.c., comma 1, di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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