Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3548 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 11/02/2021), n.3548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15746/2017 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIOBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ATTILIO SCARCELLA;

– ricorrente –

contro

GLOBALS BUSINESS SERVICES S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 2-A, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO PARIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERT VIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 779/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/04/2017 r.g.n. 1550/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 19 aprile 2017, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Monza e rigettava la domanda proposta da S.E. nei confronti di Globals Business Services S.r.l. avente ad oggetto l’accertamento dell’instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato quale addetto al servizio di portierato, vigilanza e sicurezza per il periodo dal marzo 2008 al maggio 2013 allorchè quel rapporto veniva effettivamente instaurato; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità ex art. 348 c.p.c., ma infondata altresì la pretesa dal momento che, mentre non risulta provata la subordinazione, emerge, di contro, l’esercizio nel periodo indicato della medesima attività in forma di collaborazione autonoma di volta in volta commessa ed in precedenza la titolarità di una ditta individuale operante nel medesimo settore dei servizi connessi alla vigilanza;

che per la cassazione di tale decisione ricorre lo S., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Globals Business Services S.r.l..

che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e della normativa concernente il rilascio al lavoratore all’atto dell’assunzione della comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla non ricorrenza nella specie della subordinazione;

che, con il secondo motivo, denunziando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale il mancato pronunciamento in ordine all’inquadramento del professionale del ricorrente;

– che nel terzo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione al mancato pronunciamento in ordine alle domande relative all’accertamento del mobbing, della nullità delle dimissioni a quello conseguenti e dell’indennizzo relativo;

– che, i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, presupponendo il riconoscimento del diritto all’inquadramento l’accertamento della natura subordinata del rapporto, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, non misurandosi i rilievi ivi svolti dal ricorrente, che si risolvono nella mera riproposizione delle originarie allegazioni in fatto e diritto, con le argomentazioni in base alle quali la Corte territoriale ha ritenuto di dover escludere nella specie la ricorrenza nel periodo in contestazione di un rapporto avente natura subordinata, argomentazioni che si fondano sull’accertamento in fatto, oltre che della ravvisabilità di una organizzazione imprenditoriale comprensiva di personale addetto facente capo al ricorrente, dell’inconfigurabilità, desumibile dalla stessa prospettazione del ricorrente medesimo, dell’esercizio da parte della committente di un potere di direzione nei confronti del ricorrente o dei suoi collaboratori quanto all’osservanza di uno specifico orario, all’organizzazione del servizio, alla stessa esecuzione del medesimo che ben poteva rifiutare, alla giustificazione delle assenze;

che parimenti inammissibile risulta il terzo motivo non ravvisandosi a carico della Corte territoriale il denunciato vizio di omessa pronunzia, posto che il silenzio da parte della Corte predetta in ordine alla domanda circa la nullità delle dimissioni rassegnate dal ricorrente per essere state queste indotte da comportamenti vessatori del soggetto indicato come datore di lavoro, si giustifica ampiamente in relazione al rigetto della domanda di riconoscimento della natura subordinata del rapporto cui consegue l’inconfigurabilità nella specie di atti qualificabili come dimissioni;

– che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA