Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3548 del 11/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 11/02/2011), n.3548
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2026/2010 proposto da:
D.T.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato DI
FELICE MICHELANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato LOPES
Raffaele, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO Alessandro, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 393/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
19.2.09, depositata il 03/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 3.3.2009, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta contro l’Inps da D.T.N., che aveva fruito del trasferimento in Italia, a norma delle convenzioni internazionali in materia, dei contributi previdenziali relativi a lavoro prestato in (OMISSIS), diretta al computo della pensione di anzianità secondo il sistema retributivo facendo riferimento, ai fini della retribuzione annua pensionabile, alla effettiva retribuzione percepita in (OMISSIS), senza riparametrazioni dovute alla considerazione che in (OMISSIS) è applicata una aliquota contributiva minore che in Italia. La causa era decisa del giudice di appello valorizzando la norma interpretativa di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777.
Il D.T. propone ricorso per cassazione. L’Inps resiste con controricorso seguito da memoria.
Il ricorso, che denuncia violazione del cit. art. 1, comma 777, è qualificabile come inammissibile a norma dell’art. 366 bis c.p.c., nella specie applicabile ratione temporis, la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che, nel caso previsto dall’art. 360, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro venti per esborsi oltre Euro mille per onorari.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011