Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3547 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18661-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

L.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 35/2003 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA, depositata il 23/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La sig.ra L.A., nella qualità di coniuge codichiarante obbligata solidale, ha impugnato, con separati ricorsi, la rettifica del reddito di partecipazione notificata al marito, sig. C.R., derivante dalla sua qualità di socio della Snc C.t.m., con riferimento agli anni 1993, 1994 e 1995.

La commissione tributaria provinciale adita ha riunito ed accolto i ricorsi come conseguenza dell’accoglimento del ricorso della società partecipata.

La commissione tributaria regionale, riformando la decisione di accoglimento dei primi giudici, ha sancito che il reddito di partecipazione del socio sig. C.R., coniuge della ricorrente, con lui obbligata solidale, debba essere determinato “in corrispondenza al reddito così come definito a carico della società CTM per gli anni in contestazione”.

L’Amministrazione finanziaria ricorre per la cassazione di quest’ultima sentenza, denunciando, con un unico complesso motivo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, (TUIR), D.P.R. n. 600 del 197, art. 40 e art. 295 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 36, art. 112 c.p.c. e dei principi generali del diritto, unitamente a vizi della motivazione.

La parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata risulta priva di una autonoma motivazione, in quanto rinvia ad una decisione che dovrà essere (o che è stata) pronunciata tra parti differenti (amministrazione finanziaria e società-soci) e che non potrebbe avere effetto diretto tra le parti in causa, se non come mero elemento di valutazione. Infatti, “In tema di accertamento del reddito dei soci di società di persone, la produzione in giudizio di sentenza passata in giudicato che non abbia efficacia vincolante nei confronti del contribuente ricorrente a causa dei limiti soggettivi del giudicato, in quanto riguardante un accertamento giudiziale svolto nei confronti esclusivi della società o di un altro socio, comporta che il contenuto della stessa deve formare oggetto di autonoma valutazione e di specifica motivazione, come accade per qualsiasi documento rilevante, con conseguente esclusione della possibilità della mera motivazione per relationem” (Cass. 11459/2009).

Occorre chiarire che nella specie non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario (tra la moglie ed il socio e tra il socio e la società), perchè la moglie del socio è soltanto una coobbligata solidale e non è invece parte del medesimo rapporto tributario che nasce dall’unico atto di accertamento effettuato nei confronti della società e dei soci. Infatti, “La solidarietà tributaria passiva da luogo a distinti rapporti obbligatori e, sul piano della tutela giurisdizionale, a distinti processi, che possono avere differenti esiti, senza che sia configurabile una situazione di litisconsorzio necessario, con l’unico temperamento dell’estensione degli effetti del giudicato più favorevole formatosi nei confronti di altro obbligato (art. 1306 cod. civ.). Pertanto, nell’ipotesi in cui due coobbligati solidali abbiano proposto distinti ricorsi, la commissione tributaria, in difetto di specifica domanda, non ne può disporre d’ufficio la riunione o disporre d’ufficio l’applicazione del giudicato più favorevole (ove formatosi nel frattempo), spettando soltanto all’obbligato valutare se sia per lui conveniente l’applicazione di tale sentenza ovvero ottenere una decisione nel processo da lui separatamente instaurato¯ (Cass. 6212/2001; conf.

8782/2009, 16891/2009).

La CTR ha sostanzialmente riconosciuto che tra la decisione relativa all’accertamento del reddito di impresa in capo alla società e ai soci (questi si litisconsorti necessari) e gli effetti che ne derivano a carico del coniuge coobbligato solidale, vi è un rapporto di pregiudizialità, ma allora avrebbe dovuto applicare l’art. 295 c.p.c. e sospendere il processo in attesa della decisione relativa all’accertamento del reddito d’impresa, posto che l’obbligazione solidale della moglie dipende dalla sussistenza dell’obbligazione principale del coniuge/socio. Sussiste infatti la pregiudiziale obbligatoria quando, come nella specie, l’obbligato solidale contesta la sussistenza dell’obbligo principale, in quanto l’obbligazione solidale viene meno se viene meno la principale (v., in tema di sanzioni, Cass. 4172/1994).

Conseguentemente, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata ne impone la cassazione con rinvio al giudice a quo, il quale valuterà se sussistono ancora le condizioni per disporre la sospensione o per decidere la causa nel merito con autonoma ed autosufficiente motivazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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