Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3547 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3547 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 14/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 322-2007 proposto da:
PALAllO LUCIA (c.f. PLZLCU19M66F839N), GALLONE
PIETRO

(c.f.

GLLPTR38T22C424E),

elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso
l’avvocato D’AMBROSIO ROMANA,

rappresentati e

difesi dall’avvocato VITALE VINCENZO,
2013

giusta

0a7„

procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –

2035

contro

REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727), in persona del
ffilt

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso la DELEGAZIONE
ROMANA DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE PUGLIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato SCATTAGLIA
MARIA, giusta procura a margine del controricorso;

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI;
– intimato –

avverso la sentenza n.

678/2006 della CORTE

D’APPELLO di LECCE, depositata il 28/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/12/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

– controricorrente –

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Svolgimento del processo
I

sig.ri

Pietro Gallone,

Lucia Palazzo,

Caterina

Vigliotta e Maria Di Maggio chiesero e ottennero un
decreto che ingiungeva alla Regione Puglia di erogare la

residua quota del contributo una tantum previsto dal d.l.
6 dicembre 1990 n. 367, conv. con mod. nella legge 30
gennaio 1991 n. 31, nella misura di lire due milioni per
ettaro e con il limite massimo di lire cinquanta milioni
ad azienda, in favore delle aziende olivicole e viticole
colpite dalla siccità nell’annata agraria 1989-1990.
L’opposizione della Regione Puglia, che deduceva che
l’erogazione doveva avvenire nei limiti delle somme
assegnate dallo Stato a carico del fondo di solidarietà
nazionale, alla luce degli artt. 3 e 6 della legge della
Regione Puglia 3 luglio 1989 n. 10, fu rigettata (salvo
che per la decorrenza degli interessi) dal Tribunale di
Brindisi che accolse la domanda di rivalsa della Regione
verso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
La Corte di appello di Lecce, con sentenza 28 settembre
2006, ha rigettato la domanda degli agricoltori, revocato
il decreto ingiuntivo e compensato le spese. La corte ha
ritenuto che, a norma del successivo d.l. 28 maggio 2004
n. 136, conv. con mod. nella legge 27 luglio 2004 n. 186
(art. 8 septies),

il contributo una tantum in questione

era erogabile dagli enti territoriali interessati entro i
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limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
11 del medesimo d.l. del 1990 e comunque “fino a £.
2.000.000”. Tale disposizione aveva natura di
interpretazione autentica con conseguente efficacia

retroattiva e i contributi già erogati corrispondevano
alle somme che erano dovute ai ricorrenti, calcolate
sulla base dello stanziamento disposto dallo Stato in
favore della Regione Puglia.
I sig.ri Pietro Gallone e Lucia Palazzo propongono
ricorso per cassazione articolato in otto motivi cui
resiste la Regione Puglia. Il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che i motivi, quali appresso esposti,
non meritino condivisione.
Primo motivo:

esso contesta l’interpretazione data

all’art. 2 c. 2 DL 367/90 convertito nella legge 31/91
dall’art. 8 septies legge 186/2004, trattandosi, ad
avviso dei ricorrenti, di diritto soggettivo.
Secondo motivo: esso contesta la interpretazione data,
ritenendo invece che l’art. 8

septies

con il rinvio

all’art. 11 abbia fatto capo al solo rapporto di spesa
tra Ministero PAF e Regioni, non interferendo nel
rapporto con il beneficiario.
Terzo motivo:

esso contesta la sommarietà della
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valutazione di incapienza fatta dalla Corte di appello a
fronte del rapporto tra somme messe a disposizione per il
contributo una tantum (

23 miliardi) e somme assegnate

alla Regione allo scopo (165 miliardi di lire).

Quarto motivo: esso denunzia la contraddittorietà della

motivazione che avrebbe, al contempo, fatto capo alle
disponibilità del Fondo ed a quelle della Regione
destinate allo scopo.
Quinto motivo: esso lamenta l’interpretazione data

dell’art. 8 septies ed afferma che anche sulla sua base
non si sarebbe posto un problema di spettanza del diritto
del beneficiario ma solo di entità della erogazione.
Sesto motivo: esso censura la omessa motivazione sul

. fatto dai ricorrenti allegato, relativo alla circostanza
che la Regione non avrebbe dato prova alcuna della
indisponibilità dei fondi.
Settimo motivo: esso reitera la medesima censura sopra

indicata in termini di violazione dell’onere della prova
a carico della Regione.
Ottavo motivo:

esso deduce la insostenibilità della

erogazione al beneficiario del solo 6,34%, avendo la
Regione ammesso di aver ricevuto il finanziamento del
proprio fabbisogno pari al 40% dell’occorrente, con
conseguente violazione dell’art. 2697 cc e degli artt.
115 e 116 cpc.
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Va premesso, all’esame dei motivi, che il Collegio
intende dare piena continuità al consolidato indirizzo di
questa Corte (Cass. n. 2786/2013, 11697/2010- 20432/2005)
i cui principi possono sintetizzarsi come appresso.
una tantum

Il diritto dell’agricoltore al contributo

previsto dall’art. 2, c. 2, del d.l. 367 del 1990,
convertito in legge 31 del 1991, in favore delle aziende
agricole colpite dalla siccità nell’annata agraria 198990, ed erogato nell’ambito della Regione Puglia in virtù
della legge reg. 11 maggio 1990, n. 24, non costituisce
un diritto soggettivo perfetto con riferimento all’intero
ammontare indicato dalla predetta disposizione, dovendo
essere la stessa coordinata con il successivo art. 11, il
quale pone a carico dello Stato uno stanziamento annuo
all’interno del quale devono essere reperiti i fondi che
le Regioni sono autorizzate ad erogare ai coltivatori,
con la conseguenza che, non essendo previsto a carico
delle stesse l’obbligo di reperire direttamente i fondi
per far fronte ai danni derivanti dalle calamità
naturali, il predetto contributo in tanto può essere
erogato, in quanto vi sia capienza nei fondi messi a
disposizione della regione dal Fondo di solidarietà
previsto dall’art. l della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
È stata anche dichiarata infondata con sentenza 135 del
2006 della Corte cost.

la questione di legittimità
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costituzionale dell’art. 8-septies del d.l. 28 maggio
2004, n. 136, introdotto dalla legge di conversione 27
luglio 2004, n. 186, il quale, attribuendo il predetto
significato, ha fornito l’interpretazione autentica

dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 367 del 1990, dovendosi
ritenere che, diversamente, la norma sarebbe risultata
priva di copertura finanziaria, non essendo possibile
prevedere il numero delle Regioni aventi diritto a
prelevare somme dal Fondo di solidarietà o dei
coltivatori aventi diritto al contributo, ovvero lesiva
dell’autonomia finanziaria delle Regioni, imponendo alle
stesse di far fronte a spese non previste da alcuna norma
di legge.
Esaminando,

quindi,

il

ricorso alla stregua del

richiamato e condiviso principio, si osserva che:
1. Con riguardo ai primi due motivi, la Corte di merito ha
rettamente ricostruito il quadro normativo ricavandone la
conseguenza che l’an ed il quantum del diritto soggettivo
azionabile dagli agricoltori interessati sorge all’esito
di un procedimento che vede: l’Amministrazione centrale
dello Stato erogatrice della provvista ma estranea al
rapporto obbligatorio; la Regione tenuta, per delega ex
lege, alla ripartizione dei fondi tra le diverse
tipologie di aiuti previsti dalle norme nazionali e
regionali ed alla assegnazione delle quote risultanti
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entro il tetto di finanziamento individuale; i Comuni
delegati agli accertamenti istruttori. Le censure sono
pertanto infondate.
2. In relazione ai motivi terzo, quarto, quinto, sesto e

settimo, si osserva che: A) non ha consistenza la pretesa
di contestare (invero genericamente) la decisione
regionale di destinare agli aiuti specifici per i danni
da siccità (alle aziende viti olivicole) la quota di lire
23 miliardi del maggior importo di lire 165 miliardi ad
essa Regione destinato dal Fondo di Solidarietà,
sottacendosi che gli aiuti del Fondo erano da ripartire
tra varie tipologie di vicende calamitose e nulla
affermandosi sulla subvalenza di alcuni rispetto ad
altri; B) la contestazione, quindi, avrebbe semmai dovuto
svilupparsi attraverso il diniego della esistenza di
altre tipologie di aiuti ovvero attraverso la allegazione
di un carattere prevalente degli aiuti in discorso
rispetto alla somma di lire 23 miliardi stanziata dalla
regione sottostimando la entità dei danni effettivi; C)
la doglianza di omessa valutazione di una residua
“capienza” delle disponibilità specifiche e l’accusa di
stravolgimento dell’onere probatorio, a dire dei
ricorrenti gravante sulla Regione, sono fuori centro. Non
si tratta infatti di gravare (erroneamente) l’agricoltore
dell’onere di provare la “capienza” del credito finale
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rivendicato in ragione di lire 2.000.000 ad ettaro, ma di
gravare (esattamente) l’interessato dell’onere di
contestare specificamente la affermata incapienza nella
sede propria del giudizio di merito (non in quello di

contestazione

onere di

legittimità); si trattava dunque di un mero

che la Corte di appello ha ritenuto non

soddisfatto con un giudizio che si sarebbe dovuto in
questa sede specificamente censurare. Ma tale censura non
è rinvenibile in alcuno dei quesiti posti né in alcun
passo dei motivi sesto e settimo che addebitano alla
sentenza solo la errata inversione dell’onere probatorio.
Resta quindi fermo il giudizio di corrispondenza tra il
quantum erogato in concreto e quello spettante.
3. L’ottavo motivo, infine, ripropone la petizione di
principio per la quale, una volta ammesso che la stessa
Regione aveva ritenuto che il finanziamento statale
copriva il 40% del fabbisogno effettivo, era tal quota
che rappresentava il diritto dell’agricoltore: la
inconsistenza della doglianza discende da quanto dianzi
precisato.
Sulla base delle esposte considerazioni, si rigetta il
ricorso e si grava i ricorrenti, in solido, dell’onere
della refusione delle spese in favore della Regione
Puglia. Non sussiste onere di sorta con riguardo
all’intimato Ministero.
9

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a
versare alla Regione Puglia per spese la somma di E
2.200,00 (C 200,00 per esborsi) oltre IVA e CPA.
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Roma, 18 dicembre 2013.
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