Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3547 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 11/02/2011), n.3547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27875/2009 proposto da:

CALZATURIFICIO FANY SNC, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 36, presso lo studio

dell’avvocato DE TILLA MAURIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

CODUTI Gaetano, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CALIULO Luigi, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta delega

in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6386/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

28/10/08, depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione proposta, nei confronti dell’Inps, dal Calzaturificio Fany s.n.c. contro la cartella esattoriale notificatagli il 15.4.2002 ai fini del pagamento di Euro 45.211,55 per contributi omessi e relative sanzioni per il periodo gennaio 1991 – marzo 1993, e contro la cartella esattoriale notificatagli il 27.5.2003, di intimazione del pagamento dell’importo di Euro 261,76 per omesso versamento di contributi (per il S.S.N.) relativi al mese di marzo 1993.

Per quanto ancora rileva, la Corte riteneva infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale in considerazione del fatto che la prescrizione doveva ritenersi interrotta dalla notifica in data 21.2.1994 dei due verbali di contestazione in data 14.2.1994 degli illeciti amministrativi concernenti le omissioni contributive di cui trattasi, con l’indicazione delle sanzioni da versare.

Di conseguenza aveva continuato ad operare la prescrizione decennale, non ancora maturata al momento dell’avviso di pagamento notificato dall’Inps il 17.9.2001.

Il Calzaturificio Fany s.n.c. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Inps non risulta costituito.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato.

La parte con i primi due motivi in relazione agli aspetti di diritto, e con il terzo motivo con riferimento al vizio di motivazione relativo all’accertamento del fatto, articola compiutamente, anche sotto il profilo della formulazione di quesiti di diritto e della chiara indicazione dei termini del vizio di motivazione, la censura secondo cui, in linea di principio, solo la notifica di un verbale di accertamento da parte dell’istituto previdenziale può ritenersi idoneo ad interrompere la prescrizione relativamente a crediti contributivi dell’istituto stesso, mentre è sprovvista di analoga efficacia la notifica di un verbale di accertamento da parte dell’Ispettorato del lavoro,’ e, nella specie, è mancato l’accertamento su tale punto da parte del giudice di merito, che in effetti non ha tenuto presente l’eccezione secondo cui in effetti si era in presenza di notificazione di verbali di contestazione di violazioni amministrative dell’Ispettorato del lavoro.

La censura trova riscontro nei principi enunciati da questa Corte su tale tematica, – secondo cui “La riduzione a cinque anni del termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, non si applica, continuando ad applicarsi il precedente termine decennale di prescrizione, sia nel caso di atti interruttivi già compiuti che di procedure finalizzate al recupero dell’evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, per tali dovendosi intendere qualunque concreta attività di indagine o ispettiva compiuta dall’ente previdenziale titolare del credito per omessa contribuzione, non essendo invece idonei a determinare l’applicabilità del termine lungo di prescrizione atti d’iniziativa presi da soggetti diversi, quali il verbale amministrativo dell’Ispettorato del lavoro contenente la contestazione dell’omissione contributiva” (Cass. 2589/2005, conf. Cass. 29479/2008) – e la ipotizzata mancata interruzione della prescrizione con la notifica dei verbali in questione comporterebbe l’applicazione della prescrizione quinquennale introdotta con decorrenza dall’1.1.1996 dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 (o dalla data di entrata in vigore della legge per i contributi non pensionistici), prescrizione che sarebbe già maturata all’epoca dell’avviso di pagamento del 17.9.2001.

Il ricorso deve quindi essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterrà al già riportato principio di diritto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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