Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3547 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/02/2017, (ud. 18/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21812-2014 proposto da:

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO RODOLFI,

FILIPPO MARTINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.W., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LEONARDO DA

VINCI 5, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE JULIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CARMELO MARIA IMPELLUSO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1102/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIVA;

udito l’Avvocato UGO MARIA CILIBERTI per delega;

udito l’Avvocato SIMONETTA DE JULIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’improcedibilità, in subordine

per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.W. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Novara, B.N. e la Zurich Insurance Company chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto in data 27 novembre 2007.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 3 maggio 2012, accertata la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro nella misura del 50% in parziale accoglimento della domanda, condannò le convenute al risarcimento dei danni in favore dell’attore, quantificati in Euro 308.516,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previa detrazione dell’importo già corrisposto e trattenuto a titolo di acconto del maggior danno.

Avverso tale decisione il M. propose appello, cui resistettero la B. e la società assicuratrice, le quali proposero pure appello incidentale.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata in data 19 marzo 2014, in parziale accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò B.N. e la Zurich Insurance Company S.A., in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di M.W. liquidati in Euro 765.369,00 per danno non patrimoniale, Euro 189.355,40 per danno patrimoniale, Euro 3.949,00 per spese mediche, oltre Euro 2.833,98 ed Euro 600,00 per consulenza tecnica di parte, con interessi legali dalla data di quella sentenza al saldo.

Avverso la sentenza della Corte di merito Zurich Insurance PLC ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso M.W..

L’intimata B.N. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

2. La ricorrente ha dedotto in ricorso (v. p. 4) che la sentenza impugnata in questa sede è stata notificata in data 30 maggio 2014.

3. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze del 16 aprile 2009, nn. 9005 e 9006, la previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo della eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente.

3. Nella specie la parte ricorrente ha depositato in data 30 settembre 2014 copia conforme della sentenza impugnata priva della relata di notifica.

4. Come verificato, all’udienza di discussione, nei rispettivi fascicoli pure dai difensori di entrambe le parti costituite, nessuna di dette parti ha, comunque, depositato copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione.

5. Il proposto ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Su rema di Cassazione, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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