Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3547 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. I, 04/02/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 04/02/2022), n.3547
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1782/2021 proposto da:
G.V., elettivamente domiciliato in Roma Via Basento 68
presso lo studio dell’avvocato Di Fonso Silvia, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Dinisi Giuseppina;
– ricorrente –
contro
Prefettura Matera;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 193/2020 del GIUDICE DI PACE di MATERA,
depositata il 16/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/11/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
Con decreto del 22 settembre 2020 il Prefetto della Provincia di Matera aveva ordinato l’espulsione di G.V., cittadina extracomunitaria nata in (OMISSIS), per essersi trattenuta in Italia in assenza del permesso di soggiorno, in violazione della L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 3, e art. 13, comma 2, lett. b) T.U.I ed il Questore, in pari data, aveva emesso il conseguenziale ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.
Il Giudice di pace di Matera, adito dalla straniera, ha respinto l’impugnazione, in quanto ha rilevato la legittimità dei presupposti fondanti il decreto di espulsione.
In particolare, il Giudice di pace ha osservato che dalla documentazione non emergeva una situazione di pericolo per la straniera a seguito di rimpatrio; che la documentazione depositata in atti non attestava né la convivenza con D.A., né che la stessa fosse stata assunta come badante dello stesso; che la straniera aveva dichiarato di non voler tornare nel paese di origine, pur non fornendo garanzie finanziarie; che a carico della ricorrente risultava anche una denuncia di furto.
G.V. ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi. Il Prefetto di Matera è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. Con il primo ed il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 134 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., comma 6, per mancanza e/o apparenza della motivazione. Nel primo caso si deduce la conseguenziale nullità del provvedimento impugnato e nel secondo l’illogicità della motivazione.
1.2. Il primo ed il secondo motivo sono infondati perché la decisione impugnata, contrariamente a quanto prospetta la ricorrente, è motivata e non presenta illogicità.
E’ evidente che le censure, che indugiano su circostanze di fatto che non sarebbero state adeguatamente considerate, si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del merito e di una decisione conforme a quella auspicata dalla ricorrente, senza tuttavia che quanto accertato dal Giudice di pace, in merito alla mancanza di prova circa una attuale situazione di pericolo per la straniera in caso di rimpatrio e di una stabile convivenza con D.A., ovvero della ricorrenza di un rapporto di lavoro, risulti smentito dalla ricorrente.
Questa, che ebbe già ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla scorta del timore rappresentato per il caso di rientro in (OMISSIS) per essere la stessa sfuggita ad un giro malavitoso che la aveva avviata alla prostituzione, ripropone la medesima vicenda, pur grave, ma collocata in epoca oramai molto risalente, senza nemmeno spiegare perché non abbia provveduto a rinnovare il permesso di soggiorno già concessole, se non paventando timori non meglio delineati.
2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omessa e/o errata valutazione dei compendi probatori forniti con il ricorso introduttivo.
2.2. Il motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 27/12/2016; Cass. n. 1229 del 17/01/2019). Nella specie, invece, il mezzo involge un apprezzamento di merito inammissibile in sede di ricorso per cassazione.
3.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e della L. n. 241 del 1990, art. 3; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; si lamenta l’adozione della decisione in ragione di un elemento fattuale – una denuncia di furto sporta nei confronti della straniera – non allegato nel decreto prefettizio, né provato, e la violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo.
Il motivo è inammissibile perché la censura attinge un argomento svolto dal Giudice di pace ad colorandum e, pertanto, privo di valenza decisoria.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata Prefettura.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022