Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3546 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 16/02/2010), n.3546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici sono domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

D.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/30/03 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 7 novembre 2003, depositata il 3

febbraio 2004, R.G. 257/03;

udita la relazione della causa svolta nella udienza del 26 ottobre

2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.A., in qualità di erede di D’.Al., ha chiesto il rimborso dell’IVA,, pari a L. 92.378.000, versata senza alcun titolo dal proprio dante causa.

Esponeva in particolare che il D. aveva ceduto alla s.a.s.

D’Orazi la nuda proprietà di alcuni immobili. L’atto di cessione era stato soggetto a imposta fissa di registrazione in quanto le parti avevano dichiarato che gli immobili ceduti in nuda proprietà facevano parte e inerivano all’attività imprenditoriale del cedente.

In conseguenza il D. emetteva fattura per imponibile di L. 486.200.000 e IVA di L. 92.378.000. La cessionaria nella dichiarazione IVA 1990 esponeva un credito di L. 91.620.000 di cui chiedeva a rimborso la somma di L. 81.620.000. L’Ufficio provinciale IVA di Rieti emanava pvc di rettifica con il quale disconosceva il credito di imposta rilevando che il D. disponeva degli immobili a titolo personale e non nella sua qualità di imprenditore anche in considerazione del mantenimento sugli stessi del diritto di usufrutto. Tale atto veniva impugnato dal D. ma sia la CTP che la CTR ritenevano fondato l’atto di rettifica.

La C.T.P. di Rieti accoglieva il ricorso in considerazione del giudicato che aveva sancito l’illegittimità della detrazione dell’IVA operata dalla s.a.s. D’Orazi per essere l’operazione non inerente all’attività di impresa e tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. del Lazio.

Ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi di impugnazione.

Non svolge difese la D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Omessa pronuncia per non essersi la C.T.R. pronunciata sull’eccezione di tardività della richiesta di rimborso e sulla irrilevanza nel giudizio della sentenza emessa nei confronti della società.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, artt. 2935 e 2964 c.c.. Secondo i ricorrenti la richiesta di rimborso, spettante legittimamente al D. e non alla società, era soggetta all’applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, nella parte in cui prevede un termine di decadenza biennale per la domanda di restituzione.

Il primo motivo di ricorso è fondato. La CTR ha considerato il giudicato come presupposto per l’esercizio dell’azione di rimborso nei confronti della Amministrazione finanziaria da parte del D. e della sua dante causa. Erroneamente; perchè con la pronuncia emessa in quel giudizio la CTR ha accertato l’insussistenza del credito di imposta vantato dalla s.a.s D’Orazi, acquirente della nuda proprietà sugli immobili detenuti a titolo personale dal D., sul presupposto della non inerenza dell’acquisto all’attività di impresa della acquirente, rimanendo estraneo all’oggetto della controversia il diritto del D. a richiedere la restituzione dell’IVA non dovuta per essere l’atto soggetto, in ragione del predetto carattere personale della disponibilità degli immobili, al pagamento per intero dell’imposta di registro. Tale accertamento doveva essere compiuto dalla CTR che avrebbe dovuto anche vagliare la tempestività dell’azione di rimborso della avente causa del D. ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, rimanendo assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA