Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3546 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3546 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 16104-2007 proposto da:
CONSORZIO IRICAV UNO (C.F.(P.I. 04143541003), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D.

Data pubblicazione: 14/02/2014

FRESCOBALDI 3, presso l’avvocato GIORDANO ANDREA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CALZONI
2013

LIETTA, giusta procura a margine del ricorso;

2029

ricorrente

contro

MEROLA VITTORIO;

1

- intimato

avverso la sentenza n. 2/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 03/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/12/2013 dal Consigliere

udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. MINUNNO,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli
altri.

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato dell’11.10.2001 al Consorzio Iricav Uno, Vittorio
Merla, proprietario in Pignataro Maggiore di una vasta estensione di terreno da lui

realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli, con atto notarile in
data 12.06.1996 aveva volontariamente ceduto per il corrispettivo di £ 40.000 al mq la
porzione centrale del suo fondo, estesa mq 9.865 e già assoggettata a procedimento di
occupazione d’urgenza ( di cui al decreto prefettizio n. 962 del 1994), che inoltre, il
30.07.2001, nel corso dei lavori, gli erano stati notificati due decreti prefettizi con cui
altra porzione del medesimo fondo era stata assoggettata a servitù perpetua di
elettrodotto ferroviario, chiedeva che fosse determinata la giusta indennità di
asservimento, assumendo l’insufficienza di quella offerta dal convenuto Consorzio (£
22.235.069).
Con sentenza del 25.10.2006-3.01.2007 la Corte di appello di Napoli, nel
contraddittorio delle parti, accoglieva per quanto di ragione l’opposizione alla stima
proposta dal Merola e per l’effetto determinava le indennità di asservimento in E
44.610,14 per il terreno di cui al mappale 5081 ed in E 94.244,45 per il terreno di cui al
mappale 5128, ordinando al Consorzio di depositare presso la cassa DD e PP la
differenza fra quanto già versato e le somme come sopra accertate.
La Corte territoriale riteneva che:
rispetto ai due decreti di asservimento indicati nella domanda dal Merola, lo stesso
era attivamente legittimato alla svolta opposizione alla stima soltanto rispetto a quello
n. 292/2201 LLPP, relativo ai mappali 5081 e 5028 del F 13, di estensione complessiva
pari a circa mq 6.600, dei quali mq 201 erano stati asserviti per servitù di transito e mq
6393 per zona di rispetto per proiezione fili conduttori;

3

adibito ad azienda, adiva la Corte di appello di Napoli e premesso che, in funzione della

la liquidazione dell’indennità di asservimento di un’area per la realizzazione di un
elettrodotto andava compiuta avendo riguardo ai criteri, del tutto particolari, di cui
all’art. 123 del R.D. 1175 del 1933, nella materia lex specialis, rispetto alla regola

in particolare secondo il criterio previsto dall’art. 123 TU. 1775/1933 la
determinazione dell’indennità dovuta al titolare del fondo servente attraversato da un
elettrodotto, andava suddivisa in più componenti distinte, regolanti ciascuna gli
specifici e diversi pregiudizi che detto proprietario poteva avere subito, e,
precisamente, quello inerente alla diminuzione del valore di tutto o di parte del fondo,
inteso come complessiva entità economica, quello riferito all’area assoggettata al
transito per il servizio delle condutture; e quello riferito all’area sottratta alla
disponibilità del proprietario medesimo in conseguenza di installazioni fisse
(basamenti, cabine, ecc.);
tuttavia a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 bis della legge 359 del 1992, il
parametro del valore contemplato dal citato art. 123, ed alla cui diminuzione doveva
essere correlata l’indennità medesima, non andava più calcolato alla stregua del prezzo
di mercato del bene gravato, ma in base al criterio riduttivo indicato nella sopravvenuta
disposizione normativa;
ai fini della determinazione delle diverse componenti dell’indennità di
asservimento, si osservava che il terreno oggetto di causa era di natura edificabile,
risultando inserito dal PRG. in zona industriale del Consorzio Asi di Caserta con
destinazione urbanistica D, con possibilità di edificare manufatti industriali DI industria
pesante,D2 industria leggera e D3 industria nociva;
il mappale 5081 aveva un’estensione di mq 4021 ed il mappale 5128 di mq 14.339;

4

generale contenuta nell’art. 46 della legge 2359 del 1865.

dopo indagini indirette, quali raccolta dati attraverso l’Ufficio tecnico del Comune
di Pignataro Maggiore, l’Agenzia del territorio di Caserta del catasto terreni, giornali e
riviste specializzate e indagini dirette, quali sopralluoghi e rilievi, il c.t.0 aveva

simili a quelli in oggetto era di € 41,23 al mq per cui la particella 5081 aveva un valore
venale di e 166.147,48 e la particella 5128 un valore di E 591.487,48;
il c.t.0 aveva poi accertato che a seguito dell’installazione del passaggio della linea
elettrica si era determinata per i fondi in oggetto una limitazione alla possibilità
edificatoria degli stessi per manufatti edilizi destinati ad industria di tipo D1 e D2 e che
inoltre i fondi, in precedenza accessibili da più parti, dopo l’asservimento non lo erano
più; di conseguenza il c.t.0 aveva determinato in E 87.797,67 la diminuzione di valore
del mappale 5081 a seguito dell’asservimento ed in C 184.891,57 quella del mappale
5128; a tali importi doveva essere applicato l’art. 5 bis L 359/92, per cui si perveniva
per il mappale 5081 ad € 44.262,75 e per il mappale 5128 ad € 93.519,95;
non doveva essere applicata la decurtazione del 40%;
si doveva inoltre aggiungere per l’area su cui si proiettavano i conduttori, un quarto
del valore dell’area strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture
mentre non era stata prevista l’installazione di basamenti.
Avverso questa sentenza notificata il 26.03.2007 il Consorzio Iricav Uno ha proposto
ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 25-30.05.2007 al Merola, che
non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il Consorzio denunzia:
“.Violazione e falsa applicazione dell’art. 123 del Regio Decreto 11 dicembre
1933, n. 1775: art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. “.

5

accertato, con condivisibile stima, che il prezzo di mercato per beni con caratteristiche

Il ricorrente addebita ai giudici di merito di essere incorsi in gravissimo errore di diritto
per avere ritenuto applicabile al caso la rubricata norma in luogo dell’art. 129 del
medesimo Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

temporis «Dica la Suprema Corte di Cassazione se le servitù di elettrodotto costituite
dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o suoi concessionari in servizio delle
linee ferroviarie da esse (o suoi concessionari) esercitate siano disciplinate, o meno,
dall’art. 129 del RD. 11/12/1933 n. 1775; in caso di risposta affermativa al suddetto
quesito, dica la Suprema Corte di Cassazione se, conseguentemente, alle servitù di
elettrodotto costituite dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o suoi
concessionari in servizio delle linee ferroviarie da esse (o suoi concessionari) esercitate
si applichi, o meno, l’art. 123 del R.D. 11/1 2/1 933 n. 1775»
2.

“Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio: art. 360, co. 1°, n. 5 c.p.c.”.
Indica il seguente fatto controverso<

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