Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3546 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 11/02/2021), n.3546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2707/2017 proposto da:

D.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, e

ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1022/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/09/2016 r.g.n. 1269/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 22 settembre 2016, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da D.R. nei confronti di Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto l’accertamento dell’instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a motivo della riferibilità alla Telecom S.p.A. del rapporto di subagenzia formalmente instaurato con la ditta individuale Rebirth Skynet, rappresentata dal Sig. M.U., a sua volta individuata come subagente da parte della Spark Consulting S.r.l. che con la Telecom S.p.A. aveva stipulato un contratto di agenzia per la promozione di prodotti e servizi di telefonia;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di decadenza dall’azione L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 3, lett. A), ma da considerarsi improcedibile l’azione stessa in quanto decorso il relativo termine di prescrizione, stante la tardività dell’eccezione di interruzione del predetto termine, per essere stata questa proposta in sede di appello in relazione a fatti non acquisiti agli atti di causa ed in ogni caso infondata la pretesa, avendo il D. svolto l’incarico in piena autonomia;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il D., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, Telecom S.p.A.;

che sia il ricorrente sia la TIM S.p.A., succeduta nel rapporto processuale alla Telecom S.p.A. controricorrente, hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948,2943,2945 e 2946 c.c., lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto della Corte territoriale circa l’inammissibilità per tardività dell’eccezione di interruzione della prescrizione;

– che, con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. A, il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in,ordine all’inconfigurabilità nella specie di un rapporto avente natura subordinata direttamente riferibile alla Telecom S.p.A.;

– che il Collegio ritiene pregiudiziale l’esame di tale ultimo motivo, stante il carattere decisivo che il pronunciamento sul medesimo viene ad assumere, attenendo questo al giudizio sul merito della controversia, che la Corte territoriale ha comunque espresso, nonostante l’aver ritenuto l’intervenuta prescrizione dell’azione promossa dal ricorrente;

che, all’esito, deve rilevarsi l’inammissibilità di tale secondo motivo, non misurandosi i rilievi ivi svolti dal ricorrente, che si risolvono nella mera riproposizione delle originarie allegazioni in fatto e diritto, con le argomentazioni in base alle quali la Corte territoriale ha ritenuto di dover escludere nella specie la ricorrenza di un rapporto avente natura subordinata e la sua riferibilità diretta alla Telecom S.p.A., argomentazioni che si fondano sull’accertamento in fatto dell’adempimento da parte del ricorrente dell’impegno contrattuale assunto con le Società affidatarie del mandato di agenzia da parte di Telecom S.p.A. con risorse proprie (autovettura, personal computer e altri strumenti di lavoro) e con gestione propria degli orari e delle altre modalità di esecuzione della prestazione, idoneo a configurare comunque in termini di autonomia la prestazione resa dal ricorrente;

– che, ciò posto e considerata l’idoneità della ratio decidendi qui esaminata a sostenere la decisione della Corte territoriale, deve ritenersi l’inammissibilità anche del primo motivo, ravvisandosi una carenza di interesse ad impugnare la statuizione resa in punto prescrizione dell’azione, essendosi la Corte territoriale comunque espressa sul merito della controversia con una pronunzia non adeguatamente fatta oggetto di censura;

– che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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